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Guida su come presentare la denuncia di sinistro in modo corretto

A seguito di un incidente stradale, bisogna presentare alla compagnia di assicurazione la denuncia di sinistro.

 

Per farla ci si può avvalere del modulo di constatazione amichevole (modulo CAI o ex CID) che se firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti, riduce notevolmente i tempi per l’ottenimento del risarcimento.

 

Il modulo CAI, in caso di disaccordo sulla dinamica, può essere compilato, sottoscritto anche da una sola parte e consegnato come denuncia di sinistro alla propria compagnia di assicurazioni.

 

Vediamo nel dettaglio gli aspetti fondamentali da conoscere per effettuare i giusti passaggi nel presentare una denuncia di sinistro corretta, in modo da evitare che il risarcimento dei danni subisca ritardi e/o riduzioni nell’importo dovuto.

Cos’è la denuncia di sinistro

La denuncia di sinistro, che è sempre obbligatoria per dare l’avvio alla pratica risarcitoria, è regolamentata dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private, che al comma 1 stabilisce:

“Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione. avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’ IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.”

 

Il modello approvato dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è il modulo di constatazione amichevole di incidente, il cosiddetto Modulo CAI, conosciuto anche come il modello CID.

Nel redigere questo documento, si deve prestare particolare attenzione nell’inserimento accurato di tutte le informazioni utili alla compagnia assicuratrice per riconoscere le responsabilità e completare la pratica risarcitoria.

Infatti, il comma 2 dell’art. 143

“Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”

 

ATTENZIONE: eventuali errori od omissioni nella compilazione del modulo CAI potrebbero compromettere il giusto risarcimento dei danni, anche parzialmente.

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Consiglio: se non si ha a disposizione il modulo CAI, si può far sottoscrivere alla controparte una dichiarazione di responsabilità su carta al fine di farla valere come confessione.

Come fare la denuncia di sinistro

La denuncia di sinistro deve essere inviata alla compagnia di assicurazione tramite il modulo CAI, assicurandosi di compilare in modo corretto ogni sua parte.

Se la constatazione amichevole di incidente è firmata da entrambi i conducenti, è valida come accordo fra le parti sulla dinamica dell’evento e rappresenta un vantaggio per il danneggiato perché riduce i tempi ordinari della gestione del sinistro.

Invece, se non c’è accordo fra i soggetti coinvolti nell’incidente, è sempre utile compilare il modulo CAI per avere un documento con tutti i dati necessari e poter fornire la propria versione dello svolgimento dei fatti.

ATTENZIONE: è opportuno allegare al modulo tutte le eventuali prove che si hanno a sostegno della veridicità di quanto si dichiara (ad esempio le foto scattate ai veicoli e al luogo teatro dell’evento sinistro).

Vi indichiamo di seguito, nel caso in cui non si sia compilato il modulo CAI, tutte le informazioni da riportare nella denuncia di sinistro:

LUOGO E DATA DELL’INCIDENTE

  • Scrivere la data, indicando il giorno, il mese e l’anno (es: 01/01/2021) e l’ora, espressa in ore 24 (es.: 23,30) dell’incidente;
  • Indicare la via o la località precisa in cui si è verificato il sinistro, segnalando anche il numero civico, il comune e la città (es: Via Paolo Fabbri, 43, Bologna, BO).

DATI RELATIVI AGLI ASSICURATI, ALLE POLIZZE ASSICURATIVE, AI VEICOLI E AI CONDUCENTI

  • Indicare nome, cognome, indirizzo completo di residenza e contatto telefonico o e-mail dei due assicurati, ossia delle rispettive persone intestatarie della polizza assicurativa;
  • Specificare i dati dei singoli veicoli, avendo cura di riportare il modello e la marca, il numero di targa o di telaio e lo stato di immatricolazione (es: DeLorean DMC-12, targata XX 000 XX, stato di immatricolazione: Italia);
  • Inserire i dati delle Compagnie d’Assicurazione, segnalando la denominazione, il numero di polizza (o di Carta Verde), il periodo di validità del Certificato di Assicurazione (o Carta Verde) e i dati (nome, indirizzo e contatti) dell’Agenzia presso la quale si è concluso il contratto;
  • Indicare i dati anagrafici (nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo e contatti dei due conducenti coinvolti nell’incidente), insieme al numero, tipologia e data di validità della patente di guida.

DATI SULLA DINAMICA DELL’INCIDENTE

  • Indicare con precisione le circostanze in cui si è verificato l’incidente, spiegando in modo chiaro la posizione dei due veicoli al momento della collusione;
  • Per facilità riportiamo alcune delle possibili situazioni che possono essersi verificate per uno dei due veicoli, utili per poter ricostruire la scena:
  • In fermata / in sosta;
  • Ripartiva dopo una sosta;
  • Apriva una portiera;
  • Stava parcheggiando;
  • Usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale;
  • Si immetteva in una piazza a senso rotatorio;
  • Circolava su una piazza a senso rotatorio;
  • Tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila;
  • Procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa;
  • Cambiava fila;
  • Sorpassava;
  • Girava a destra;
  • Girava a sinistra;
  • Retrocedeva;
  • Invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso;
  • Proveniva da destra;
  • Non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso.

