Studio-Legale-Menghetti-Roma-Guide-Mantenimento-Figli-Copertina (1)

Guida legale sul mantenimento dei figli

I genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli. Lo stabilisce la legge, lo impone il senso di responsabilità.

 

Spesso, però, quando la coppia entra in crisi e si separa, questo aspetto diventa fonte di estenuanti discussioni e alimenta l’eventuale astio fra i due coniugi.

 

Gli Avvocati matrimonialisti dello Studio Legale Menghetti & Partners hanno affrontato, nel corso delle loro attività di assistenza, diversi casi di separazione e divorzio, complicati dalle difficoltà delle parti di trovare un’intesa sulle condizioni per il mantenimento della prole, strettamente connesso anche a quello dell’affidamento.

 

Attraverso un intenso lavoro di conciliazione, si riesce a raggiungere l’accordo di mantenimento dei figli più adatto a ogni famiglia, che, soprattutto, abbia come primario interesse quello dei minori.

 

Lo Studio Legale Menghetti & Partners propone di seguito una guida, esplicativa anche se sintetica, sul mantenimento dei figli e sui diritti e doveri dei genitori, nel tentativo di facilitare la comprensione delle norme e leggi che li regolamentano.

L’obbligo di mantenere i figli

Il dovere di mantenere i figli è sancito nella nostra Costituzione e nel Codice civile e si mantiene, ovviamente, anche nei casi di separazione e divorzio.

Nello specifico, le norme che esprimono in modo chiaro e inequivocabile l’obbligo di mantenimento dei figli sono:

ARTICOLO 30 COSTITUZIONE

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”

 

È evidente che questo articolo risente dell’influenza storica del periodo in cui è stato redatto: quando è stata scritta la Costituzione, si faceva ancora distinzione fra figli legittimi, nati da una coppia sposata, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio. L’articolo 30 riconosceva ai figli naturali gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio.

ATTENZIONE: nel 2012, con la Legge 219/2012, finalmente, la distinzione tra figli legittimi e figli naturali è stata del tutto eliminata.

ARTICOLO 147 c.c. “DOVERI VERSO I FIGLI”

Questo articolo è probabilmente il più conosciuto, in quanto viene letto a tutti coloro che si uniscono in matrimonio durante la sua celebrazione, sia con rito civile che con rito concordatario.

“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”

 

ARTICOLO 315-bis c.c. “DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO”

L’articolo 315-bis, “diritti e doveri del figlio”, al comma 1 stabilisce che:

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.”

 

La forma dell’articolo rende esplicito che l’obbligo di mantenimento va oltre il soddisfacimento dei bisogni primari e non si estingue al raggiungimento della maggiore età, come vedremo anche in seguito.

ARTICOLO 316-bis c.c. “CONCORSO NEL MANTENIMENTO”

Il comma 1 dell’articolo prevede che:

“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.”

 

Il dovere di mantenere i figli ricade quindi su entrambi i genitori e prescinde dal tipo di rapporto che lega la coppia (matrimonio, convivenza, separazione o divorzio).

ARTICOLO 337-ter c.c. “PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI”

Il comma 3 dell’articolo stabilisce che:

“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.”

 

In assenza di un accordo comune tra i genitori, spetta dunque al giudice prendere le decisioni nell’interesse dei figli.

Infatti, il comma 4 dello stesso articolo, dispone che sia compito del giudice determinare la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori debba contribuire al mantenimento dei figli.

“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”

 

ARTICOLO 570 c.p. “VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE”

È chiaro, dunque, che il mantenimento dei figli sia un dovere, e come tutti gli obblighi, prevede sanzioni in caso di violazione.

Infatti, l’articolo 570 del Codice penale prevede che:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.”

Coppia separata o divorziata

Il dovere di mantenere i figli non discende dal legame matrimoniale ma dal rapporto di filiazione. Quindi, l’obbligo non viene meno nel caso in cui si verifichi la fine del vincolo di unione attraverso la separazione o il divorzio.

