Così come la legge stabilisce i diritti e i doveri di chi decide di unirsi in matrimonio, allo stesso modo regolamenta le procedure, le condizioni e i tempi per la separazione dei due coniugi.
Quando questi decidono di comune accordo di separarsi, il procedimento messo a disposizione dal nostro ordinamento è la separazione consensuale.
Lo Studio Legale Menghetti & Partners, specializzato in diritto di famiglia, si è occupato di innumerevoli casi di separazione, che hanno condotto gli avvocati dello Studio a sviluppare una notevole attenzione verso i clienti, spesso disorientati e spaesati dai tanti aspetti da valutare.
L’idea di questa guida sulla separazione consensuale nasce proprio da questa considerazione, al fine di fornire uno strumento che possa essere utile a chi è alle prese con la fine di un rapporto matrimoniale e orientarlo nelle diverse fasi del procedimento di separazione.
Indice
Cos’è la separazione consensuale
Quando due persone decidono di porre fine al loro matrimonio, la prima fase da affrontare è quella della separazione, intesa come sospensione del rapporto coniugale in attesa di protendere verso una riconciliazione oppure verso il divorzio definitivo.
ATTENZIONE: con la separazione, va necessariamente sottolineato, che si continua a essere marito e moglie. Infatti non si deve confondere la separazione con il divorzio, poiché la prima è uno stato di fatto, il secondo è una condizione di diritto.
Il nostro ordinamento prevede due tipologie di separazione: la separazione giudiziale, che segue le tempistiche e il rito di un procedimento ordinario e la separazione consensuale, che consiste in un accordo tra le parti, redatto dei rispettivi legali e successivamente iscritto presso il Tribunale. Quest’ultimo, in sede di udienza Presidenziale, alla presenza delle parti recepisce le condizioni da esse richieste e le trasmette ad un Collegio che procede a omologarle.
Dunque affinché la separazione consensuale possa avere efficacia giuridica è necessario un provvedimento di omologazione del Giudice (vedi: l’omologa di separazione) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 158 del Codice civile, che disciplinando la separazione consensuale, recita espressamente:
“la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice”.
Attraverso il procedimento di separazione consensuale si stabiliscono, dunque, di comune accordo le condizioni economico-patrimoniali e, se sono presenti figli, si determinano i termini di affidamento e mantenimento dei medesimi.
Il procedimento di separazione consensuale
La separazione consensuale è la procedura più snella e rapida per poter dirimere le conflittualità pregresse fra coniugi, disciplinando sia gli aspetti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, sia gli aspetti economici fra i coniugi, ed è disciplinata nei suoi aspetti sostanziali dall’art. 158 c.c., mentre per quanto riguarda gli aspetti procedurali bisogna attenersi a quanto stabilisce l’art. 711 del Codice di procedura civile.
“Nel caso di separazione consensuale (previsto nell’art. 158 del codice civile), il Presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.”
Per dare avvio al procedimento di separazione consensuale, i coniugi devono presentare da soli, o attraverso l’avvocato o gli avvocati che li assistono, un ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale.
Tribunale di competenza
Il ricorso per la separazione consensuale deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi ed iscritto presso il Tribunale competente territorialmente che è quello del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi.
I documenti necessari per la richiesta di separazione consensuale
Al ricorso devono essere allegati alcuni documenti:
- Il certificato di residenza e il certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- L’estratto dell’atto di matrimonio;
- Qualsiasi altro documento ritenuto utile in base a quanto disciplinato nel ricorso.
Le fasi
Il ricorso, da iscrivere presso il Tribunale, deve contenere in maniera dettagliata i termini dell’accordo raggiunto dai due coniugi e ad esso vanno allegati i documenti necessari.
Con il deposito del ricorso, si avvia il procedimento di separazione consensuale, che si distingue in due fasi:
- La fase Presidenziale che avviene in presenza del Presidente del Tribunale, dei coniugi e dei loro legali se presenti.
- La fase collegiale, come si evince dal termine, prevede che il Collegio omologhi la separazione.
LA FASE PRESIDENZIALE
In questa fase, il Presidente opera un controllo sia di legittimità, rilevando eventuali vizi che potrebbero portare al rifiuto dell’omologa, sia un controllo sul merito dei contenuti dell’accordo, per assicurarsi il pieno rispetto dell’interesse dei figli.
Quindi, qualora il Presidente del Tribunale rilevi che gli accordi presi dai coniugi contrastino con gli interessi dei figli, può consigliare l’adozione di soluzioni diverse oppure può decidere di convocare un’ulteriore udienza.
Dopodiché il Tribunale trasmette il fascicolo della separazione consensuale al Pubblico Ministero, che è chiamato a esprimere parere favorevole o contrario sempre sulla base degli interessi della prole.
Se il suo parere è positivo, il fascicolo viene trasmesso dal Presidente del Tribunale al collegio del Tribunale, perché pronunci, come detto, l’omologazione della separazione consensuale.
LA FASE COLLEGIALE
Il Collegio a questo punto discuterà sulla conformità dell’accordo riunendosi in Camera di Consiglio, ossia senza la presenza delle parti interessate, per convenire sul giudizio di omologazione.
Al Collegio dunque spetta il ruolo di ultimo supervisore rispetto alle condizioni proposte nella separazione.
C’è da dire comunque che il più delle volte il procedimento si conclude con un decreto di omologazione della separazione consensuale.
L’omologa di separazione
Una volta ottenuta l’omologazione da parte del Tribunale i coniugi possono ritenersi ufficialmente separati e cominciano a decorrere gli effetti giuridici della separazione medesima sia per ciò che attiene alla sfera economica che alla disciplina di mantenimento e collocamento dei figli.
