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Responsabilità nell’urto da portiera aperta

Aprire lo sportello della propria auto in modo distratto e incauto può essere causa di incidenti urtando altri veicoli in transito.

 

Sebbene la Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto (CARD) tuteli il veicolo fermo che nell’aprire lo sportello danneggi un’autovettura in movimento, il Codice della Strada è al contrario fermo nell’attribuire la colpa a colui che aprendo la portiera causi il predetto urto.

 

Approfondiamo l’argomento per meglio comprendere come comportarsi in caso di danni causati dall’apertura dello sportello.

Apertura dello sportello dell’auto: cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada, all’articolo 157 comma 7 stabilisce che:

“E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi accurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

 

Alla base della pacifica responsabilità del veicolo danneggiante che apre la portiera troviamo il principio regolatore della circolazione stradale, previsto all’art. 140 del suddetto Codice, secondo cui il conducente di un veicolo deve comportarsi in maniera tale da non costituire pericolo e intralcio alla circolazione nonché agli altri utenti della strada.

E’ quindi innegabile che colui che, nell’ aprire repentinamente la portiera della autovettura, senza che fossero state adottate adeguate tutele, danneggi le autovetture in movimento impedisca la normale circolazione stradale.

La Corte di Cassazione civile sez. III, con sentenza del 18/01/2019, n.1280 ha precisato come nell’ampio concetto di circolazione stradale è compresa anche la posizione di arresto del veicolo.

Della stessa ipotesi è altresì la Cassazione civile , sez. III , 03/12/2015 , n. 24622.

La Corte di Giustizia ritiene che nella nozione di «circolazione dei veicoli» sia inseribile anche una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’ aprire lo sportello del suddetto veicolo, colpisca creando danni all’auto parcheggiata accanto.

Pertanto, il danno provocato al veicolo fermo nel parcheggio è coperto dalla assicurazione obbligatoria.

Le Compagnie di assicurazioni, invece, ricorrono all’art. 2054 comma 2 del Codice della Strada, che afferma:

“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

 

Le Compagnie assicurative cercano di attribuire un concorso di colpa anche al veicolo danneggiato basandosi sul presupposto che qualora la vittima del danno avesse adottato le normali prudenze sarebbe stato in grado di evitare l’impatto con la portiera aperta.

Insistendo col riferimento al Codice della Strada si può addossare, invece, l’intera responsabilità del fatto al conducente del mezzo fermo, sia nel caso sia stato egli stesso ad aprire lo sportello (senza prima controllare che la carreggiata fosse sgombra), sia nell’ evenienza che sia stato di un passeggero nelle normali procedure di entrata o uscita dall’auto.

Per l’urto da portiera aperta è prevista la sanzione amministrativa

Il Codice della Strada, al medesimo articolo 157, stabilisce anche una sanzione amministrativa per la distrazione del danneggiante, che prevede il pagamento di una multa che può oscillare tra 41 euro e 169 euro.

Lo stesso principio di responsabilità esclusiva del conducente che apre la portiera è valido nel caso in cui ad aprire lo sportello sia il soggetto trasportato. Anche in questo specifico caso il danneggiato verrà risarcito dalla Compagnia di Assicurazioni dell’auto sulla quale viaggiava il passeggero.

Ciò può significare che anche il trasportato è responsabile economicamente dei danni causati qualora la Compagnia di Assicurazioni rifiuti di corrispondere il risarcimento.

Le conseguenze, anche penali, dell’aprire distrattamente lo sportello dell’auto

La Compagnia di assicurazione non risarcirà l’assicurato che apre lo sportello, salvo che provi responsabilità o corresponsabilità del conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’evento.

L’onere della prova in questo caso, come già detto, è ribaltato a sfavore del conducente del veicolo fermo.

È importante infine considerare che con l’entrata in vigore della Legge n. 41/2016 si devono considerare anche le conseguenze penali di un simile gesto.

Infatti, la norma prevede che chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina del Codice della Strada (in questo caso art. 157, comma 7) risponderà del rato di omicidio colposo stradale o lesioni personali colpose stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.).

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