Studio-Legale-Menghetti-Roma-Vittime-Strada

Fondo di garanzia per le vittime della strada: casi di operatività

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito, con finalità di risarcimento danni da incidenti stradali, con Legge n. 990 del 1969, successivamente abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209), è comunque operativo dal 12 giugno 1971.

 

Il Fondo tutela chi subisce un incidente stradale nelle ipotesi meglio descritte sotto ai punti da A a D (come ad esempio il caso di un sinistro causato da veicoli che non sono coperti da polizza assicurativa oppure da persone che non è stato possibile identificare).

La struttura del Fondo di garanzia per le vittime della strada

Sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, il Fondo vittime della strada è gestito dalla Consap con l’assistenza di uno specifico Comitato, diretto dal Presidente della Società o dall’Amministratore Delegato.

Si compone di rappresentanti di Consap, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), delle Imprese di assicurazione e dei consumatori.

Il ruolo del Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha un ruolo risarcitorio ed è sovvenzionato dalle Compagnie assicurative, obbligate per legge a versare una somma annuale, nel rispetto del principio di solidarietà sociale.

Relativamente alla liquidazione dei danni cagionati da sinistro stradale, il Fondo di garanzia per le vittime della strada contempla l’ipotesi in cui l’utente stradale subisca danni sia materiali che fisici, ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 209/2005.

La liquidazione è effettuata a cura delle Imprese di Assicurazioni Designate dall’IVASS con provvedimento valido per la durata di un triennio.

Invece, quanto ai massimali il Fondo per i danni alle persone è di € 6.070.000,00 per sinistro, mentre per i danni materiali è di € 1.220.000,00 per sinistro.

Tipologie di danni risarcibili dal Fondo Vittime della Strada

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, secondo quanto stabilito dalle norme che regolamentano il suo funzionamento, in sei ipotesi di incidente, sulla base della tipologia del veicolo:

Ipotesi A

Veicoli o natanti non identificati

Interviene in caso di danni gravi alla persona e a partire dal 24 novembre 2007, con l’entrata in vigore del D. lgs. n.198 del 6/11/ 2007, è stato introdotto anche il risarcimento per i danni alle cose, ma con una franchigia su quest’ultima tipologia di Euro 500,00.

Ipotesi B

Veicoli o natanti non assicurati

Il Fondo garantisce risarcimento danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia per quest’ultime di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente).

Ipotesi C

Veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada assicura il risarcimento danni sia alla persona che alle cose, causati da veicoli o natanti assicurati con Imprese che al momento del sinistro siano in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi siano poste successivamente.

Questa ipotesi prevede tre diverse procedure:

  1. Risarcimento a cura del Commissario liquidatore dell’Impresa;
  2. Risarcimento a cura dell’Impresa Cessionaria;
  3. Risarcimento a cura dell’Impresa designata dall’IVASS.

Attualmente, è attiva solo l’ultima di queste procedure, prevedendo per l’Impresa designata che ha effettuato il pagamento, il rimborso di quanto versato da parte del Fondo.

Ipotesi D

Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario

Anche per questa casistica, che può verificarsi  ad esempio nel caso di furto del veicolo, il Fondo per le vittime della Strada garantisce il risarcimento sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

 

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada provvede al risarcimento in altri due casi ulteriori:

Ipotesi D bis

Nei casi in cui, gli incidenti stradali sia causati da veicoli spediti in territorio italiano da un altro Stato dell’Unione Europea, dall’Islanda, dalla Norvegia e dal Lichtenstein. In questa circostanza, il sinistro deve essersi verificato entro i 30 giorni che intercorrono dalla data di accettazione della consegna del veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-bis). Il risarcimento è riconosciuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Ipotesi D ter

Secondo quanto stabilito dall’Art. 283, comma 1, lett. d-ter, nella circostanza in cui gli incidenti siano causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, il Fondo prevede sia per il risarcimento danni alla persona che per i danni alle cose.

 

 

RICHIEDI CONSULENZA GRATUITA