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Il danno da perdita di chance

Il danno da perdita di chance rappresenta una fattispecie che presenta una notevole incertezza interpretativa e confini alquanto aleatori e incerti. Come ci suggerisce lo stesso significato etimologico del termine “chance”, che deriva dal latino cadentia, e indica letteralmente “il cadere dei dadi”, esprimendo il concetto di “buona probabilità di riuscita”.

Per trovare collocazione nel campo della responsabilità ed essere rilevante, nell’ordinamento giuridico italiano, “questa buona probabilità di riuscita” non deve consistere prettamente in una possibilità di ottenere un risultato favorevole o in una semplice aspettativa di fatto. Deve, bensì, essere caratterizzata da una forte probabilità di successo. Deve, cioè, essere correlata da una causa, ossia la certezza dell’evento lesivo, e da una conseguenza, ossia il vantaggio economico che si sarebbe realizzato in assenza del danno.

Solo in questa accezione, la chance è qualificata come “entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente soggetta ad autonoma valutazione”.

In altre parole, l’occasione favorevole persa a causa del comportamento di altri diviene bene giuridico risarcibile al venire meno della possibilità di fruire di un evento, che avrebbe potuto apportare conseguenze patrimoniali favorevoli.

Risarcimento del Danno da perdita di chance

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta, Sentenza 21 luglio 2016, n. 3304), in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha identificato la chance come bene della vita che consiste nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura e, pertanto, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria.

Per danno da perdita di chance si deve dunque intendere quella perdita attuale della possibilità di ottenere un determinato vantaggio, qualificabile e quantificabile. L’evento lesivo, per il quale richiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, deve interrompere l’eventuale sequenza di circostanze che avrebbe molto probabilmente portato il danneggiato al raggiungimento di un vantaggio.

La perdita di chance di rilievo risarcitorio richiede che l’onere probatorio ricada sul soggetto danneggiato e che, dunque, sia quest’ultimo a dimostrare, secondo l’assunto del “più probabile che non”, la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e chance persa.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno da perdita di chance già nel 1985 (Cass., 19.12.1985, n. 6506), sostenendo che:

“la probabilità, effettiva e congrua, di conseguire un certo bene è anch’essa un bene patrimoniale, economicamente e giuridicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile qualora ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni se, cioè, possa essere dimostrata con certezza pur soltanto relativa, e non assoluta, ma come tale sufficiente”.

 

Spetta quindi al soggetto danneggiato produrre elementi di prova che dimostrino l’esistenza di fatto di un’effettiva possibilità, anche se calcolata con criteri statistici e probabilistici, che si sarebbe verificato il conseguimento di un utile qualificabile economicamente, in assenza dell’intervento lesivo.

Ambiti di applicazione

Il risarcimento del danno da perdita di chance trova applicazione in diversi ambiti giuridici, soprattutto in materia di diritto del lavoro, settore in cui la figura giuridica della chance ha avuto origine e sviluppo. L’esempio più tipico, in questo contesto, è il mancato avanzamento di carriera di un lavoratore che si vede negata la promozione, data a un collega, senza che il datore renda note le motivazioni della scelta e i criteri di selezione (Cass., 19.12.1985, n. 6506).

Risarcimento del danno da perdita di chance de survivre

La perdita di chance è risarcibile anche quando si configura un danno di natura non patrimoniale e i casi più frequenti riguardano i risarcimenti per gli incidenti stradali e per responsabilità medica. In quest’ultimo caso, l’esempio più comune e ricorrente è il cosiddetto danno da perdita di chance de survivre (o di sopravvivenza) laddove è dimostrabile il nesso causale fra l’errore medico che ha prodotto un danno e il peggioramento delle condizioni di salute o, addirittura, la morte del paziente.

A titolo di esempio, si cita la sentenza del Tribunale di Monza secondo cui “l’errore di diagnosi e terapia che abbia impedito al paziente, affetto da melanoma, di godere di una probabilità del 30% di sopravvivere per ulteriori cinque anni, obbliga il medico al risarcimento del danno morale subito dalla vittima, trasmissibile iure ereditario, del danno morale risentito…dai congiunti per la morte anticipata del familiare, nonché del danno patrimoniale corrispondente alla perdita di sopravvivenza” (Trib. Monza 30-01-1998).

Risarcimento del danno da perdita di chance in un incidente stradale

Per quanto riguarda il risarcimento danni da incidente stradale, l’ultima, in ordine di tempo, ordinanza della Corte di Cassazione stabilisce che anche il disoccupato, rimasto coinvolto in un incidente stradale e che riporti un’invalidità tale da non consentire alla vittima la possibilità di applicarsi neanche in lavori diversi da quello prestato al momento del sinistro, ha diritto al risarcimento dei danni da perdita di chance (Cass. Civile Sez. VI – 3 Ordinanza n. 26850 del 14/11/2017).

Le casistiche in cui è possibile inquadrare il danno da perdita di chance sono davvero tante, ma resta comunque un aspetto di difficile interpretazione e trattazione.

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