DATI SUI DANNI AI VEICOLI

  • Indicare con precisione i nomi delle strade su cui transitavano i due veicoli e i segnali stradali presenti, specificando la direzione di marcia di entrambi e la loro posizione al momento dell’urto. È utile in questo caso aiutarsi con un disegno che riproponga graficamente l’accaduto;
  • Elencare i danni visibili riportati dai veicoli, evitando un elenco analitico (es: “danno alla fiancata destra, danni alla parte posteriore che mi riservo di far valutare”;
  • Indicare se sono presenti danni a cose diverse dai veicoli interessati ( danni al cellulare, danni al casco, danni all’orologio) e nell’eventualità riportare nomi e indirizzo dei proprietari danneggiati.

DATI DI EVENTUALI FERITI

  • Nel caso in cui ci siano feriti, determinare il ruolo (conducente, passeggero o pedone) e i relativi dati anagrafici;
  • Riportare se è stato necessario il ricovero e l’eventuale ospedale di degenza oppure il Pronto Soccorso presso il quale gli eventuali feriti sono stati sottoposti a visita medica.

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ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER L’OTTENIMENTO DEL RISARCIMENTO

  • Individuare possibili testimoni di quanto accaduto, che possano con il loro resoconto avvalorare quanto dichiarato sulla dinamica del sinistro;
  • Indicare le generalità dei testimoni (nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico) subito nella propria denuncia o nel CAI;
  • Indicare se c’è stato l’intervento di un’Autorità preposta e la redazione del relativo verbale di sinistro ed indicarne il Gruppo o il Corpo di appartenenza.

LA FIRMA

Ricordiamo che sia il modulo CAI che la dichiarazione scritta in assenza della sottoscrizione delle parti non hanno valore di ammissione di responsabilità e potrebbero, in fase di analisi da parte della Compagnie assicuratrice, non essere presi in considerazione.

La compilazione è in ogni modo molto utile per evitare che successivamente si possa dare una versione diversa di quanto effettivamente accaduto.

È dunque importante che entrambi i conducenti firmino il documento, a dimostrazione che c’è concordanza sulla dinamica dell’evento.

Termini per la denuncia di sinistro

L’ultima parte del comma 1 dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private richiama l’art. 1913 del Codice Civile che disciplina i casi in cui non viene presentata la denuncia di sinistro e, nello specifico, precisa che:

L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

 

L’art. 1913 c.c. richiamato stabilisce che:

“L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicurazione o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.”

 

Secondo questo dettato, quindi, si hanno a disposizione tre giorni per presentare la denuncia di sinistro, che è in effetti un limite temporale davvero ristretto.

Il mancato rispetto dei tempi potrebbe avere conseguenze sul risarcimento, ma ovviamente deve essere valutato ogni singolo caso poiché una parte potrebbe aver avuto un impedimento oggettivo, quale ad esempio un ricovero presso un reparto ospedaliero.

Cosa succede in caso di mancata denuncia entro tre giorni

Spesso possono presentarsi diversi motivi per cui si è impossibilitati a rispettare i termini previsti dalla Legge.

Aver riportato danni fisici ad esempio è una circostanza che potrebbe far allungare i tempi per la presentazione della denuncia e senza che ci sia da parte del danneggiato malafede o un intento doloso.

La giurisprudenza ritiene infatti che la mancata denuncia entro i tre giorni non comporta automaticamente la decadenza del proprio diritto al risarcimento se il ritardo nella presentazione è imputabile a cause di forza maggiore.

Infatti, anche la Suprema Corte si è espressa in merito e, con l’ordinanza n. 24210 del 2019, ha affermato che se la denuncia di sinistro è presentata in ritardo, il danneggiato non perde comunque la garanzia della polizza, a meno che la compagnia di assicurazione non riesca a dimostrare che l’assicurato sia stato mosso da malafede o da un intento fraudolento.

Prescrizione del diritto al risarcimento

Se bisogna fare attenzione ai tempi alquanto ristretti per la presentazione della denuncia di sinistro, è necessario anche monitorare i tempi di risposta della compagnia di assicurazione.

Il diritto al risarcimento per i sinistri stradali si prescrive in soli due anni.

Se non si vuole far cadere nel vuoto la propria richiesta e il termine dei due anni si avvicina, si dovrà inviare una missiva alla compagnia al fine di interrompere la prescrizione.

Cosa succede dopo l’invio della denuncia di sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, la compagnia assicurativa farà le sue valutazioni, attraverso perizie e studio della documentazione presentata, e fornirà una quantificazione dei danni.

Per queste attività, l’assicurazione è tenuta a rispettare dei tempi precisi entro i quali formulare al danneggiato l’offerta risarcitoria, ossia:

  • 60 giorni per i danni materiali (che diventano 30 in caso di presentazione del modulo CAI firmato da entrambi i conducenti e quindi in accordo sulla dinamica dell’evento);
  • 90 giorni per i danni alle persone, dal momento in cui la compagnia è messa nelle condizioni di valutare il danno.

Si ricorda che per evitare che i tempi si allunghino perché, ad esempio, con la denuncia di sinistro presentata sono state fornite informazioni parziali, è importantissimo prestare molta attenzione a non commettere errori o omissioni nel momento della compilazione.

È quindi auspicabile che prima di presentare documentazione ufficiale ci si rivolga a un esperto della materia per ricevere le indicazioni più opportune sui passi corretti da seguire.

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