Nel nostro ordinamento, nello specifico all’art. 155 c.c., comma IV°, si dettano delle regole riguardanti sia la regolamentazione (mantenimento diretto o di tipo indiretto) delle modalità di contribuzione del sostentamento dei figli, sia l’entità della contribuzione stessa.
Per quanto riguarda la modalità di erogazione, nel mantenimento diretto vi è un soddisfacimento immediato e diretto da parte del genitore dei bisogni e delle necessità del minore, mentre quello indiretto consiste essenzialmente nella corresponsione di un assegno periodico destinato a coprire le esigenze ordinarie della prole.
Sul punto, la Suprema Corte evidenzia la circostanza in base alla quale il genitore collocatario si trova molto spesso a provvedere in
maniera più ampia alle spese correnti ed all’acquisto di beni durevoli che non attengano necessariamente alle spese straordinarie…
e pertanto, definisce la scelta dell’assegno di mantenimento periodico a carico dell’altro genitore un’opportunità o meglio, una necessità per addivenire a un riequilibrio degli esborsi fra i genitori, seppur in un lasso temporale diverso (Cass. n. 23411/2009; Cass n. 23630/ 2009).
Calcolo dell’assegno di mantenimento
In merito alla quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che vanno tenuti in considerazione vari parametri quali, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dai medesimi, e nelle varie pronunce è possibile costatare come tali elementi vadano correlati e contestualizzati in relazione ai singoli casi concreti.
Sul punto occorre evidenziare immediatamente che l’assegno di mantenimento per i figli, che generalmente il genitore non collocatario eroga mensilmente, non costituisce il mero rimborso delle spese che il genitore percipiente sostiene nel mese solare ma, rappresenta una sorta di rata mensile calcolata sulla base delle esigenze che in un anno il genitore collocatario deve sostenere.
Se è pur vero che, il genitore non collocatario si trova a dover versare ogni mese una somma che a volte incide fortemente sul budget mensile, è altresì vero che, l’altro genitore affronta esigenze di vita e imprevisti quotidiani ai quali far fronte anche con l’aiuto economico dell’altro genitore o anticipando momentaneamente somme che si troverà a compensare non appena verrà versata l’altra mensilità.
Ne consegue che, anche quando i figli si trovano presso il genitore non collocatario (come ad esempio durante le vacanze o nei propri giorni assegnati) lo stesso dovrà comunque erogare il mantenimento al coniuge stabilmente collocatario, nonostante in questi casi provveda egli stesso al mantenimento diretto.
Di tal che, è evidente che il Giudice della famiglia provvede alle statuizioni in merito all’importo dell’assegno di mantenimento, stabilendo un plafond annuale che ipoteticamente rappresenta il costo per le necessità del figlio, lo divide per due e lo suddivide in dodici mensilità, decidendone la corresponsione rateale o frazionata in più soluzioni solo per garantirne con maggiore certezza il reale e puntuale adempimento e agevolare il genitore obbligato al relativo versamento (cfr. Tribunale di Milano, sent. 1° luglio 2015).
La Giurisprudenza sul mantenimento diretto
Nel merito, la Giurisprudenza ha più volte chiarito che le domande di revoca dell’assegno di mantenimento mensile presentate da parte del genitore non collocatario e motivate sulla base di continui regali, elargizioni volontarie o frequenti uscite settimanali è evidentemente priva di senso, poiché le esigenze dei minori non si possono di certo ridurre a ciò, poiché i figli necessitano, anche
“di una casa, di riscaldamento, di vestiario, di istruzione, di occasioni di vita sociale e di quant’altro necessario al loro mantenimento, alla loro istruzione ed alla loro educazione” (Corte di App. Di Perugia n. 336/ 2010, Cass., n. 6197/2005; Cass. n. 26587/ 2009 ).
L’introduzione di norme che regolamentano il collocamento paritario e il mantenimento diretto è stata appunto motivata dalla volontà di rafforzare il principio di bigenitorialità. L’obiettivo è che i figli che godono del mantenimento diretto possano in tal modo mantenere un legame forte con entrambi i genitori, ricevendo da ambedue un sostegno concreto.
A parere di chi scrive dunque, la Dottrina e la Giurisprudenza nel corso degli anni hanno sempre più affinato le modalità di corresponsione e quantificazione dell’assegno di mantenimento, cercando di garantire al genitore collocatario somme certe e sufficienti alla gestione familiare e al mantenimento diretto dei figli, e al genitore non collocatario la possibilità di avere il potere economico di poterlo erogare mensilmente. Il compito più difficile resta dunque ai due genitori ed ai loro legali, nel tentare di evitare il più possibile criticità nella gestione nel supremo interesse dei figli minori.