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Risarcimento danni da incidente stradale anche per i parenti

Un incidente stradale lascia sempre dietro di sé uno strascico di conseguenze, fino a diventare tragiche se si riportano lesioni gravi o qualcuno dei coinvolti perde la vita.

Alcune di queste conseguenze purtroppo non potranno mai essere superate con l’intervento giuridico, ma danno diritto comunque a ottenere un risarcimento danni come sostegno alle spese che si è costretti ad affrontare a seguito di un incidente stradale subito da un prossimo congiunto non responsabile.

Le leggi in materia di risarcimento danni da incidente stradale, così come interpretate dalla Suprema Corte di Cassazione, consentono di citare in giudizio per il risarcimento dei danni il responsabile del sinistro anche nel caso in cui muoia o resti gravemente ferito un prossimo congiunto o parente.

Con la sentenza n. 6035/2017, l’ultima in ordine temporale sul tema del risarcimento danni da sinistro stradale ai prossimi congiunti, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo per i parenti della vittima richiedere e ottenere un risarcimento economico per le sofferenze provate a seguito della morte o delle gravi lesioni subite dalla persona cara.

Il riconoscimento del diritto dei parenti di una vittima di un incidente a chiedere e ottenere il risarcimento dei danni non è una novità per la Cassazione, che, nel corso degli anni, si è mostrata molto permissiva sull’argomento. A titolo d’esempio, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 15376/09 sostiene con vigore il principio secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, per persona danneggiata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa”.

parenti della vittima di un sinistro stradale che ha riportato delle macro lesioni, possono chiedere in giudizio il risarcimento danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, ma al tempo stesso i prossimi congiunti hanno l’onere di dare la prova del danno subito altrimenti tale richiesta non verrà quasi certamente accolta.

Tipologie di danni risarcibili ai prossimi congiunti

L’ordinamento italiano ammette il risarcimento del danno economico derivante dalla perdita del parente a causa di un fatto illecito altrui, fattispecie nella quale è inseribile l’evento dell’incidente stradale.

Infatti, nel caso di incidente stradale mortale di un genitore, i figli della vittima subiranno ingiustamente un danno patrimoniale notevole non potendo più usufruire del mantenimento da parte dal genitore. In simili situazioni, la giurisprudenza afferma la possibilità di richiedere il risarcimento del danno al responsabile dell’illecito, ossia al responsabile diretto dell’incidente stradale. Il risarcimento del danno può essere richiesto anche dai figli maggiorenni della vittima, persino quando questi siano economicamente autonomi (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/07/2003 n° 11003).

Oltre ai danni patrimoniali, i familiari di una vittima di sinistro stradale, possono rivolgersi al giudice per essere risarciti per quei danni che non rientrano nella sfera dei beni economici, ma che comunque hanno arrecato sofferenze e turbamenti, i cosiddetti danni non patrimoniali. A seguito dell’evento traumatico, si possono verificare, nelle diverse sfumature che può assumere (danno biologico, danno esistenziale e danno morale), una lesione all’integrità psico-fisica del prossimo congiunto, che incide in maniera considerevole sulle sue abitudini di vita.

Per la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale è ormai consolidata la prassi di inserire tra i prossimi congiunti anche la figura del convivente che ha sofferto in conseguenza del tragico evento del compagno, sempre potendo dimostrare l’esistenza di una convivenza stabile, in concreto equiparabile a quella matrimoniale.

Anche nell’ultima pronuncia, la Corte ha comunque nuovamente confermato il principio secondo cui non può essere risarcito il cosiddetto «danno tanatologico», ovvero il pregiudizio subito dalla vittima derivante dalla perdita della vita. L’esistenza di questa tipologia di danno non è accettata dalla giurisprudenza italiana, che in sintonia con i dettami giuridici, attribuisce al risarcimento una funzione prettamente riparatoria. La morte immediata a causa dell’incidente non può, secondo la Cassazione, essere risarcita per equivalente, non esistendo un danno da risarcire, perché la vittima stessa non ha avuto il tempo di subire il danno.

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