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Incidente stradale con animale selvatico: come chiedere il risarcimento?

Cinghiali, caprioli, cervi, stambecchi, istrici, fagiani, volpi, lepri: la fauna selvatica è una delle ricchezze del nostro Paese, ma sulle strade può rappresentare un rischio per gli automobilisti e i motociclisti che incrociano questi animali sul loro percorso.

Il loro comportamento, infatti, è imprevedibile e l’aumento della popolazione di alcune specie è correlato con un incremento del numero di incidenti. Come nel caso dei cinghiali: il loro numero è cresciuto del 15% durante la pandemia, superando i 2 milioni di esemplari (solo 10 anni fa erano la metà) con un corrispettivo aumento del numero dei sinistri. Secondo l’Osservatorio Asaps, infatti, «il tragico bilancio dell’anno del Covid, è di un incidente ogni 48 ore. Con 16 vittime e 215 feriti, a causa di cinghiali e animali selvatici che attraversano strade e autostrade». Solo nel 2019, oltre 10.000 persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale con un animale selvatico.

Ma chi è responsabile in questi casi? È previsto un risarcimento del danno per un sinistro dovuto alla fauna selvatica? E, soprattutto, come richiederlo? Ecco tutto quello che è importante sapere.

L’assicurazione copre gli incidenti con animali?

A meno che l’auto non sia coperta da un’apposita polizza che include anche questo rischio specifico, nei casi in cui l’incidente stradale sia stato provocato dalla presenza di un animale sulla traiettoria del conducente l’assicurazione non risarcirà i danni.

Questo vale anche se il veicolo non ha colpito l’animale ma la sua presenza ha fatto perdere il controllo dell’auto al guidatore che, per non investirlo, ha sbandato colpendo altri veicoli o ostacoli fissi.

Incidente stradale con animali selvatici: chi è responsabile?

La fauna selvatica è considerata patrimonio dello Stato: per questo, la legge ne affida la gestione alle Regioni, che è responsabile dei danni da essa cagionati in base all’articolo 2052 del Codice Civile e la sentenza della III sezione della Corte di Cassazione depositata il 20 aprile 2020 n. 7969. È compito delle amministrazioni regionali, quindi, predisporre le misure adeguate per prevenire gli incidenti stradali dovuti alla presenza di animali e, eventualmente, incaricare enti o società terze della messa in atto di interventi studiati per limitare i sinistri.

Segnaletica, recinzioni nei punti in cui il passaggio è più frequente, catarifrangenti direzionali che spaventando l’animale con una luce forte e improvvisa al passaggio delle auto e ne stimolano l’immobilizzazione per scoraggiare l’attraversamento, sottopassi o cavalcavia – i cosiddetti “ecodotti” – pensati per poter superare le strade senza entrare nella carreggiata: gli interventi che le Regioni o gli enti da essa incaricati possono realizzare per ridurre al minimo il rischio di incidente sono numerosi.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n.19332 del 07-07-2023,

nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte -per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari- da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

 

Il danneggiato, continua la sentenza, ha l’onere di dimostrare il “nesso eziologico”, ovvero il nesso di causalità, tra il comportamento dell’animale e il sinistro, mentre la Regione deve fornire

la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema- di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

Incidente con animale selvatico in autostrada: chi paga?

La responsabilità delle Regioni non si applica agli incidenti che coinvolgono la fauna selvatica che si verificano sulle autostrade. In questo caso, infatti, l’ente proprietario o la società incaricata della gestione del tratto stradale interessato hanno la “responsabilità oggettiva” per i danni provocati dalle cose affidate alla loro custodia e rispondono anche di quegli eventi che non ha causato direttamente, ma che derivano dall’incuria nella manutenzione. Questo significa che devono fare tutto ciò che è in loro potere per prevenire ed evitare eventi che non rientrano tra i cosiddetti “casi fortuiti”, ovvero anomali, eccezionali ed imprevedibili.

L’articolo 2051 del Codice Civile (Danno cagionato da cosa in custodia), stabilisce infatti che

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

 

Spetta quindi alla società che gestisce l’autostrada dimostrare che l’ingresso della fauna selvatica sulla carreggiata sia stato determinato da un fatto imprevedibile ed inevitabile e non, ad esempio, a una falla nella recinzione o un’attività di prevenzione inadeguata. Nel caso non riuscisse a provarlo, dovrà risarcire i danni. Il guidatore, invece, dovrà solamente provare che l’incidente è avvenuto in autostrada a causa della collisione con un animale selvatico.

Fa eccezione a questa regola il caso dei cani abbandonati. In presenza di un abbandono volontario di un animale domestico, infatti, la responsabilità oggettiva del gestore per le cose in custodia non si applica, perché il fatto è attribuibile a dolo o colpa di qualcuno.

Spetta comunque al gestore dimostrare che a causare l’incidente è stato un evento imprevedibile e inevitabile, in questo caso la presenza di un cane lasciato a bordo strada che ha attraversato la carreggiata prima che ci sia stato il tempo materiale di intervenire per rimuoverlo.

Cosa fare in caso di incidente con un animale?

La prima cosa da fare in caso di collisione con un animale selvatico è fermarsi e chiedere soccorso. L’animale ferito rappresenta un pericolo per gli utenti della strada e per questo è fondamentale contattare subito le autorità, come la Polizia o i Vigili del Fuoco, anche in caso di fuga.

Non solo: il verbale redatto dagli organi di polizia potrà aiutare a comprovare i fatti accaduti, dando maggior solidità alla richiesta di risarcimento danni, soprattutto nei casi in cui l’animale si sia allontanato dal luogo dell’incidente,

Se nell’incidente è deceduta della fauna selvatica, il conducente è tenuto ad avvisare entro 24 ore il rettore della riserva, il guardiacaccia responsabile di zona o il Servizio Forestale.

Ricordiamo, infine, che secondo l’Articolo 189 del Codice della Strada, comma 9-bis,

l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 421 a € 1.691)).

Risarcimento per incidente stradale con animali selvatici: come richiedere il risarcimento?

Essendo generalmente di competenza regionale, esistono delle differenze a livello procedurale per richiedere il risarcimento del danno da incidente stradale con fauna selvatica e ciascuna Regione predispone una modulistica specifica.

In linea generale, il conducente dovrà dimostrare:

a) il cosiddetto “nesso causale” tra il danno e l’evento. In altri termini, il conducente dovrà dimostrare che la collisione e/o l’incidente siano stati causati dalla presenza dell’animale selvatico sulla sede stradale attraverso una prova del fatto storico. Per questo, è fondamentale contattare le autorità per ottenere un rapporto/verbale che accerti il sinistro, illustri la dinamica dell’incidente e riporti le dichiarazioni di eventuali testimoni.
Nel caso non fossero state contattate immediatamente le forze dell’ordine, è possibile produrre le dichiarazioni di eventuali testimoni che hanno assistito al fatto, così come fotografie scattate subito dopo l’incidente che ritraggano il veicolo e, se non si è allontanato, l’animale.

b) l’esistenza e la consistenza dei danni per cui si richiede il risarcimento, sia di natura “materiale” (rientrano in questa categoria, ad esempio, le spese per riparare il veicolo o per trasportarlo dal luogo dell’incidente all’officina, ma anche il mancato guadagno) che di natura “non patrimoniale”, come i danni fisici o morali riportati dalle persone che si trovavano a bordo dell’auto.

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