Solo nell’ipotesi di crisi coniugale, e conseguente separazione e divorzio, si rende necessario esplicitare in termini ben definiti e vincolanti gli obblighi di ciascuno dei genitori nei confronti dei figli, affinché questi si vedano garantito il diritto al mantenimento dello stesso tenore di vita di cui godevano quando esisteva ancora l’unione matrimoniale.

In questa circostanza, le strade percorribili per determinare e garantire il mantenimento dei figli sono 2:

  • Accordo dei coniugi;
  • Provvedimento del Tribunale (sentenza giudiziale o omologa).

Coppia non sposata

Nel caso di genitori conviventi (ossia non sposati), quando si decide di porre fine alla propria unione, i genitori non sono tenuti a rivolgersi al Tribunale.

Recentemente si è espressa anche la Corte di Cassazione sulla questione con l’Ordinanza n. 29995/2020 del 31 dicembre 2020, che stabilisce come valido a tutti gli effetti e vincolante l’accordo stipulato in forma privata fra i due genitori senza l’intervento del giudice, a differenza di quanto accade in caso di separazione o divorzio.

Resta comunque possibile, se i genitori ne sentano la necessità, ma soprattutto per avere le tutele legali in caso di inadempimento degli accordi,  determinare formalmente i propri doveri nei confronti dei figli davanti al giudice, presentando:

  • Un ricorso congiunto, per proporre un accordo consensuale;
  • Un ricorso contenzioso, in caso di disaccordo e lasciare al giudice la valutazione della migliore soluzione nell’interesse dei figli.

ATTENZIONE: il giudice può accogliere o meno l’accordo anche in caso sia presentato in modo congiunto laddove lo stesso venga ritenuto non consono alla tutela del minore.

L’accordo sul mantenimento dei figli

Se la coppia sposata trova un accordo attraverso la procedura di separazione consensuale sulle decisioni che interessano l’affidamento e il mantenimento dei figli, tale accordo viene ratificato attraverso l’omologa di separazione dal Tribunale, unitamente alle altre condizioni della separazioni ossia quelle attinenti al collocamento dei figli e alle modalità di visita.

Il giudice non è vincolato a omologare le richieste delle parti e può stabilire che l’importo per il mantenimento dei figli sia superiore rispetto a quanto determinato dai due genitori ( laddove ne ravvisi capienza nei redditi), avendo come suo fine prioritario la tutela dell’interesse della prole.

Le questioni sul mantenimento dei figli si muovono di pari passo con quelle sull’affidamento.

È infatti sulla base della scelta sulla modalità di affidamento che vengono stabiliti i rispettivi contributi che i genitori sono tenuti a garantire.

Ti potrebbe interessare anche:

La negoziazione assistita nei casi di separazione e divorzio

Il mantenimento diretto

Da quando è stato introdotto nel nostro ordinamento, con la Legge n. 54 del 2006, l’affidamento condiviso come strumento per meglio poter affermare il principio della bigenitorialità, si è iniziato a parlare anche di mantenimento diretto.

Il mantenimento diretto consente ai figli di ricevere il sostegno necessario in modo diretto e concreto e continuare ad avere rapporti equilibrati con entrambi i genitori.

In termini forse più ideali che pratici, la forma diretta di mantenimento non deve essere pensata solo come una partecipazione di entrambi i genitori alle spese per i figli, ma dovrebbe essere intesa come la presenza effettiva nel processo decisionale sulle spese da sostenere dei genitori in favore dei figli.

Solo con questo procedimento, si può raggiungere l’effettivo equilibrio dei ruoli, senza che si verifichi la circostanza in cui uno dei genitori abbia un ruolo secondario o marginale.

In termini prettamente economici, il mantenimento diretto consiste nel sostenere le spese ordinarie per i figli nel periodo di permanenza spettante dall’alternanza dell’affido senza che ci sia la necessità di erogare a favore dell’altro genitore l’assegno periodico.

Fanno eccezione le spese straordinarie (vedi sotto) per le quali provvedono in proporzione ai rispettivi redditi entrambi i genitori.

