Il sovraindebitamento è una condizione che vede il soggetto interessato impossibilitato a pagare i debiti accumulati a seguito di un cambiamento peggiorativo delle proprie entrate, come la riduzione dello stipendio, la perdita del lavoro oppure il presentarsi di una malattia.
La necessità di regolamentare il problema dell’insolvenza nasce dal peso sempre più forte assunto in ambito sociale dalle difficoltà di pagare le rate del mutuo, le tasse, le bollette e da tutte quelle situazioni in cui l’ammontare del debito è superiore al reddito che si ha a disposizione.
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, ribattezzata la “Legge salva suicidi”, è stata introdotta nel nostro Ordinamento per far fronte a crisi da sovraindebitamento vissute da chi non può avvalersi delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.
Sostanzialmente, dunque, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento piccoli imprenditori, professionisti e privati che non riescono a far fronte ai debiti contratti.
In questo articolo cercheremo di trattare in modo chiaro e conciso quali sono gli aspetti che gravitano intorno alla legge di sovraindebitamento, chi può ricorrere alle procedure, qual è la funzione dell’Organismo di Composizione della Crisi, quali sono le procedure di sovraindebitamento.
Requisiti per accedere alle procedure di sovraindebitamento
Il concetto di sovraindebitamento è definito dall’art.6 della Legge 3 del 2012 come
“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
Dunque, presupposto oggettivo per poter accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è ovviamente trovarsi in una condizione di grave insolvenza,
I soggetti ai quali è concessa questa possibilità sono i consumatori, ossia le persone fisiche che si sono indebitati per motivi e fini diversi dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale. A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1869 del 2016, affermando che l’aspetto rilevante è che la persona fisica abbia contratto obbligazioni
“per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un’attività d’impresa o professionale propria”.
La Legge di sovraindebitamento ammette altri soggetti al procedimento e sono:
- Imprenditori non falliti;
- Imprenditori agricoli;
- Piccole start up innovative;
- Artisti;
- Professionisti;
- Enti privati (fondazioni, associazioni, onlus) purché non svolgano attività commerciale.
L’iter per avviare la procedura
Occorre depositare presso il Tribunale del luogo in cui si ha la residenza un’istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), la stessa deve essere corredata dei seguenti elementi :
- Dati anagrafici o dati dell’associazione;
- Oggetto della domanda;
- Esposizione dei fatti;
- Resoconto delle voci di debito.
Dopo la presentazione dell’istanza, il Giudice provvederà a nominare l’OCC, che si occuperà di aiutare il debitore nella redazione della proposta di ristrutturazione del debito.
La proposta non è ammissibile nei casi in cui il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali, sia già ricorso nei 5 anni precedenti a una procedura di liquidazione o di sovraindebitamento, oppure un suo accordo precedente abbia avuto un esito negativo, additabile a una sua condotta.
Procedure di sovraindebitamento
Per il sovraindebitamento, sono previsti tre sistemi per la composizione della crisi:
- L’accordo con i creditori;
- Il piano del consumatore;
- La procedura di liquidazione del patrimonio.
L’accordo di ristrutturazione del debito può essere presentato da enti e imprenditori non falliti e prevede il consenso di almeno il 60% dei creditori per essere ammesso.
Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dal privato consumatore e prevede una valutazione da parte dell’OCC e del Giudice più stringente sul requisito di meritevolezza del debitore.
La procedura di liquidazione dei beni, presentabile da privati o enti e imprenditori non falliti, prevede che il debitore metta a disposizione dei propri creditori tutto il suo patrimonio, a esclusione dei beni impignorabili e degli stipendi.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 e che entrerà in vigore dal 15 agosto 2020, mira a semplificare queste procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, già molto utilizzate nel nostro paese.