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L’infortunio in itinere e il risarcimento danni

Ti stavi recando sul posto di lavoro oppure stavi rientrando a casa a fine orario lavorativo e hai avuto un incidente stradale?

 

In questi casi, è possibile ricevere l’indennizzo da parte dell’INAIL indipendentemente da chi abbia la responsabilità nella dinamica del sinistro.

 

Di seguito approfondiamo cosa si intende per infortunio in itinere, in quali casi è riconosciuto, quali sono le voci di danno indennizzate.

 

Se il tuo caso rientra nella descrizione che presentiamo o presenta altri fattori non trattati nell’articolo, contatta direttamente il nostro Studio legale per una consulenza gratuita e personalizzata sulle peculiarità della tua vicenda personale.

Definizione di infortunio in itinere

Nel percorso fra casa e ufficio e viceversa, se il lavoratore è interessato da un incidente stradale ha diritto a ricevere l’indennizzo per i danni riportati da parte dell’INAIL.

Secondo l’articolo 12 del D. lgs n. 38 del 2000, rientrano nei casi di infortunio in itinere gli incidenti che avvengono durante il tragitto compiuto:

  • Per raggiungere il luogo di lavoro dalla propria abitazione e viceversa;
  • Pe spostarsi da un luogo di lavoro a un altro nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più rapporti di lavoro;
  • Per raggiugere il luogo per il pranzo e il ritorno in caso di assenza del servizio di mensa aziendale.

ATTENZIONE: i percorsi di questi spostamenti devono essere quelli più brevi e diretti e l’arco temporale in cui si verifica l’incidente deve essere ragionevole rispetto agli orari del proprio turno lavorativo.

Per voler essere precisi, l’infortunio in itinere copre non solo i danni connessi alla circolazione stradale, ma anche quelli relativi a diversi eventi dannosi (come ad esempio, una rapina o un’aggressione) purché ricollegabili allo svolgimento del proprio lavoro.

Deve quindi esistere un nesso causale tra il tragitto effettuato e l’attività lavorativa.

La giurisprudenza in merito ammette che possano verificarsi situazioni di interruzione o deviazione del cosiddetto “normale” percorso, quali:

  • Interruzione o deviazione effettuata su richiesta del datore di lavoro;
  • Interruzione o deviazione per causa di forza maggiore;
  • Interruzione o deviazione dettata da esigenze essenziali e improrogabili;
  • Interruzione o deviazione effettuata per adempiere a obblighi penalmente rilevanti;
  • Interruzione o deviazione per esigenze costituzionalmente rilevanti;
  • Brevi soste che non modificano le condizioni di rischio.

Bisogna, inoltre, specificare che in caso di incidente stradale con la propria auto, l’infortunio in itinere è riconosciuto solo se l’utilizzo del mezzo privato è ritenuto indispensabile, ossia nei casi in cui non esista la possibilità di spostarsi attraverso il servizio pubblico di trasporto oppure il suo utilizzo non garantisca la puntuale presenza sul luogo di lavoro o ancora rappresenti un’alternativa troppo disagevole per il lavoratore, ma su questo punto l’INAIL è  un discretamente elastico.

I danni risarcibili con l’infortunio in itinere

In caso di infortunio in itinere, la tutela assicurativa fornita dall’INAIL segue le stesse regole relative all’infortunio sul lavoro: garantendo l’indennizzo delle prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative, protesiche, di reinserimento sociale e lavorativo.

Nello specifico, le voci di danno per l’infortunio in itinere prevedono il risarcimento per:

  • Il rimborso delle spese mediche;
  • I danni patrimoniali temporanei, con l’indennità giornaliera per inabilità temporanea pari al 60% della retribuzione spettante al danneggiato per i primi 90 giorni e al 75% per i giorni successivi al 90°;
  • I danni patrimoniali permanenti con una rendita per invalidità permanente assoluta o parziale laddove il danneggiato abbia riportato un’invalidità permanente superiore all’11%;
  • I danni non patrimoniali nel caso il danneggiato presenti un danno biologico permanente superiore al 6%

ATTENZIONE: diversamente da quanto accade con la quantificazione del risarcimento da parte dell’assicurazione, in caso di infortunio in itinere l’INAIL esegue la sua valutazione sulla base delle c.d. “Tabelle delle Menomazioni INAIL“.

Per il risarcimento dell’infortunio in itinere non è necessario che si dimostri che l’incidente sia ascrivibile alla responsabilità altrui.

Nell’ipotesi però che il danneggiato non abbia responsabilità nella dinamica del sinistro, questi ha ovviamente anche diritto a essere risarcito dalla compagnia assicurativa del responsabile le voci di danno non patrimoniale non ristorate o solo parzialmente ristorate nell’indennizzo INAIL.

Il “rischio elettivo”

Come già accennato sopra, il nesso causale fra l’infortunio in itinere e l’attività lavorativa non necessariamente viene interrotto dalla responsabilità del lavoratore nel sinistro.

L’unico caso che potrebbe portare a un non riconoscimento del risarcimento è quello in cui è ravvisabile nel lavoratore un comportamento talmente eccessivo da rientrare nella definizione di “rischio elettivo”.

Il rischio elettivo, così come definito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19081 del 9 agosto 2013, è la

deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione”.

 

Nel caso dell’infortunio in itinere, questo potrebbe essere negato se si riscontra ad esempio un abuso di alcool o sostanze stupefacenti mentre si è alla guida.

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