In caso di un sinistro stradale con lesioni subite dal trasportato a bordo di un veicolo sia un’auto, un Tram, di un bus, taxi ecc., si dà per assunta la presunzione di responsabilità.
Infatti, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c. resta a carico del vettore (veicolo su cui viaggia il trasportato e la sua assicurazione) per i danni al viaggiatore, quando sia provato comunque il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto.
Resta, comunque esclusa tale presunzione di responsabilità nei casi in cui sia stata accertata la mancanza di una colpa del vettore, come ad esempio nel caso in cui il sinistro venga attribuito alle responsabilità del viaggiatore.
Precisamente, quando ad esempio si prende un autobus, un Tram o un veicolo privato, allo stesso modo si configura un contratto di trasporto di persone, il trasportato lesionato, ha l’onere di provare oltre all’esistenza e all’entità del danno, anche il nesso causale esistente fra il trasporto e l’evento dannoso.
Altresì, incombe sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, primo comma c.c., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l’ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.
Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto c.c. 1218, il vettore risponde c.c. 1682 dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il trasportato porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno c.c. 1693, 2050, 2951; c.n. 409.
Indice
Il caso fortuito e il concorso di colpa
Come causa esimente della colpa del vettore, lo stesso deve dimostrare che le lesioni subite dal passeggero sono avvenute per un fatto imprevedibile ed inevitabile con la normale diligenza, allora il soggetto danneggiato non avrà diritto al risarcimento delle lesioni subite.
Si riporta qui di seguito alcune sentenze in merito a quanto sopra. Infatti, nella sentenza n.23696 del 2004 la Cassazione civile ha negato l’indennità ad una passeggera che aveva riportato dei danni per colpa di una caduta causata da una brusca frenata del conducente; la stessa veniva considerata una manovra necessaria per impedire l’urto con un’altra vettura che aveva pericolosamente tagliato la strada.
Ancora, la Giurisprudenza intende attribuire una responsabilità alla condotta del passeggero il quale deve sempre prestare massima attenzione nel preservare la propria incolumità. Infatti, muoversi all’interno di un autobus o un Tram durante la marcia dello stesso, senza sorreggersi adeguatamente, viene considerata una condotta sbagliata e quindi i danni conseguenti dal predetto comportamento non saranno risarcibili oppure il risarcimento sarà ridotto di una sostanziale percentuale.
Caduta durante la salita o discesa dall’autobus o un tram
Con la sentenza n.666 del 2012 è stato ribadito che il vettore è responsabile dei danni subiti dal passeggero anche durante la fase di salita o di discesa dal mezzo di trasporto.
L’incolumità del passeggero deve essere garantita anche quando quest’ultimo sta entrando o uscendo dall’autobus, dal tram o dal taxi, in quanto queste manovre sono considerate essenziali per poter fruire del servizio di trasporto e quindi rientranti nella responsabilità contrattuale del vettore (sentenza n.681 del 2016).
I danni risarcibili per incidente in autobus o in tram
L’articolo 1681 oltre alla salute del passeggero tratta anche la perdita o il malfunzionamento degli oggetti che il viaggiatore porta con sé durante il tragitto.
Pertanto, si precisa che in caso di sinistro sono risarcibili anche i danni subiti dalle cose, tenendo conto anche di tutti i danni fisici riportati dal passeggero conseguenti la caduta o infortunio.