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La mora del debitore: come si costituisce e cosa comporta

In materia di recupero crediti, possiamo distinguere due fasi, diverse per tempi e modi di agire, per procedere nel risolvere i problemi relativi a pagamenti insoluti e cediti da recuperare: una fase stragiudiziale nel tentativo di trovare un accordo bonario con il cliente, e una fase giudiziale.

 

Tra le azioni possibili da fare in fase stragiudiziale c’è la messa in mora del debitore, che spesso rappresenta l’ultimo tentativo “bonario” di conciliazione prima di passare alle vere e proprie azioni legali.

 

Il creditore può redigere personalmente la lettera di costituzione in mora, anche se consigliamo di rivolgersi a un legale per garantire il rispetto di tutti i requisiti e una maggiore forza risolutiva dell’azione.

 

Di seguito presentiamo una breve descrizione su cosa significa, in cosa consiste e quali effetti produce la procedura di messa in mora del debitore.

Cosa si intende per messa in mora del debitore

La messa in mora del debitore consiste nella richiesta formale e per iscritto da parte del creditore di adempiere all’obbligazione entro un tempo determinato.

È disciplinata dall’art. 1219 del Codice Civile e prevede, per poter essere messa in atto, che esistano tre presupposti:

  • Il ritardo del debitore nell’adempimento;
  • L’imputabilità del ritardo al debitore;
  • L’intimazione per iscritto.

In merito all’ultimo presupposto, bisogna specificare che non sempre è dovuto.

Infatti il comma 2 dell’art. 1219 c.c. stabilisce che non è richiesta la costituzione in mora quando:

  • Il debito deriva da fatto illecito;
  • Il debitore ha dichiarato in forma scritta di non voler adempiere l’obbligazione;
  • è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

A seconda delle diverse reazioni alla messa in mora, si potranno verificare diverse conseguenze:

  • Purgazione, ossia la mora può essere eliminata in caso di pagamento del debito;
  • Cancellazione, ossia la mora può essere cancellata nel caso in cui il debitore ottenga un accordo su una nuova scadenza dell’obbligazione;
  • Sospensione, ossia la mora può essere sospesa nel caso in cui il creditore decida di tollerare il ritardo;
  • Interruzione, ossia la mora potrà essere interrotta nel caso in cui il creditore rifiuti l’adempimento.

Tipologie di mora del debitore

Con la costituzione in mora il debitore diventa formalmente inadempiente.

Abbiamo visto che l’articolo 1219 c.c. afferma che il momento dal quale si inizia a essere morosi è la messa in mora “mediante un’intimazione o richiesta effettuata per iscritto”.

Questo è il tratto peculiare della cosiddetta “mora ex persona”.

Esistono poi casi in cui la mora è automatica (vedi par. sopra) e che quindi viene meno la necessità di formalizzare la costituzione in mora per iscritto.

In questi casi, si parla di “mora ex re” e si verifica quando non ci sono dubbi sull’effettiva inadempienza del debitore o quando il creditore non ha più interesse ad esigere a prestazione.

Differenza fra messa in mora e diffida ad adempiere

La messa in mora è molto simile e spesso facile da confondere con la diffida ad adempiere. Esiste però una sostanziale differenza tra le due procedure sul piano degli effetti che producono.

Con la diffida ad adempiere, oltre all’intimazione a procedere al pagamento del debito, si formalizza anche la cessazione del rapporto commerciale con il cliente moroso.

Invece, la messa in mora prevede l’indicazione di un termine temporale, generalmente tra 7 e 15 giorni, trascorso il quale senza esito, il creditore potrà agire giudizialmente per ottenere quanto dovuto, ma non si procede contestualmente alla chiusura del rapporto in essere.

Gli effetti della messa in mora del debitore

La messa in mora costituisce quindi la fase che precede l’azione giudiziaria vera e propria.

Ciò comunque non significa che non abbia conseguenze per il debitore se non rispetta i tempi indicati per adempiere all’obbligazione.

Gli effetti che la costituzione in mora del debitore genera sono:

  • L’interruzione della prescrizione, secondo quanto riportato nel comma 4 dell’articolo 2943 che recita “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”;
  • La perpetuatio obligationis, che significa che se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, questi ne risponde ugualmente. È ciò che stabilisce l’articolo 1221 “Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore”;
  • Il risarcimento del danno. Secondo il disposto dell’articolo 1224 c.c. “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”;
  • L’inizio dal giorno della mora della decorrenza degli interessi moratori. L’articolo 1282 c.c., infatti, decreta che “I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora

La lettera di messa in mora del debitore

Per coloro che hanno interesse a recuperare il proprio credito eventualmente anche in giudizio, la messa in mora del debitore rappresenta un passaggio necessario, sia ai fini dell’interruzione della prescrizione sia a fini probatori come azione di tutela del proprio credito.

Il contenuto della costituzione in mora deve necessariamente essere composto dalle generalità del creditore, l’indicazione del titolo per richiedere l’adempimento della prestazione e la fissazione di un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere

ATTENZIONE: la lettera di messa in mora deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC in modo da avere la prova della ricezione e della data esatta.

Esistono formule da utilizzare, come per esempio “l’intimazione ad adempiere entro un congruo termine” (che solitamente è di 15 giorni o comunque mai inferiore a 7), seguita dall’espressione “decorso tale termine si adiranno le vie giudiziarie”.

L’assistenza di un legale esperto in materia di recupero del credito, oltre a garantire la corretta stesura del documento, può rappresentare un valido incentivo per il debitore a prendere con serietà la richiesta e quindi può svolgere un’azione di forte sollecito per la risoluzione stragiudiziale della vicenda.

Laddove il debitore non dovesse rispondere all’intimazione ad adempiere, l’avvocato procederà con gli strumenti che il diritto mette a disposizione, come la richiesta di un decreto ingiuntivo.

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