ATTENZIONE: il mantenimento diretto non è una conseguenza automatica dell’affidamento condiviso, in quanto i due genitori potrebbero comunque optare per la scelta dell’assegno di mantenimento, così come è possibile scegliere la forma del mantenimento diretto anche quando i figli sono affidati in via prevalente a un solo genitore.

Con l’introduzione della disposizione contenuta nell’articolo 337-ter, sia che si opti per il mantenimento diretto che per l’assegno di mantenimento, spetta al giudice stabilire le modalità e le risorse con cui ciascun genitore, sulla base delle proprie possibilità, deve garantire il sostentamento, la cura, l’istruzione e l’educazione dei figli.

Ti potrebbe interessare anche:

Mantenimento diretto e indiretto dei figli: tipologie e modalità di pagamento

Consigli: è importante dettagliare minuziosamente le spese di mantenimento sia negli accordi in fase di negoziazione assistita che negli atti giudiziari, perché queste voci rappresentano uno dei principali motivi di conflitto e fonte di contenzioso.

L’assegno di mantenimento

Il mantenimento diretto è la strada preferita dal nostro ordinamento, ma è anche quella attualmente meno battuta, optando spesso per la forma indiretta attraverso l’assegno di mantenimento.

Deciso di sede di separazione per assicurare la giusta tutela al minore, l’assegno di mantenimento presuppone una precisa divisione dei ruoli:

  • Il genitore collocatario, detto anche genitore percipiente, che riceve il contributo al mantenimento;
  • Il genitore obbligato, che rappresenta la parte obbligata a corrispondere l’assegno stabilito.

ATTENZIONE: l’assegno di mantenimento non rappresenta un rimborso delle spese che il genitore collocatario sostiene durante il mese, ma costituisce  una somma annua calcolata in base alle esigenze del figlio nell’arco dell’anno e suddivisa per praticità in ratei mensili.

L’assegno di mantenimento si prefigura con alcuni criteri specifici.

  • È un diritto indisponibile, ossia né il genitore che lo riceve né il figlio possono decidere di rinunciarvi;
  • Non è compensabile, in caso ad esempio di un credito del genitore che lo emette;
  • È irripetibile, nel senso che dopo essere stato versato non è possibile avanzare la richiesta di restituzione;
  • Non è pignorabile.

(+39) 06 35401597

tel:+390635401597

Calcolo dell’assegno di mantenimento

Per stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento dei figli, il giudice tiene generalmente conto di alcuni parametri, quali:

  • Le esigenze del figlio;
  • Il pregresso tenore di vita del figlio, mantenuto mentre era ancora in essere la convivenza;
  • Le possibilità economiche di entrambi i genitori;
  • La durata della permanenza presso ognuno dei genitori;
  • La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.

Nelle varie pronunce della Corte di Cassazione in merito, si evidenzia spesso come questi elementi debbano essere valutati e contestualizzati in relazione ai singoli casi.

L’importo dell’assegno di mantenimento quindi è stabilito dal giudice in relazione al singolo caso, avendo un ampio potere discrezionale in merito.

Inoltre, l’assegno deve essere integrato con i rimborsi per le spese straordinarie (vedi paragrafo sotto).

Mensilmente, dunque, il genitore affidatario riceverà una somma fissa fino al compimento della maggiore età dei figli, se questi faranno richiesta di ricezione diretta dell’assegno.

In caso contrario, il versamento dell’assegno di mantenimento continuerà nei confronti del genitore affidatario.

Mantenimento dei figli maggiorenni

Per molto tempo, l’obbligo del genitore non convivente al mantenimento rimaneva anche al compimento del 18esimo anno di età fino a quando il figlio non raggiungeva l’autonomia economica.

Il quadro cambia con la recente Ordinanza della Cassazione n. 17183 del 14 agosto 2020 che si concentra sul principio di autoresponsabilità.

