In tema di responsabilità medica cambiano le regole con l’ingresso normativo della Riforma Gelli-Bianco.
Infatti, dal primo Aprile, è in vigore la Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitari.
Quali sono le novità apportate sulla responsabilità medica? Cosa cambia rispetto a prima per le aziende sanitarie e le assicurazioni? Cosa deve aspettarsi il paziente vittima di un caso di malasanità?
L’obiettivo primario del nuovo testo di legge è mettere un freno al sempre più preoccupante problema della medicina difensiva. Infatti, tenuto conto del crescente numero di richieste di risarcimento nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie, si è sviluppata sempre più la pratica da parte dei sanitari di cautelarsi da un eventuale responsabilità medica, prescrivendo test ed esami clinici, non sempre necessari e talvolta anche invasivi, e in altri casi addirittura il rifiuto dall’intervenire in situazioni ad alto rischio.
La Legge Gelli-Bianco si inserisce, appunto, in un contesto in cui il medico, si trova sempre più a rischio di incorrere in sanzioni per errori di valutazione e di cura, e la salute del paziente non sempre tutelata come dovrebbe.
Nello specifico, la Riforma interviene sulla natura della responsabilità medica, sul profilo del comportamento dovuto dal medico e sulle modalità del risarcimento del danno.
La natura della responsabilità medica
L’articolo 7 della Legge 08/03/2017 n.24 afferma, in merito alla natura della responsabilità medica, che il sanitario opera nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, salvo che sia lo stesso medico ad assumere un impegno contrattuale con il proprio paziente.
Con questa nuova disposizione, il testo stabilisce che se il medico ha una condotta illecita, l’onere della prova di questa condotta e del nesso causale col danno subito, spetta ovviamente al paziente. Viene meno così la cosiddetta responsabilità da contatto sociale, che rendeva il medico più vulnerabile nello svolgimento del proprio lavoro.
Inoltre, cambiano anche i termini di prescrizione per richiedere il risarcimento del danno nei confronti del personale medico, che si accorciano a 5 anni.
Per quanto riguarda le strutture sanitarie, invece, resta fermo il criterio della responsabilità contrattuale, con una prescrizione dell’azione risarcitoria più lunga ovvero di 10 anni e con l’onere della prova a carico della struttura stessa.
In questo modo,si concentra la responsabilità in capo alle strutture per limitare il fenomeno della medicina difensiva e tentare quindi di restaurare e migliorare il rapporto umano e la fiducia giustamente necessaria tra medico e paziente.
Il comportamento del medico che determina la responsabilità medica
Altra novità apportata dalla Legge Gelli-Bianco è l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle “buone pratiche mediche” sulla sicurezza nella sanità, presso l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con il compito di dettare le linee guida da attuare e mantenere nell’esercizio della professione medica.
Precisamente è stato inserito l’art. 590 sexies, nel quale è scomparso ogni riferimento al controverso concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia, la cui “punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”
Responsabilità medica e risarcimento del danno
La Riforma Gelli-Bianco rende il tentativo di conciliazione stragiudiziale obbligatorio, cercando così di ridurre i tempi dei risarcimenti per responsabilità medica oltre i contenziosi in Tribunale.
Inoltre, introduce l’obbligo per tutte le strutture sanitarie di essere assicurate, aprendo le porte a un’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa da parte del danneggiato, qualora questi non riesca a ottenere il risarcimento dalla struttura sanitaria.
Infine, si costituisce un fondo di garanzia per i risarcimenti dovuti al paziente nei casi di società assicurative fallite o non in grado di coprire il danno.