L’assicurazione auto rappresenta un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la protezione di tutti gli utenti della strada. Nonostante le severe regolamentazioni, però, non è così raro che alcuni veicoli circolino senza copertura assicurativa: secondo statistiche recenti, in media sono il 6% del totale. Una stima dell’Ania, l’associazione delle compagnie assicurative, ha calcolato che siano infatti circa 2,8 milioni, con ampie differenze territoriali e punte che toccano il 10% dei veicoli su strada al Sud Italia. Ma cosa accade in caso di sinistro? Chi paga il risarcimento in caso di incidente senza assicurazione? Vediamolo insieme.
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Normative relative alle assicurazioni stradali
In Italia, l’assicurazione di responsabilità civile auto (o RCA, responsabilità civile autoveicoli), che copre i danni causati a terzi in caso di incidente è obbligatoria per legge.
Secondo il Codice della Strada (articolo 193, Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile), infatti,
“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita’ civile verso terzi”.
Circolare senza assicurazione, spiega il comma 2 dell’articolo, comporta sanzioni amministrative consistenti, il sequestro del veicolo e, in caso di incidente, il rischio di dover risarcire personalmente i danni provocati.
Nello specifico, l’art. 193 stabilisce nel caso della prima violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 866 a 3.464 euro e sequestro del veicolo per almeno 6 mesi fino alla stipula dell’assicurazione. Nel caso di recidiva entro due anni, la multa è raddoppiata ed è prevista la sospensione della patente da 1 a 2 mesi.
In caso di mancato pagamento della multa, degli oneri di trasporto e custodia del mezzo sequestrato, l’auto viene confiscata.
Risarcimento incidente stradale senza assicurazione: chi paga?
Il D.L. n. 223 del 2006 ha introdotto la procedura di “indennizzo diretto” da parte della propria compagnia assicurativa, che prevede che sia la compagnia presso cui è assicurato il veicolo danneggiato a risarcire al proprio cliente i danni verificatisi a causa del sinistro con un altro veicolo. Questa possibilità, però, non è prevista nel caso di incidente con un veicolo non assicurato.
La vittima può però rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (istituito dalla legge n. 990/1969 e ora disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private), che interviene risarcendo i danni materiali e fisici subiti.
Il Fondo ha poi 10 anni di tempo per rivalersi sul soggetto responsabile. Chi circola con un veicolo sprovvisto di assicurazione, infatti, è chiamato a risarcire personalmente i danni alle persone che rimangono coinvolte, compresi i terzi trasportati.
Chi non ha l’assicurazione ha diritto al risarcimento?
Come abbiamo visto, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada tutela coloro che rimangono coinvolti in un sinistro il cui responsabile non è assicurato. Cosa accade, invece, quando il veicolo non assicurato è quello che subisce per colpa altrui l’incidente?
La Corte di Cassazione, con la sentenza 1179/2022, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, sia fisici che al mezzo, anche in questo caso:
“Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l’obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all’esercizio dell’azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno”.
Risarcimento incidente stradale senza assicurazione: quali sono le tempistiche?
Ai sensi dell’art. 2947 c.c., “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.
Orbene, nel caso di danno conseguente da reato, per il quale è previsto un termine di prescrizione superiore ai due anni, come ad esempio in un incidente mortale, si applicherà quella prevista per il tipo di reato dal codice penale.
Se invece, il reato si estingue a seguito di prescrizione o sentenza penale irrevocabile, dalla data di estinzione o della sentenza decorrono due anni di prescrizione per la richiesta di risarcimento danni.
A partire dal momento della richiesta, la compagnia assicurativa avrà quindi 30 giorni per richiedere eventuale documentazione integrativa e 60 giorni per formalizzare un’offerta di indennizzo (o comunicare i motivi della mancata liquidazione).
Incidente con assicurazione scaduta: cosa cambia?
Un’altra situazione comune è quella in cui il veicolo coinvolto nell’incidente ha l’assicurazione scaduta. In questo caso, la situazione può variare a seconda del momento in cui ha luogo l’incidente.
Se il sinistro avviene quando l’assicurazione è scaduta da non più di 15 giorni, la compagnia coprirà lo stesso i danni, a meno che non si tratti di polizze temporanee . Il risarcimento è previsto a prescindere dall’eventuale rinnovo della polizza trascorsi i 15 giorni dalla scadenza.
Viceversa, nei casi in cui al momento dell’incidente la polizza risulti scaduta da oltre 15 giorni, per ottenere il risarcimento dovrà essere richiesto al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si rivarrà successivamente nei confronti del conducente non assicurato.