Studio-Legale-Menghetti-Roma-Richiedere-Risarcimento-Danni

Quando richiedere il risarcimento danni

Coinvolto in un incidente stradale? Vittima di un errore medico? Il condomino non ha eseguito la dovuta manutenzione alle proprie condutture idriche e ora ti ritrovi con l’appartamento allagato?

Situazioni diverse ma tutte accomunate dal fatto di aver subito un danno. Ma come si fa a capire se la situazione spiacevole, che ha portato a conseguenze dolorose, o comunque negative, comporta la possibilità di chiedere e ottenere un risarcimento per il danno subito?

Innanzitutto, bisogna trovarsi di fronte a un danno ingiusto, nel senso che deve esserci la lesione di un diritto, un interesse giuridico tutelato dal nostro ordinamento. Se il vicino ci inonda d’acqua la casa, possiamo quindi richiedere il risarcimento danni; se ci nega il saluto, ovviamente no!

Requisiti per richiedere il risarcimento danni

Ciascuno deve comportarsi in modo tale da non danneggiare la sfera giuridica dell’altro. Questo, oltre a rappresentare il concetto chiave di una pacifica convivenza, è il principio di base su cui poggia l’articolo 2043 e seguenti del nostro codice civile, che disciplina la responsabilità extracontrattuale.

Chiunque mette in atto un comportamento, volontario o causato da negligenza o imprudenza che provoca un danno ingiusto, ossia lede un diritto dell’altro, è obbligato a risarcire il danno procurato.

Per richiedere il risarcimento danni, deve sussistere il cosiddetto “nesso causale” ovvero il danno deve essere diretta conseguenza del comportamento del danneggiante, più precisamente, la causa del comportamento di un soggetto deve da sola determinare un evento lesivo.

Infine, il danno deve essere rigorosamente provato, il danneggiato quindi ha l’onere di dimostrare sia l’esistenza del danno sia la quantificazione dello stesso.

Da un punto di vista temporale, inoltre, si può richiedere il risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale nell’arco dei 5 anni successivi dall’evento che lo ha scaturito.

A eccezione di un sinistro d’auto, il quale ha una prescrizione breve di 2 anni, durante i quali è possibile interrompere la prescrizione con un “atto di impulso di parte” ovvero una raccomandata, un fax, una pec, e pertanto riattivare il proprio diritto al risarcimento del danno.

Tipologie di danno

Il danno subito da una persona, ai fini del risarcimento, può essere classificato in due macro-categorie:

  • Danno di tipo patrimoniale: il danno che un soggetto subisce al proprio patrimonio (danno emergente o lucro cessante) o che potrebbe subire (perdita di chance) e che è per natura e direttamente calcolabile in termini monetari;
  • Danno di tipo non patrimoniale: lesione all’integrità psico-fisica causata dalla violazione di un valore della personalità umana. La sua risarcibilità è molto più complessa di quanto sembra a causa delle molteplici tipologie di danno contenute in questa categoria (biologico, morale, esistenziale, ecc).

Nella realtà di tutti i giorni, accade spesso che un unico evento provochi sia danni patrimoniali sia danni non patrimoniali.

Infatti, può accadere che, in un incidente stradale, una persona possa subire danni di tipo patrimoniale, come danni all’auto (danno emergente), il mancato guadagno per un lavoratore autonomo (lucro cessante), la perdita della possibilità di vincere un appalto o un campionato (perdita di chance), sia danni di tipo non patrimoniale, come lesioni fisiche e psichiche. Diventa dunque necessario per richiedere il risarcimento danni che la formulazione della richiesta sia precisa e completa, avvalendosi del supporto di un esperto della materia.

RICHIEDI CONSULENZA GRATUITA