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Identificazione dei testimoni di sinistri stradali con soli danni a cose

Nel Disegno di Legge di Concorrenza S. 2085, l’articolo 6, riguardante l’identificazione dei testimoni di sinistri stradali con soli danni a cose, prevede che all’interno del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, precisamente all’articolo 135 dopo il comma 3 debbano essere inserite le seguenti novità.

In caso di sinistri con soli danni a cose, se l’assicurato non indica alla propria compagnia assicurativa eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente, si considera decaduto da tale diritto. Pertanto, i nominativi dei testimoni devono essere comunicati al momento della presentazione della “denuncia” e reiterati nella richiesta di risarcimento danni inoltrata alla compagnia di assicurazioni. Ovviamente, salvo quando sono successivamente appresi a seguito delle risultanze dei verbali redatti dalle autorità di Polizia intervenute sul luogo dell’evento.

Quanto sopra a pena di inammissibilità della prova testimoniale prodotta, sia nella fase stragiudiziale che in quella Giudiziale, poiché il Giudicante sarà chiamato ad adeguarsi alla prescrizione normativa non ammettendo le testimonianze “successivamente” prodotte.

Pertanto, se un utente della strada, nei casi di sinistri stradali con soli danni a cose, non esperto della materia del risarcimento del danno, dimentichi di segnalare nel primo atto formale, come ad esempio la “denuncia” alla propria di assicurazioni, il nome del testimone, può vedersi negare totalmente il risarcimento del danno per non aver fornito la prova nei termini previsti.

Restrizioni sull’identificazione dei testimoni nei sinistri stradali con soli danni a cose

Ancora, il disegno di Legge con annesso articolo 6, fino ad ora all’esame del Senato sta passando inosservato mentre pone gravose limitazioni soltanto in capo al soggetto più debole, ovvero al danneggiato, non all’impresa di assicurazioni che di contro ed a proprio vantaggio, non mancherà di eccepire il rispetto delle medesime restrizioni.

Infine, sempre nello stesso articolo in esame sussiste la previsione in cui il Giudicante durante lo svolgimento del Giudizio, su segnalazione delle parti può richiedere all’Ivass informazioni tali, per le quali può procedere all’invio degli atti alla Procura della Repubblica nel caso in cui un testimone risulti coinvolto in almeno tre sinistri.

Perciò sarà facile intuire, come anche questo renderà ancor più difficile il compito del danneggiato, che dovrà rappresentare tale possibilità al testimone, il quale compreso il più disponibile, preferirà evitare coinvolgimenti in un procedimento di risarcimento danni che potrebbe terminare con un accertamento penale a proprio carico.

Per quanto sopra, appare evidente come è diventato ormai fondamentale documentarsi tempestivamente ed accuratamente oppure avvalersi di un esperto della materia, prima di formulare anche la più semplice richiesta danni ed evitare quindi, spiacevoli inconvenienti.

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