Le cartelle esattoriali che non presentano il calcolo degli interessi sono da ritenersi nulle e possono essere contestate dal contribuente di fronte al giudice.
Questo principio è stato ribadito con la recentissima sentenza n. 10481/2018 dalla Corte di Cassazione, chiamata a esprimersi sul ricorso presentato alla Corte dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Regione Campania che aveva precedentemente annullato una cartella esattoriale.
La vicenda da cui ha origine la sentenza sul calcolo degli interessi nella cartella esattoriale
Una cartella esattoriale per il recupero Irpef, in cui non erano indicati i criteri per la determinazione degli interessi dovuti, in particolare il tasso e la decorrenza del pagamento degli interessi. Un contribuente che presenta opposizione e la Commissione tributaria Regionale campana che decreta la nullità della cartella esattoriale priva di queste specifiche.
L’Agenzia delle Entrate non si trova in linea con la decisione presa dalla Commissione e presenta, a sua volta, ricorso per Cassazione, ritenendo che la presenza degli elementi di calcolo degli interessi non fosse necessaria, in quanto i criteri sono predeterminati per legge e la cartella esattoriale in esame rispettava in ogni sua parte il modello preimpostato dal Ministero.
I Giudici della Suprema Corte hanno però rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia, riportando come spiegazione il fatto che la cartella esattoriale deve necessariamente motivare gli interessi, per dar modo al contribuente di verificare la correttezza delle modalità attraverso le quali si giunge alla cifra totale degli interessi dovuti.
Nel caso in cui questi criteri non fossero presenti e chiari, non sarebbe concessa al contribuente la possibilità di comprendere come si sia arrivati alla somma globale riportata nella cartella esattoriale e, dunque, non sarebbe in grado di difendersi nel modo più opportuno e adeguato.
Tale sentenza risulta particolarmente importante, in virtù del fatto che un gran numero di cartelle esattoriali notificate ai contribuenti non riportano il calcolo degli interessi in chiaro, limitandosi a indicare l’importo già comprensivo di tutti gli addebiti.
Non è la prima volta che la Cassazione conferma questo principio. Con la sentenza n. 5554/2017, infatti, aveva già precisato che il cittadino ha sempre in questi casi il diritto di impugnare la cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica. E in assenza di motivazione completa e chiara e di omessa spiegazione sulle modalità di calcolo utilizzate, la cartella esattoriale risulta nulla.
Il calcolo degli interessi nelle cartelle esattoriali
Nel momento in cui a un contribuente è notificata la cartella esattoriale, questa contiene come voci di pagamento:
- Il capitale;
- Gli interessi di mora;
- Gli oneri di riscossione.
Il capitale non è altro che il tributo o la sanzione da versare e comprende già il calcolo degli interessi maturati prima dell’avvio della procedura di riscossione esattoriale.
Gli interessi di mora si applicano in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale a un tasso determinato ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze. Il tasso di mora, finora pari al 4,13%, a partire dal 15 Maggio 2017, passerà al 3,50%
Gli oneri di riscossione, invece, vanno a sostituire il vecchio aggio e sono richiesti per coprire i costi del servizio di riscossione nazionale. Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, gli oneri di riscossione rappresentano il 3% delle somme dovute, mentre, se si effettua il versamento di quanto dovuto oltre i due mesi, questi oneri aumentano fino al 6%.
La cartella di pagamento deve, dunque, indicare:
- I motivi della pretesa di pagamento;
- Il periodo a cui l’importo dovuto fa riferimento;
- L’indicazione degli interessi applicati su tale periodo.
In estrema sintesi, pertanto, nella circostanza in cui, nella cartella di pagamento è riportato solo l’ammontare complessivo degli interessi, senza specificare il metodo di calcolo, la cartella esattoriale è nulla.