Esso infatti rappresenta la verifica sull’idoneità dell’accordo raggiunto dalle due parti e acquista valore di titolo esecutivo.
Ciò significa che è vincolante e in caso di violazione da parte di uno dei coniugi, l’altro può promuovere un’azione giudiziaria nei confronti della parte inadempiente.
Il Tribunale può rifiutarsi di omologare la separazione consensuale quando ravvede nell’accordo la lesione degli interessi dei figli, così come stabilisce il comma 2 dell’articolo 158 c.c.:
“Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.
Con il decreto di omologazione, si chiude il procedimento di separazione consensuale e iniziano a decorrere i tempi per poter addivenire al divorzio.
ATTENZIONE: per poter avviare il procedimento di divorzio, dovranno trascorrere sei mesi dalla data dell’udienza presidenziale.
Le questioni riguardanti la separazione consensuale
Come detto l’accordo di separazione deve contenere le condizioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, al mantenimento del coniuge debole e qualsiasi accordo che definisce i rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi che si separano.
Affidamento e mantenimento dei figli
L’accordo di separazione consensuale deve riportare le decisioni dei due coniugi in merito al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento dei figli.
La Legge n.54 del 2006 ha fissato come regola generale l’affidamento condiviso dei figli che, quindi, va rispettata nell’accordo di separazione consensuale, nel quale vanno anche stabiliti tempi e modi della permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
ATTENZIONE: trattandosi di un accordo congiunto fra le parti è possibile derogare alla regola dell’affidamento condiviso solo in caso in cui sussistano motivi eccezionali che perseguano gli interessi della prole.
Assegno di mantenimento per il coniuge debole
La separazione dei due coniugi ha come conseguenza il decadimento dei doveri matrimoniali, salvo quelli di assistenza e il mutuo rispetto.
Proprio nel dovere di assistenza trova il fondamento l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.
Nella redazione dell’accordo per la separazione consensuale, i due coniugi decidono liberamente la possibilità e la misura dell’assegno di mantenimento.
Assegnazione della casa coniugale
Nella separazione consensuale si può stabilire a chi spetta il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale.
L’assegnazione tiene conto in maniera prevalente della tutela e dell’interesse dei figli e, dunque, viene fatta di solito in favore del genitore collocatario, salvo diversi accordi sulla soluzione abitativa dei figli.
Le procedure alternative al Tribunale
I coniugi che intendono separarsi hanno due diverse alternative al procedimento in Tribunale, che hanno la stessa efficacia rispetto alla procedura dinanzi al tribunale.
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 162/2014, infatti, introduce, oltre ad altre misure per ridurre i tempi nel processo civile, la possibilità per i coniugi di separarsi attraverso il ricorso allo strumento della negoziazione assistita o con un accordo sottoscritto davanti al Sindaco quale Ufficiale dello stato Civile.
Negoziazione assistita
La negoziazione assistita, prevede un iter molto più snello, senza dover svolgere udienza in Tribunale e dunque raggiunge lo scopo di alleggerire il carico di lavoro di quest’ultimo.
La procedura presuppone due condizioni:
- L’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge;
- L’accordo alla separazione con condizioni accettate da parte di entrambi i coniugi.
Separazione consensuale in Comune
Un’altra possibilità a cui è possibile ricorrere, se sono rispettati i requisiti, è la separazione presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune dove si è contratto matrimonio.
La procedura è abbastanza snella e prevede che i due coniugi presentino la richiesta di separazione consensuale presso l’Ufficio di Stato Civile.
Questa procedura di separazione consensuale, però, presenta, dei limiti.
Non si può ricorrere alla separazione davanti al Sindaco se:
- Sono presenti figli minori;
- Sono presenti figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave.
Quali sono i tempi per la separazione consensuale
Oltre, alla chiusura del procedimento in pochi mesi, il vero vantaggio della separazione consensuale è rappresentato dal minor tempo richiesto per poter predisporre domanda di divorzio.
Infatti, il termine per poter procedere con la richiesta di divorzio dopo la separazione consensuale prevede 6 mesi dall’udienza presidenziale, a differenza della separazione giudiziale che ne prevede 12.
Nello specifico, la decorrenza del termine inizia a partire dalla data:
- Dell’udienza di comparizione davanti al Presidente per la separazione consensuale in Tribunale;
- Dal provvedimento di Nulla osta o Autorizzazione del PM dell’accordo di separazione nel procedimento di negoziazione assistita;
- Riportata nell’atto dell’accordo per la separazione in Comune.
È possibile la revisione delle condizioni di separazione?
Le condizioni di separazione sono sempre modificabili, così come stabilito dall’articolo 710 del Codice di Procedura Civile:
“Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.”
La modifica delle condizioni può essere chiesta in qualsiasi momento, da uno dei coniugi o concordata congiuntamente, quando sopraggiungono nuove circostanze di fatto e/o di diritto che provocano uno squilibrio nel rapporto fra i coniugi.
Se moglie e marito sono d’accordo sulla modifica alle condizioni di separazione, queste si possono formalizzare attraverso la convenzione di negoziazione assistita o presentando al Tribunale un ricorso per la modifica delle condizioni precedentemente concordate.
Come funziona in caso di riconciliazione
I coniugi separati possono sempre ritornare sui loro passi e annullare la separazione, sia mentre il procedimento è ancora in corso, sia dopo l’omologa di separazione.
Secondo l’articolo 157 del Codice Civile:
“I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
È necessario, invece, per avere la revoca della separazione attraverso un atto giudiziale, provare l’effettiva riconciliazione coniugale, attraverso circostanze ed elementi esteriori capaci di dimostrare inequivocabilmente la ripresa della convivenza coniugale della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.