Studio-Legale-Menghetti-Roma-Come-Recuperare-Fatture-Non-Pagate

Fatture non pagate dal cliente: come procedere?

Può capitare nella vita di un imprenditore o professionista di avere un cliente insolvente e di trovarsi nella situazione incresciosa di dover recuperare diverse fatture non pagate. Che si tratti di una fornitura di merce oppure di una prestazione di servizi, le fatture non pagate generano un diritto al credito che spesso si fatica a far valere.

Per recuperare il credito dovuto si può tentare, almeno inizialmente, la strada stragiudiziale con solleciti di pagamento, diffide e tentativi di conciliazione. Se questo percorso risultasse vano, allora si può ricorrere all’Autorità giudiziaria attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo come titolo di pagamento.

C’è da specificare, che, nei casi di fatture non pagate, la loro semplice emissione non è un elemento sufficiente per dimostrare l’esistenza del credito, che, sempre e comunque, deve essere:

  • Certo, ossia il creditore deve poter dimostrare l’effettiva esistenza del credito;
  • Liquido, ossia la somma dovuta deve essere quantificata nel suo ammontare;
  • Esigibile. ossia il credito non deve essere sottoposto a condizioni, quale per esempio una scadenza non ancora realizzata.

Ma vediamo per gradi cosa e come fare per ottenere il pagamento delle fatture non pagate.

Il sollecito di pagamento per le fatture non pagate

Per convenienza o anche solo per una questione di mero buon senso, inizialmente è opportuno da parte del creditore sollecitare in modo bonario il pagamento delle fatture non corrisposte.

In un’ottica lungimirante, è comunque consigliabile che i solleciti avvengano per iscritto tramite un messaggio di posta elettronica certificata oppure con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò nell’eventualità che il semplice sollecito non sia sufficiente e si debba procedere con ulteriori azioni. In questo modo, si avrà la prova che il destinatario ha effettivamente ricevuto il sollecito di pagamento delle fatture non pagate ma volutamente ignorato la richiesta.

Gli elementi che il sollecito di pagamento deve contenere sono:

  • I dati propri e quelli del cliente;
  • I dati relativi alle fatture non pagate, in modo che il debitore possa avere cognizione di quanto gli si chiede;
  • La descrizione dei servizi o prodotti a cui si riferiscono le fatture non pagate;
  • Le imposte applicate;
  • La somma totale di quanto dovuto.

La diffida ad adempiere e la costituzione in mora del debitore insolvente

Se il sollecito di pagamento non sortisce l’effetto sperato, ci si può rivolgere a un Avvocato per provare con un’ulteriore azione stragiudiziale quale la diffida ad adempiere con la relativa costituzione in mora del debitore insolvente.  Questa lettera formale conterrà:

  • L’indicazione precisa della fattura (numero, data e importo dovuto);
  • La determinazione di un termine entro cui provvedere al risanamento del debito;
  • Eventuali interessi moratori e ulteriori spese a carico del debitore;
  • La segnalazione che, in caso di mancato pagamento, ci si riserva di rivolgersi alle opportune sedi giudiziali.

La diffida ad adempiere consiste nel rendere formalmente noto al debitore che, dal momento in cui riceve la lettera dell’avvocato deputato al recupero del credito, avrà un tempo prestabilito, di solito giorni 10, per provvedere al pagamento delle fatture non pagate.

Allo scadere di questo termine, saranno avviate le procedure ritenute opportune per ottenere il credito in sede giudiziale.

Il decreto ingiuntivo per le fatture non pagate

L’articolo 633 del Codice di Procedura Civile stabilisce che un creditore di fatture non pagate può rivolgersi al Giudice di Pace o al  Tribunale per richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo  e così recuperare il credito dovuto. Dalla notifica del decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni a disposizione per ottemperare alla richiesta oppure per presentare opposizione, salvo che alternativamente sia concessa la provvisoria esecutorietà in caso che il debito sia stato espressamente riconosciuto dal debitore..

In caso di opposizione comunque, il Tribunale dovrà accertare la reale esistenza del debito e valutare le prove fornite dall’opponente.

Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15383 del 28 giugno 2010, precisa che, in caso di contestazione della fattura da parte del debitore,

“la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”

essendo essa un documento creato in modo unilaterale dal creditore e non formalmente sottoscritto anche dalla parte debitrice.

Detto ciò, è facile capire perché è opportuno far firmare le fatture al debitore, oppure “ottenere” un riconoscimento del debito o sottoscrivere congiuntamente un contratto o anche una semplice scrittura privata sempre al fine del riconoscimento del rapporto intercorso tra le parti.

 

RICHIEDI CONSULENZA GRATUITA