Studio-Legale-Menghetti-Roma-Danno-a-Terzo

Risarcimento per il terzo trasportato: come funziona?

Quando in seguito a un incidente stradale si parla di terzo trasportato ci si riferisce alla persona a bordo, ma non alla guida, di uno dei due veicolo coinvolti nel sinistro.

 

Il Codice delle Assicurazioni Private ha previsto procedure specifiche per ottenere il risarcimento del terzo trasportato, nel caso in cui questi abbia subito danni o riportato lesioni nell’incidente.

 

In qualità di Studio specializzato in Risarcimento del Danno da incidenti stradali, lo Studio Legale Menghetti & Partners propone una sintesi di come il terzo trasportato può ottenere il risarcimento dei danni.

La richiesta di risarcimento del terzo trasportato

Secondo la disciplina per il risarcimento del terzo trasportato, la persona a bordo di un’auto condotta da un’altra persona che abbia subito danni a seguito di un incidente stradale, può agire in due differenti modi per ottenere l’indennizzo:

  • Seguire la cosiddetta procedura ordinaria, ossia rivolgersi alla Compagnia assicurativa del responsabile del sinistro;
  • Attraverso la procedura di risarcimento del terzo trasportato, avviare direttamente l’azione nei confronti della Compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, anche se il conducente non è responsabile dell’incidente.

La procedura diretta di risarcimento del terzo trasportato

La procedura di risarcimento del terzo trasportato è disciplinata dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D.lg. n. 209 del 2005)

 

“salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

 

Così come per la procedura di indennizzo diretto, questa norma è valida solo nei casi in cui l’incidente avvenga su territorio italiano tra veicoli a motore coperti da assicurazione.

Negli altri casi, il terzo trasportato per ottenere il risarcimento si dovrà avvalere dell’azione ordinaria contro il responsabile civile.

La ratio legis dell’art. 141 è quella di tutelare al meglio il terzo trasportato.

Infatti, con la procedura di risarcimento diretto, il terzo trasportato può evitare di preoccuparsi di reperire le generalità dell’altro conducente e i dati della Compagnia assicurativa.

Oltre, soprattutto, a non essere costretti a individuare le responsabilità del sinistro prima di procedere con la richiesta di risarcimento.

L’eccezione del caso fortuito nell’incidente stradale

Unico limite posto dall’art. 141 è quello del “caso fortuito”, concetto che resta comunque di difficile interpretazione.

Non esiste infatti un elenco esaustivo delle casistiche che possano rientrare nella nozione di caso fortuito.

Facendo riferimento alle diverse espressioni della giurisprudenza sull’argomento, possiamo dire che rientrano nell’accezione di caso fortuito, ad esempio, i casi di improvviso malore del conducente oppure lo scoppio di un pneumatico.

Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa sul significato della nozione di caso fortuito con la Sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, Sez. III.

Sulla base della lettura che la predetta sentenza fornisce del concetto di caso fortuito, la procedura di risarcimento del terzo trasportato può essere intrapresa solo se al conducente del veicolo su cui viaggiava il trasportato è riconosciuta una corresponsabilità nell’incidente stradale.

RICHIEDI CONSULENZA GRATUITA