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La negoziazione assistita nei casi di separazione e divorzio

Attraverso la procedura di negoziazione assistita, è possibile utilizzare uno strumento giuridico decisamente più snello atto a ridurre i tempi necessari per addivenire a una separazione o divorzio fra coniugi.

 

Introdotta con il famoso Decreto Giustizia, (Decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014) convertito poi nella Legge n. 162 del 10 novembre 2014 con l’intento di accelerare il processo civile, la negoziazione assistita può essere una procedura utilizzabile per un’ampia gamma di fattispecie giuridiche:

  • Obbligatoria per tutti i casi di risarcimento del danno da incidenti stradali e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro che non superino i 50.000 euro;
  • Facoltativa per tutti i casi riguardanti diritti indisponibili, ma che non interessino casi di diritto del lavoro o casi che prevedono il ricorso alla mediazione obbligatoria.

 

Una coppia che intende separarsi può quindi avvalersi della negoziazione assistita, che consente di raggiungere un accordo al di fuori di aule di Tribunale.

 

Come espresso dall’articolo 6 del citato decreto “Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, i coniugi possono attraverso l’assistenza di più avvocati dare avvio alla separazione cooperando fra loro ed evitando le lungaggini dei procedimenti giudiziali.

 

La procedura di negoziazione assistita, a differenza della separazione o divorzio davanti al sindaco, può essere utilizzata anche in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.

Cos’è la convenzione di negoziazione assistita

La convenzione di negoziazione assistita, da definizione data dall’articolo 2, comma 1 D. l. n. 132/2014, rappresenta:

“l’accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”

 

Per potersi ritenere valida la convenzione di negoziazione deve rispettare dei precisi criteri:

  • La forma scritta;
  • L’assistenza di più avvocati, almeno uno per ciascuna parte;
  • La durata di minimo 1 mese e massimo 3, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

Si da avvio alla procedura di negoziazione assistita dopo la notifica alla controparte di un “invito a negoziazione”.

Qualora l’invito venga accettato, le parti e i loro avvocati sottoscrivono una convenzione di negoziazione assistita, nella quale vengono indicati i parametri entro i quali la stessa verrà espletata sino al raggiungimento di un accordo di separazione consensuale in negoziazione assistita.

Si può ricorrere alla negoziazione assistita non solo per la separazione consensuale, ma anche per altri procedimenti relativi al diritto di famiglia, come il divorzio consensuale e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio e, a differenza della procedura davanti al Sindaco, anche in caso di separazione o divorzio consensuale con figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

È obbligatorio ricorrere all’assistenza di due avvocati distinti, in quanto si evince in modo chiaro dalla normativa attuale che i coniugi non possano essere assistiti entrambi da un unico avvocato.

Questo è assolutamente necessario al fine di garantire che entrambi i coniugi abbiano un professionista che li tuteli nella redazione dell’accordo.

Come funziona la procedura di negoziazione assistita per la separazione

A seguito della firma di entrambi i coniugi della convenzione di negoziazione assistita, si procede con gli incontri fra le parti che termineranno  con la stesura dell’accordo vero e proprio di separazione.

Questo deve contenere le condizioni della separazione e deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi, nonché dai rispettivi avvocati, che in tal modo ne attestano l’autenticazione e il rispetto delle norme.

A questo punto, gli avvocati procedono alla trasmissione della convenzione, dell’accordo e di eventuali altri allegati alla Procura della Repubblica del Tribunale competente, entro e non oltre 10 giorni dalla firma.

Il Procuratore, se non riscontra irregolarità, procederà ad autorizzare l’accordo notificando agli avvocati il nullaosta o l’autorizzazione a procedere.

Da questo momento e non oltre 10 giorni, gli avvocati hanno l’obbligo di trasmettere l’accordo all’Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale i due coniugi si erano uniti in matrimonio ed al CNF.

ATTENZIONE: in presenza di figli minori, deve essere valutata da parte del PM la conformità delle condizioni presenti nell’accordo e, nel caso, si ritenga che non sia stato rispettato l’interesse dei figli, la negoziazione può essere sospesa con richiesta di modifica o gli atti potrebbero essere rimessi al Presidente del Tribunale. In questo caso, la procedura di separazione avverrà attraverso le forme ordinarie previste dall’ordinamento.

L’Ufficio di Stato Civile provvederà a trascrivere l’accordo a margine dell’atto di matrimonio, rendendo la separazione effettiva, producendo cioè gli stessi effetti del provvedimento giudiziale.

Quali documenti sono necessari nella procedura di negoziazione assistita per la separazione

Per separarsi con la procedura di negoziazione assistita occorre che entrambi i coniugi presentino alcuni documenti:

  • Certificato di residenza;
  • Certificato attestante lo stato di famiglia;
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
  • Estratto dell’atto di matrimonio.

ATTENZIONE: per procedere con il divorzio attraverso la negoziazione assistita è necessario produrre anche la copia autentica della sentenza di separazione con omologa.

Quali sono i tempi della negoziazione assistita per la separazione

L’istituto della negoziazione assistita per la separazione presenta il vantaggio di avere tempi più rapidi rispetto al procedimento in Tribunale.

Infatti, le procedure sono decisamente più snelle, non essendo soggette ai tempi giudiziari.

In genere per la conclusione dell’iter:

  • Dalla stipula della convenzione di negoziazione assistita prima della firma dell’accordo, devono trascorrere da un minimo di 30 giorni a un massimo di 3 mesi, prorogabili di un altro mese;
  • Dalla firma dell’accordo, entro 10 giorni questo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica;
  • Ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione dal Procuratore, entro 10 giorni l’accordo deve essere trasmesso all’Ufficio di Stato Civile competente per la trascrizione ed al CNF.

Quali sono i vantaggi di separarsi con la procedura della negoziazione assistita

Se entrambi i coniugi sono d’accordo a separarsi e hanno trovato un accordo comune su tutte le condizioni della separazione, optare per la procedura di negoziazione assistita significa godere di grandi vantaggi:

  • Eliminazione dell’udienza Presidenziale;
  • Riduzione dei tempi necessari alla conclusione dell’accordo tra le parti e alla notifica agli organi competenti;

Gli avvocati dello Studio Legale Menghetti & Partners espongono sempre questi vantaggi a chi si rivolge allo Studio per ricevere assistenza nella difficile decisione di separarsi dal proprio coniuge o di modificare le condizioni stabilite in precedenza per la separazione o per il divorzio.

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