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Le novità sull’assegno di mantenimento in caso di divorzio

La Suprema Corte di Cassazione ha, recentemente, stabilito nuovi parametri in materia di assegno di mantenimento. In particolare dopo un orientamento consolidato da una pluriennale prassi giurisprudenziale, la Sentenza della Cassazione n. 11504/2017 ha affermato che, in caso di divorzio, il contributo economico dovuto all’ex-coniuge non è più corrisposto, come avveniva in passato, in relazione al tenore di vita matrimoniale.

Occorre precisare che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale si estingue quel vincolo sancito dall’art 143 del codice civile, basato sul dovere reciproco di assistenza morale e materiale e che dunque il diritto ad un assegno di mantenimento è riconosciuto in seguito all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.

La  Suprema Corte, nel rispetto del proprio ruolo di nomofilachia, ossia di vigilante dell’interpretazione uniforme della Legge, ha ritenuto che il tenore di vita del quale si è goduto durante il matrimonio non rappresenti più un principio “attuale”, in linea con i tempi che viviamo, per determinare il diritto a beneficiare di un assegno divorzile: dovendosi ritenere estinto sul piano personale il rapporto matrimoniale, dovrebbe realizzarsi la sua estinzione anche sull’asse economico-patrimoniale.

Nuovi parametri per l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento, secondo la sentenza  n. 11504/2017, deve fondarsi non sul presunto e prospettato tenore di vita goduto nel corso del matrimonio (e dunque non una attribuzione oggettivamente dovuta), ma su un nuovo criterio basato sull’indipendenza e l’autosufficienza economica dell’ex-coniuge e non deve, quindi, essere riconosciuto a chi è indipendente economicamente. Ovvero, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

L’aspetto innovativo di questo intervento della Corte di Cassazione è rappresentato dal carattere assistenziale che l’assegno di mantenimento andrà ad assumere. In altre parole, ognuno dei due ex coniugi dovrà contare, per il proprio sostentamento, esclusivamente sulle proprie forze, ricevendo l’aiuto dell’altro soltanto nei casi in cui non si abbia un’autosufficienza economica o una oggettiva impossibilità nel procurarsela.

L’assegno di mantenimento solo in assenza di altri mezzi di sostentamento

In realtà di innovativo c’è veramente poco, in quanto la sentenza non fa altro che applicare letteralmente il contenuto dell’articolo 5 della Legge 898/1970, che, al comma 6, prevede “l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno di mantenimento quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Pertanto a parere di chi scrive detta pronuncia non deve, né può, essere intesa come necessariamente peggiorativa dei diritti delle donne, che manterranno il loro assegno di mantenimento in presenza dei requisiti indicati con precisione dagli Ermellini senza dunque subire una modifica della loro attuale condizione. Deve, piuttosto, essere vista quale “binario” univoco da applicarsi nel futuro per la determinazione di un eventuale assegno divorzile che non sia più configurabile come regalia o dono.

I cambiamenti giuridici rispecchiano i mutamenti socio-culturali

Nel momento in cui il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente, si ritorna allo status di “persona singola” e per poter vedersi riconosciuto l’assegno di mantenimento si dovrà dimostrare di non avere i mezzi per l’autosufficienza o non essere in grado di poter badare a se stessi.

La decisione dei Giudici di legittimità espressa con la sentenza in oggetto risente dei cambiamenti socio-culturali attraversati dall’istituzione del matrimonio e rispecchia una visione moderna e contemporanea dei rapporti tra marito e moglie, che necessariamente deve ripercuotersi anche su tutti gli aspetti della fine della relazione, compreso l’assegno di mantenimento.

Il matrimonio deve essere ormai considerato come atto di libertà e di auto-responsabilità e in quanto tale non più intangibile. Ciò presuppone che, una volta sciolto, l’interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale non sia più configurabile.

Le prime applicazioni della sentenza sull’assegno di mantenimento

La sentenza inizia già a orientare le decisioni dei Giudici di merito. Il Tribunale di Milano per primo, e gli altri a seguire, infatti, hanno già emesso sentenze e ordinanze in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Dette decisioni rappresentano un primo contributo all’adozione in merito all’assegno di mantenimento, del nuovo parametro dell’indipendenza economica da valutarsi sotto molteplici punti di vista, che sostituisce il precedente basato sul mero calcolo del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.

Il parametro dell’indipendenza economica è normativamente equivalente a quello di autosufficienza economica ed è da intendere come «la capacità per una determinata persona, adulta e sana, di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali): tale parametro, chiariscono i Giudici di Piazza Cavour va rapportato a quello di “adeguatezza-inadeguatezza dei “mezzi” dell’ex-coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, nonché la possibilità-impossibilità “per ragioni oggettive” dello stesso di procurarseli.

Pertanto in questa prima fase, ogni Foro giudicante tenderà a dare una propria applicazione ai nuovi parametri indicati dalla Suprema Corte di Cassazione, e più precisamente dalla Prima Sezione Civile.

Si attende dunque una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che possa in qualche modo uniformare l’attuazione delle linee guida poste alla base della ormai nota epocale sentenza.

Occorre precisare poi che la sentenza non ha effetti retroattivi, fermo restando che alla luce delle ultime novità apportate, si può richiedere la revisione o l’annullamento dell’assegno di mantenimento che si versa attualmente e che era stato a suo tempo determinato sulla base di un diverso approccio giuridico.

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