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Vessazioni sul lavoro: quali sono e come tutelarsi

Mobbing, bossing, straining sono forme, più o meno nuove, di vessazioni sul posto di lavoro che, purtroppo, diventano sempre più comuni anche nel nostro Paese. Si parla di oltre un milione e mezzo di lavoratori costretti, in Italia, a vivere in un ambiente lavorativo fatto di umiliazioni, soprusi, pratiche vessatorie tra le più disparate che causano notevoli disagi e danni a livello psico-fisico.

L’art. 2087 del Codice Civile stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Obbligo collegato con gli art. 32 e 41 della Costituzione, riguardanti rispettivamente il diritto alla salute e il rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana nell’esercizio dell’iniziativa economica.

Obbligo disatteso nei casi di condotte vessatorie nei confronti del lavoratore.

Cerchiamo di fare chiarezza sulle differenze, a volte molto sottili, dei diversi atteggiamenti vessatori nei confronti dei lavoratori e come quest’ultimi possono difendersi denunciando e richiedendo il giusto risarcimento per i danni subiti.

Forme di vessazioni sul lavoro: il mobbing

L’assenza di una definizione normativa di mobbing rende difficile e complesso scorgere giuridicamente quando si è in presenza di questo comportamento vessatorio.

Per il momento, in attesa che sia colmata questa lacuna, ci si affida alle indicazioni che provengono dalla medicina legale e dalla giurisprudenza per delineare cos’è il mobbing.  Con il termine si indica una serie di comportamenti vessatori e discriminatori reiterati nel tempo che mirano a ledere la dignità del lavoratore fino ad assumere la forma di una vera e propria violenza psicologica e morale. Se queste azioni avvengono con una frequenza di almeno una volta a settimana e per un periodo di tempo di almeno sei mesi, siamo di fronte a un caso di mobbing, che mina il benessere psicofisico del lavoratore.

Le vessazioni sul lavoro che rientrano nei comportamenti da mobbing possono assumere forme e livelli di gravità diversi: dalla dequalificazione del lavoratore a un suo demansionamento, da pressioni psicologiche a maltrattamenti e offese personali, da atteggiamenti ostili a minacce vere e proprie, dall’emarginazione dalle attività lavorative a un isolamento totale.

Queste azioni sono messe in atto allo scopo di spingere il mobbizzato a dimettersi dal posto di lavoro oppure mettersi nella condizione di giustificare il licenziamento.

Forme di vessazioni sul lavoro: il bossing

Le vessazioni sul lavoro classificate come mobbing possono essere attuate da uno o più colleghi oppure da un superiore o addirittura dallo stesso datore di lavoro. In questo caso, si parla di bossing o mobbing verticale, un fenomeno molto diffuso in Italia, dove le rigorose norme che hanno regolato per molto tempo la disciplina dei licenziamenti hanno favorito la diffusione di strategie di bossing finalizzate al licenziamento di dipendenti non più graditi.

Affidamenti di compiti ripetitivi e umilianti, controlli eccessivi e ingiustificati, continue critiche e immeritati richiami sono pratiche vessatorie che vanno a incrementare quelle del mobbing con il fine di rendere insostenibile per il mobbizzato la propria situazione lavorativa.


Forme di vessazioni sul lavoro: lo straining

Nel gergo comune, spesso, tutte le vessazioni sul lavoro sono assimilate al concetto di mobbing, ma in termini medico-legali e, recentemente, anche in ambito giurisprudenziale, oltre al bossing, vengono delineate anche altre forme, più specifiche, di situazioni conflittuali che danneggiano il lavoratore nel proprio ambiente professionale.

Tra queste, c’è lo straining, definibile come un cambiamento peggiorativo e permanente della condizione di lavoro che incide sulla salute psicofisica e morale del lavoratore. Una “situazione lavorativa conflittuale di stress forzato”, causata in modo intenzionale da colleghi o superiori e che si ripercuote negativamente e in modo continuo sul benessere della vittima.

La differenza sostanziale, dunque, con il mobbing, è rappresentata in caso di straining dal fatto che è sufficiente che si verifichi anche una singola azione con conseguenze negative durature. La continuità nel tempo delle vessazioni sul lavoro non è un requisito indispensabile per far rientrare gli atteggiamenti e le azioni lesivi della salute e della dignità del lavoratore nella fattispecie dello straining.

Forme di vessazioni sul lavoro: come tutelarsi

Lo psicologo Harald Ege, uno dei massimi esperti in materia di mobbing, ha individuato i presupposti che rendono le vessazioni sul lavoro mobbing a tutti gli effetti. L’esistenza di essi fa sì che si possa intraprendere un’azione legale per il risarcimento dei danni da mobbing.

  • L’ambiente: il mobbing deve aver luogo sul posto di lavoro, anche se i disagi che ne derivano si ripercuotono nella sfera privata;
  • Tipo di azioni: devono verificarsi almeno due azioni tra attacchi ingiustificati, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, lesioni della reputazione, violenza o minacce;
  • Dislivello tra antagonisti: la persona mobbizzata è sempre posta in una posizione di inferiorità;
  • Aandamento delle fasi successive: le vicende si susseguono in un crescendo di vessazioni sul lavoro sempre più pesanti;
  • Intento persecutorio: deve essere chiaro lo scopo del mobber nei confronti della vittima. Nella vicenda cioè devono essere riscontrabili scopo, obiettivo conflittuale e carica emotiva e soggettiva.

La vittima di mobbing o più in generale di vessazioni sul lavoro vive gli effetti negativi dei comportamenti ostili ben oltre l’ambiente lavorativo e ben oltre la cessazione della condotta persecutoria.

Come precedentemente scritto, l’ordinamento italiano, a differenza di altri paesi europei, ancora non tutela le vittime di vessazioni sul lavoro con una legge dedicata. La giurisprudenza, in questi casi, ricorre alle norme a difesa dell’integrità psico-fisica dei lavoratori per sopperire al vuoto normativo, valutando in base a ogni singola circostanza l’entità del risarcimento del danno.

Essendo l’onere della prova in capo alla vittima che deve “scrupolosamente” dimostrare le vessazioni sul lavoro e i danni subiti, si consiglia di tenere traccia dei comportamenti scorretti e delle azioni mobbizzanti subite per poter dimostrare il nesso causale tra queste e il danno conseguente.

Rivolgersi a un Avvocato o a uno Studio Legale specializzato in Diritto del Lavoro può assicurare la più ampia tutela possibile, ponendo inoltre fine alle pratiche vessatorie che danneggiano in primis l’individuo e poi anche il lavoratore.

Di: Studio Legale Menghetti & Partners

Si invita comunque a mantenere il giusto distacco critico da ogni argomento trattato e verificarne sempre la correttezza delle informazioni fornite

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