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Riparazione antieconomica e risarcimento per equivalente

La prassi prevede che a seguito di un incidente stradale, i danni riportati dalla nostra auto debbano essere risarciti o dalla propria compagnia di assicurazioni oppure dall’assicurazione del responsabile del sinistro.

 

Può succedere però che l’auto non sia proprio nuova ed i costi della riparazione eccedano il valore di mercato, configurandosi quello che viene definito un danno la cui riparazione è di natura antieconomica.

 

Ma cosa significa?

 

Quando i costi necessari per riparare i danni riportati nella collusione superano la quotazione di mercato dell’auto al momento del sinistro si parla di riparazione antieconomica o danno antieconomico.

 

In questi casi, spesso l’Assicurazione propone un risarcimento che corrisponde non all’intero importo dei danni subiti, bensì al valore commerciale del veicolo.

 

Per esempio, se subiamo un incidente mentre siamo alla guida della utilitaria, quotata sul mercato con un valore di 3.000 € e il costo per la riparazione dei danni ammonta a 6.000 € c’è il rischio che l’Assicurazione intenda limitare il risarcimento del danno al valore del veicolo ovvero ad € 3.000,00

Come funziona in caso di riparazione antieconomica

L’art. 2058 del codice civile stabilisce che il danneggiato ha diritto a vedersi riparato il proprio veicolo solo qualora sia in tutto o in parte possibile.

A ciò però aggiunge che:

“tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.”

 

Ma in caso di danni al veicolo è particolarmente difficile che venga disposto il risarcimento per equivalente a discapito della forma specifica.

Per quanto riguarda il concetto troppo generico dell’”eccessivamente oneroso”, la legge affida al potere discrezionale del Giudice la sua determinazione.

Stabilire il quantum del risarcimento in caso di riparazioni è sicuramente più complesso, dovendo tenere in considerazione il principio secondo cui è necessario porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell’incidente stradale e, allo stesso tempo, considerare che il risarcimento non può generare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro, secondo il principio della compensatio lucri cum damno.

Infatti, nel tempo, la giurisprudenza si è divisa fra pronunce che hanno negato la risarcibilità del danno se le riparazioni richiedevano un costo superiore al valore dell’auto e altre che hanno ammesso il risarcimento integrale del danno anche in caso di riparazioni antieconomiche.

Consiglio: richiedere una valutazione dei danni e del valore del mezzo ad un perito di parte e considerare comunque, questo aspetto prima di procedere alle riparazioni del veicolo, perché potrebbe non convenire il ripristino dello stesso. Quindi potrebbe essere preferibile, definire prima i limiti massimi del risarcimento del danno auto con il liquidatore e successivamente decidere se effettuare le riparazioni o la rottamazione del veicolo che dà diritto a ottenere anche le spese accessorie.

Voci del risarcimento in caso di riparazione antieconomica

Nella pratica, il risarcimento che deve essere liquidato al danneggiato dovrà essere la somma delle seguenti voci:

  • Valore del veicolo prima del sinistro;
  • Eventuale costo della demolizione del veicolo incidentato;
  • Eventuali costi dovuti al soccorso, al recupero e alla custodia del veicolo danneggiato;
  • Eventuali costi per il noleggio di un’auto sostitutiva e fermo tecnico;
  • Eventuale costo dell’immatricolazione di una nuova vettura oppure le spese del passaggio di proprietà per l’acquisto di un’auto usata.

ATTENZIONE: è premura del danneggiato richiedere l’inserimento di queste voci nel calcolo del risarcimento, poiché non sono automatiche.

Consiglio: avvalersi sempre dell’assistenza di un avvocato esperto in infortunistica stradale per formulare la richiesta danni subiti al veicolo, poiché quasi sempre gratuita ed evita di commettere errori nella determinazione del congruo risarcimento a cui si ha diritto.

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