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Investimento e risarcimento dei danni al pedone

Nel 2022 i pedoni morti sulle strade italiane sono stati 307 e nel primo trimestre del 2023 sono morti 131 pedoni. Numeri davvero drammatici che destano molta preoccupazione.

 

Le regioni maggiormente interessate sono la Lombardia e il Lazio, dove spesso per una distrazione dei conducenti o per infrastrutture assenti o decadenti, camminare per le strade rappresenta un vero e proprio pericolo alla propria incolumità.

 

La frequenza e spesso la gravità dei danni riportati rendono questo tipo di incidente stradale un problema allarmante e ci spingono alla stesura di questo articolo, che cercherà di sintetizzare gli aspetti normativi e procedurali in caso di danni al pedone, con l’auspicio che la conduzione di buone norme comportamentali da parte degli automobilisti e anche dei pedoni stessi possa arginare quella che ormai possiamo definire una vera e propria strage che si consuma sulle nostre strade.

La responsabilità in caso di incidente che coinvolge un pedone

In caso di incidente stradale in cui è coinvolto un pedone sussiste una presunzione di responsabilità del conducente e nell’ipotesi, spesso purtroppo verificata, di lesioni riportate dal pedone, questi dovrà essere risarcito dal conducente, come previsto dall’art. 2054, comma 1, c.c., che stabilisce appunto che

“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“.

 

Non è quindi contemplato il concorso di colpa e la responsabilità risarcitoria viene attribuita al conducente del veicolo investitore, se questi non riesce a dimostrare che in alcun modo avrebbe potuto evitare l’impatto e che il suo comportamento è stato retto e giudizioso, a differenza per esempio del comportamento del pedone azzardato o incauto.

Queste circostanze sono estremamente difficili da dimostrare e fanno sì che la responsabilità del sinistro venga quasi sempre addebitata al conducente.

Inoltre, il pedone è considerato un “utente vulnerabile” della strada, come specificato dall’art. 3, comma 53 bis del “Codice della Strada” (d.l. 30 aprile 1992, n. 285) e, in quanto tale, merita una tutela particolare rispetto ai pericoli derivanti dalla circolazione su strada.

Cosa fare nell’immediatezza dell’evento

Il pedone che dovesse trovarsi vittima di un incidente stradale deve richiedere l’intervento dei sanitari per ricevere le prime cure e constatare la gravità delle lesioni subite.

Anche se apparentemente sembra che non ci siano grandi traumi, è consigliato recarsi nel pronto soccorso più vicino per svolgere gli accertamenti (visite specialistiche, rx, tac ed ecografie) necessarie a escludere o evidenziare eventuali traumi, fratture e complicazioni derivanti dall’impatto, ciò anche al fine di farsi rilasciare il referto che riporti in modo accurato le conseguenze subite a seguito dell’incidente.

Si consiglia sempre di prestare attenzione a quanto riportato nel referto, ovvero la correttezza delle circostanze e modalità in cui è avvenuto il sinistro e che le lesioni sono state tutte annotate dai sanitari anche quelle più lievi, altrimenti non saranno integralmente risarcite.

Prima di recarsi in pronto soccorso, se possibile, è necessario farsi rilasciare dal conducente del veicolo che ci ha investito tutti i dati relativi alla persona (documento d’identità), al veicolo (targa) e alla compagnia di assicurazione (polizza).

A voler essere coscienziosi, se l’incidente è di notevole entità, l’ideale sarebbe richiedere l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di poter così ricostruire la dinamica dell’incidente e redigere un verbale di sinistro.

Ancora occorre tener presente quanto disposto ex art 190 CdS, il quale espressamente recita al comma II:

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

 

Quanto sopra, oltre a quanto stabilito dagli altri commi dello stesso art. 190 CdS, lascia comunque “aperta la porta” al riconoscimento della corresponsabilità del pedone nella causazione dell’evento in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla norma.

Inoltre, è sempre opportuno individuare eventuali testimoni sul luogo dell’incidente che possano aiutare nella ricostruzione dell’accaduto oltre che per fornire la prova delle proprie ragioni.

La richiesta di risarcimento danni al pedone

Per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, il pedone deve inviare una richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile, al conducente ed al proprietario (se diverso) del veicolo investitore e nella quale deve essere indicato:

  • I propri dati anagrafici;
  • Il luogo e la data dell’incidente;
  • La giusta dinamica del sinistro;
  • L’età, l’attività lavorativa svolta e il reddito;
  • L’entità delle lesioni subite;
  • La dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
  • L’attestazione medica sull’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  • Le spese mediche sostenute;
  • Tutto ciò che è necessario alla liquidazione del sinistro.

In caso di incidente mortale, la richiesta di risarcimento effettuata da un familiare dovrà contenere oltre alle informazioni sulla vittima e sul sinistro qui indicate, anche lo stato di famiglia.

È comunque opportuno indicare se sono intervenuti le autorità e i sanitari di primo soccorso, indicandone le modalità e le strutture di appartenenza, e riportare i dati dei testimoni se individuati.

La procedura di liquidazione dei danni al pedone

Nel caso di incidente che coinvolge un pedone opera la procedura di indennizzo ordinaria, come prevede il Codice delle Assicurazioni Private, attraverso cui il pedone può esercitare l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo che lo ha investito per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Ricevuta la richiesta di risarcimento, la Compagnia “apre il sinistro”, dandone anche comunicazione al danneggiato, e ha 90 giorni di tempo, da quando è messa in condizioni di quantificare la lesione, per formulare una proposta di risarcimento.

La compagnia assicurativa solitamente chiede che il danneggiato si sottoponga a una visita medico-legale presso un suo medico legale di fiducia per la constatazione e valutazione delle lesioni, alla quale il danneggiato non può sottrarsi, pena la sospensione del risarcimento.

I tempi potrebbero dilatarsi ulteriormente anche nel caso in cui l’assicurazione ritenga di dover svolgere accertamenti specialistici sulla persona del danneggiato, al quale il danneggiato dovrà sottoporsi al fine di consentire all’assicurazione di valutare correttamente e nello specifico la lesione.

Per evitare queste lungaggini, oppure errori di valutazione che possono compromettere anche parzialmente il danno è altamente consigliato al danneggiato di farsi assistere fin dal principio da uno Studio legale Specializzato nella materia.

Quanto sopra lo si precisa per vari e importantissimi motivi, come ad esempio:

  1. Per eseguire gli accertamenti necessari e nei tempi corretti, ciò al fine di dimostrare ogni esito residuato a seguito della lesione subita dall’assistito;
  2. Per valutare il danno biologico, sia sotto il profilo fisico che psichico e redigere le necessarie relazioni mediche di parte di professioni specializzati in Medicina Legale e delle Assicurazioni;
  3. Per valutare se possibile richiedere anche il danno patrimoniale ed eventuali spese future;
  4. Per formulare la giusta richiesta danni con una rappresentazione corretta della dinamica e non aver così problemi nella liquidazione del danno;
  5. Per rispondere tempestivamente alle richieste di integrazione formulate dall’assicurazione;
  6. Per monitorare i termini di legge per le congrue offerte;
  7. Per valutare con la giusta esperienza ogni proposta economica formulata dal liquidatore;
  8. Per esaminare le alternative alla definizione bonaria e al Giudizio, oltre che l’effettiva convenienza;
  9. Per formulare, se necessario, reclami agli organi preposti;
  10. Infine ma non ultimo, è fondamentale per aver la certezza di aver fatto il possibile per ottenere il congruo risarcimento di tutti i danni subiti ed a cui si ha diritto.
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