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Linee guida per il mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli diventa spesso causa di inasprimento dei conflitti fra genitori in sede di separazione o divorzio. In effetti, da quando l’assegno divorzile non deve più essere corrisposto in relazione al tenore di vita matrimoniale, le battaglie si svolgono soprattutto sul campo delle spese per il mantenimento dei figli, e principalmente sul controllo e la gestione delle spese straordinarie, quei costi imprevisti e dunque impossibili da inserire a priori tra i costi da supportare.

L’obbligo di mantenimento dei figli non si limita al dovere di soddisfare le esigenze di prima necessità ma è allargato a numerosi altri aspetti, da quello abitativo a quello scolastico, dalle spese mediche a quelle per attività sociali e ricreative.

Alcune spese, quelle ordinarie, possono e sono predeterminate in anticipo, mentre per altre è impossibile. Eppure anche queste necessitano di essere disciplinate per evitare appunto liti e contrasti che, oltre a pesare sul sistema giudiziario, inaspriscono i rapporti fra i due coniugi con ripercussioni negative sui figli.

Non di rado, infatti, accade che, anche a divorzio già concluso, gli ex coniugi ricorrano nuovamente all’Autorità Giudiziaria per aspetti che riguardano il mantenimento dei figli, e in special modo per quanto attiene questioni legate ai rimborsi delle spese straordinarie, che sono da condividere nella misura del 50% fra i genitori.

Perché regolamentare le spese per il mantenimento dei figli?

Per limitare il numero e i tempi dei contenziosi su questi aspetti, il Consiglio Nazionale Forense ha definito, insieme alla Commissione Famiglia e alle associazioni del settore, le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare”, trasmesse il 29 novembre 2018 a tutti gli Ordini degli Avvocati.

Come si legge nella premessa del documento, le indicazioni di fondo per disciplinare gli aspetti critici delle spese per il mantenimento dei figli sono dettate dai cambiamenti introdotti in materia di rapporti di filiazione dalla Riforma del Titolo IX, capi I e II del libro primo del codice civile. Questa riforma, infatti, elimina la figura del genitore affidatario in via esclusiva e introduce la forma del mantenimento diretto, che mira a potenziare il principio della bi-genitorialità, sul quale si fonda l’affidamento condiviso.

Il mantenimento diretto va a modificare la tradizionale assistenza economica che il genitore separato dava ai propri figli versando un assegno mensile, trasformandola in un sostegno diretto sulla base delle loro esigenze.

Resta comunque valida la constatazione che nel nostro modello familiare, il compito di curare e accudire continua a essere delegato principalmente alla madre. Dunque, in attesa che si realizzi un’effettiva eguaglianza di entrambi i genitori, è corretto perpetuare la prassi dell’assegno di mantenimento mensile.

In questo nuovo contesto, le Linee guida del CNF chiariscono quali sono le categorie di spesa, al fine di dare trasparenza e fornire criteri di valutazione sulle diverse voci di spesa. In altre parole, provvedono a dare alcuni parametri per orientarsi tra spese ordinarie e straordinarie, e di queste quest’ultime quelle soggette o meno a un consenso preventivo.

Spese ordinarie comprese nell’assegno di mantenimento:

Vitto; abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione (comprensive di utenze); spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale di cancelleria scolastico; mensa; medicinali da banco (tra cui anche gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali); spese di trasporto urbano; carburante; ricarica cellulare; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter; prescuola; doposcuola; trattamenti estetici; attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali); spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati dopo la separazione o il divorzio).

Spese straordinarie per le quali non è richiesto il consenso preventivo:

Libri scolastici; spese sanitarie urgenti; acquisto di farmaci prescritti (eccetto quelli da banco), spese per interventi chirurgici improrogabili; spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Spese straordinarie per le quali è richiesto il consenso preventivo:

Sono distinte in:

  • Spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private; iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione; soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere.
  • Spese per attività ludiche o parascolastiche: corsi di informatica; centri estivi; vacanze trascorse senza i genitori; spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuole private.
  • Spese sportive: attività sportiva, comprensive dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica.
  • Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite l’SSN; spese mediche presso strutture pubbliche o private convenzionate; esami diagnostici; analisi cliniche; visite specialistiche; cicli di psicoterapia e logopedia.
  • Organizzazioni di ricevimenti e festeggiamenti vari dedicati ai figli.

Il consenso anticipato per le spese straordinarie per il mantenimento dei figli va richiesto all’altro genitore in forma scritta (sms, fax, email, pec, ecc.), che in caso di disaccordo dovrà motivare per iscritto il suo dissenso nel termine di venti giorni da quando ha ricevuto la richiesto. Altrimenti, vale la norma del silenzio-assenso, e in tal caso, il rimborso al genitore che ha anticipato le spese straordinarie documentandole dovrà essere corrisposto il mese successivo.

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