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La responsabilità in un sinistro tra navi

Per stabilire la responsabilità in un sinistro tra navi si deve tener conto delle modalità in cui avviene l’urto e il Codice della Navigazione, negli articoli 482, 483 e 484, ne individua tre diverse fattispecie:

  • Urto fortuito o per causa dubbia;
  • Urto per colpa unilaterale;
  • Urto per colpa comune.

 

Stabilendo quale tra queste tipologie di urto si sia verificata, è dunque possibile prevedere la ripartizione dei danni causati dalla collisione.

 

Di seguito, dopo aver fatto un breve cenno storico sulla responsabilità nella disciplina del diritto marittimo, analizzeremo nello specifico le tre casistiche.

 

L’obiettivo è quello di riuscire a delineare un quadro sintetico e allo stesso tempo completo sull’attribuzione della responsabilità marittima e, di conseguenza, sul risarcimento dei danni subiti o arrecati nell’urto fra navi.

Cenni storici sul concetto di responsabilità nel diritto marittimo

La necessità di regolamentare l’urto di navi ha origini molto datate.

Nel passato, infatti, erano molto frequenti i sinistri nautici fra navi, e questi urti spesso avvenivano fra navi di nazionalità diverse oppure in acque fuori dalla sovranità di uno Stato.

Queste condizioni resero dunque fondamentale individuare e raggiungere una soluzione omogenea a livello internazionale per porre fine ai numerosi conflitti di legislazione che ne derivavano tra gli Stati coinvolti di volta in volta.

Si arrivò così alla Convenzione per l’unificazione di alcune norme in materia di urto fra navi sottoscritta durante la Conferenza diplomatica di Bruxelles il 23 settembre 1910.

Questa Convenzione è tra i primi e più importanti contributi realizzati per uniformare il diritto marittimo a livello internazionale, incontrando una larghissima adesione fra gli Stati.

In Italia è in vigore dal 2 luglio 1913, anche se fino al 1925 non è stata completamente integrata nella legislazione interna.

La Convenzione di Bruxelles si applica nei casi di urto tra navi marittime e navi adibite alla navigazione interna appartenenti a diversi Stati contraenti, indipendentemente da dove l’urto si sia verificato, eccezion fatta per le navi da guerra e le navi che svolgono servizio pubblico.

Se l’urto, invece, coinvolge navi appartenenti allo stesso Stato si applica la legge nazionale comune.

La Convenzione, inoltre, non è applicabile nemmeno nel caso in cui una delle navi appartenga a uno Stato che non ha ratificato la Convenzione.

La Convenzione stabilisce all’articolo 2 che:

“Se l’urto è fortuito, se è dovuto a un caso di forza maggiore o se vi è dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subiti.

Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovino all’ancoraggio al momento dell’urto.”

 

Mentre nell’articolo 3 si afferma che:

“Se l’urto è dovuto a colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni incombe a colui che l’ha commessa.”

 

Nozioni e norme che ritroviamo quasi identici nel nostro Codice della Navigazione.

La responsabilità nell’urto fra navi

Abbiamo già accennato che per l’attribuzione della responsabilità nell’urto fra navi sono state delineate tre diverse fattispecie, che ora vedremo nel dettaglio.

Urto fortuito o per causa dubbia

L’articolo 482 del Codice della Navigazione prevede che:

“Se l’urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.”

 

Questo principio, rinvenibile anche all’articolo 2, comma 1 della Convezione di Bruxelles, stabilisce quindi che nei casi in cui non è presente un comportamento colposo, o questo non può essere provato, non è possibile intraprendere nessuna richiesta risarcitoria e a farsi carico dei danni debba essere colui che li ha subiti.

L’esempio tipico per questa fattispecie è rappresentato dal sinistro marittimo a seguito di un evento imprevedibile e inevitabile, come una tempesta improvvisa.

In questi casi, è possibile escludere qualsiasi azione negligente o intenzionalmente dannosa da parte di una delle due navi coinvolte nel sinistro.

L’articolo però equipara le situazioni in cui l’urto avviene per cause di forza maggiore a quelle in cui non è possibile stabilire l’effettiva causa dell’urto.

In sostanza, nelle circostanze in cui ci siano resoconti discordanti e contraddittori sulla dinamica dell’accaduto, ognuno dei proprietari del natante deve risanare i propri danni.

Urto per colpa unilaterale

Questa casistica è disciplinata dall’articolo 483 del Codice della Navigazione che recita:

“Se l’urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa”.

 

È obbligata a risarcire tutti i danni causati dall’urto la nave che l’ha causato, richiamando così il principio di responsabilità extracontrattuale.

Infatti, anche nei sinistri marittimi, l’onere della prova del comportamento colposo ricade sul danneggiato, che per ottenere il risarcimento dei danni deve necessariamente dimostrare l’esistenza della colpa altrui.

La colpa è da ascriversi all’armatore, al comandante e agli altri membri dell’equipaggio, incluso il pilota quando si trova a bordo per espletare le sue mansioni.

Stabilito in capo a quale nave ricade la colpa dell’accaduto, è necessario individuare chi sono i soggetti tenuti al risarcimento dei danni.

In questi casi rispondono i soggetti, quali comandante, membro dell’equipaggio, pilota, autori del fatto colposo, e l’armatore della nave che ha causato il sinistro, che è “responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione” (art. 274 del Codice della Navigazione).

Concorso di colpa

Nei casi per i quali è ravvisabile un concorso di colpa fra le due navi sono disciplinati dall’articolo 474 che dispone:

“Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze.

Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali.

Al risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni di persone, le navi in colpa sono tenute solidalmente.”

 

Si fa riferimento al concetto di colpa comune quando l’urto è stato causato da atti illeciti commessi da entrambe le navi coinvolte e che dunque presuppongono una reciproca responsabilità.

Ovviamente anche qui la colpa deve essere provata e laddove non è possibile trova applicazione la norma sulla causa dubbia.

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