Nell’Ordinanza si prendono in considerazione i cambiamenti del mercato del lavoro rispetto al passato e si afferma che il figlio maggiorenne, ormai in grado di autodeterminarsi, deve impegnarsi nella ricerca attiva di un lavoro che gli consenta di sostenersi anche se questo non coincide con le proprie aspettative.

Alla base di queste considerazioni, c’è il rifiuto di una concezione assistenzialistica del mantenimento.

Ciò non significa che il figlio maggiorenne non debba essere mantenuto, purché possa dimostrare di non essere economicamente indipendente e di essersi impegnato nella ricerca di un lavoro.

Linee guida per il mantenimento dei figli

L’obbligo di mantenimento dei figli, come già detto, non si limita al soddisfacimento dei bisogni primari ma riguarda anche tutti quegli aspetti che concorrono al benessere dei figli e che è difficile predeterminare in anticipo.

Per cercare di fare chiarezza in materia ed evitare contenziosi su questi aspetti, nel 2018, il Consiglio Nazionale Forense, con il supporto della Commissione Famiglia e delle associazioni di settore, ha predisposto delle raccomandazioni per disciplinare le categorie di spesa e fare chiarezza sulle possibili voci.

Le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare” sono state trasmesse il 29 novembre 2018 a tutti gli Ordini degli Avvocati per fornire appunto dei parametri generali e consentire di orientarsi fra spese ordinarie e spese straordinarie.

In allegato, il pdf del documento redatto dal Consiglio Nazionale Forense

DOWNLOAD

Ti potrebbe interessare anche:

Linee guida per il mantenimento dei figli

Spese ordinarie

Le spese ordinarie sono le voci che rientrano nel calcolo dell’assegno di mantenimento e vanno a coprire le necessità quotidiane dei figli, individuate in:

  • Vitto;
  • Abbigliamento;
  • Contributo per spese dell’abitazione (canone di locazione, utenze e consumi);
  • spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale di cancelleria scolastico;
  • Mensa scolastica;
  • Medicinali da banco;
  • Spese di trasporto urbano;
  • Carburante;
  • Ricarica cellulare;
  • Uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
  • Baby sitter;
  • Prescuola e doposcuola;
  • Trattamenti estetici;
  • Attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali);
  • Spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati dopo la separazione o il divorzio).

Spese straordinarie

Per quanto attiene invece alle spese straordinarie, queste non sono conteggiate nell’assegno di mantenimento e si caratterizzano per la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Requisito temporale: la spesa ha carattere sporadico e occasionale;
  • Requisito quantitativo: la spesa si presenta gravosa;
  • Requisito funzionale: la spesa mira a soddisfare esigenze secondarie.

Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire a queste spese nella percentuale concordata in sede di separazione consensuale o stabilita da giudice.

Le spese straordinarie si suddividono in quelle che non necessitano di un accordo preventivo e quelle che, invece, necessitano di un consenso anticipato.

SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI NON È RICHIESTO IL CONSENSO PREVENTIVO

  • Libri scolastici;
  • Spese sanitarie urgenti;
  • Acquisto di farmaci prescritti;
  • Spese per interventi chirurgici improrogabili;
  • Spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
  • Spese protesiche;
  • Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

 

SPESE STRAORDINARIE CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI

Le spese straordinarie, a loro volta, si suddividono in più categorie:

  • Spese scolastiche, come ad esempio la retta di iscrizione a un master;
  • Spese di natura ludica o parascolastica, come il costo di un corso di informatica;
  • Spese sportive, come l’acquisto di attrezzature per attività agonistiche;
  • Spese medico sanitarie, come la parcella per una visita specialistica.
  • Spese per l’organizzazione di feste e ricevimenti dedicati ai figli.

Per queste tipologie di spesa è richiesto il consenso anticipato da richiedere all’altro genitore in forma scritta.

Il genitore che riceve la richiesta, se d’accordo nel sostenere la spesa, dovrà rimborsare il mese successivo la quota della spesa sostenuta dal genitore che ha anticipato la somma per intero.

Se, invece, uno dei due non è d’accordo, deve motivare il suo dissenso entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

RICHIEDI CONSULENZA GRATUITA