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Sequestro conservativo europeo: più facile il recupero dei crediti esteri

A partire al 1° dicembre 2020, la procedura per il sequestro di un conto corrente estero sarà molto più semplice, grazie all’entrata in vigore del Dlgs n. 152/ 2020 del 26 ottobre 2020.

Il Decreto Legislativo, composto di 11 articoli e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre, recepisce le disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 655 del 15 maggio 2014, adeguandole alla normativa nazionale.

Si tratta, in sostanza, di una nuova procedura, che non sostituisce le singole normative nazionali, ma può essere utilizzata in alternativa per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti di natura civile e commerciale, attraverso l’istituzione di una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) sui conti correnti bancari.

In cosa consiste l’ordinanza europea di sequestro conservativo?

L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) semplifica il processo di recupero crediti nell’Unione Europea, sostituendosi, in alternativa, alle distinte procedure previste in ogni singolo paese e, dunque, armonizzando gli strumenti di tutela del credito nell’UE.

Consente a un Giudice di un Paese membro di bloccare i fondi di un conto bancario del debitore collocato in un altro paese membro in presenza di un titolo esecutivo, in corso di causa e anche ante causam.

L’OESC può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, ossia nei casi in cui il conto corrente da sequestrare si trovi in un paese diverso da quello del domicilio del creditore oppure da quello del foro competente per la domanda di sequestro.

Come funziona il sequestro conservativo europeo?

L’OESC consente al creditore che vuole congelare in via cautelativa o pignorare un conto bancario del proprio debitore di agire in tutti i paesi europei senza dover fornire informazioni precise e dettagliate sul conto in questione.

Come stabilito dal Dlgs n.152/2020, nel caso in cui il credito si basi su una decisione giudiziaria già ottenuta dal creditore, la competenza ad emettere il provvedimento spetta al Giudice del luogo in cui è stato formulato il giudizio.

L’ordinanza di sequestro europeo può però essere richiesta anche senza aver ancora un titolo esecutivo e, dunque, in via cautelativa.  In questo caso, la competenza è del Giudice che deciderà in seguito nel merito.

È inoltre possibile avvalersi di questo strumento anche quando non si ha completezza di informazioni (numero di conto corrente, IBAN o nome della banca presso cui è stato aperto il conto).

Per quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni sui conti bancari, sempre secondo quanto stabilisce il Dlgs 152/2020, è competente, in qualità di autorità di informazione, il Presidente del Tribunale del luogo in cui risulta residente o domiciliato oppure, ancora ha la dimora o la sede.

Nel caso in cui il debitore non abbia un indirizzo di riferimento in Italia, ma solo un conto corrente, la competenza spetta al Tribunale di Roma.

I limiti del sequestro conservativo europeo

Il sequestro conservativo europeo si applica ai crediti di natura civile e commerciale, lasciando fuori dal suo perimetro di applicazione, tutti i crediti relativi ai campi:

  • Fiscale;
  • Doganale;
  • Amministrativo;
  • Riguardante la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

Sono esclusi dall’applicabilità dell’OESC anche:

  • I crediti derivanti da successioni legittime o testamentarie;
  • I diritti derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti con effetti comparabili al matrimonio;
  • I crediti nei confronti di un debitore sottoposto a procedure di fallimento, concordato o azioni simili.

Inoltre, il regolamento non si applica ai conti correnti aperti presso banche centrali o esenti da sequestro secondo le norme dello Stato membro.

Per quanto riguarda i limiti territoriali, il sequestro conservativo europeo non si applica in Danimarca e, di conseguenza, non è possibile ottenere un’OESC su un conto bancario danese, né richiederne uno da parte di creditori con sede in Danimarca.

Esecuzione e impugnazione

Il creditore per poter richiedere l’ordinanza di sequestro conservativo europeo dovrà provare che il timore di perdere le garanzie del proprio credito sia fondato.

Nel caso in cui la richiesta sia presentata ante causam, inoltre, il creditore ha trenta giorni di tempo per avviare il giudizio di merito. Trascorso il termine senza che il creditore abbia fornito prova dell’avvio del procedimento, la misura cautelare è revocata.

Dal momento del deposito della domanda, l’emissione dell’OESC avviene nel giro di 5/10 giorni, inaudita altera parte.

Il debitore, quindi, non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo e ne viene a conoscenza solo dopo l’attuazione dell’ordinanza.

Questi può però contestare l’azione, impugnando l’ordinanza davanti al Giudice che l’ha emessa per chiederne la revoca o la modifica.

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