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Il danno da fermo tecnico è risarcibile?

Il danno da fermo tecnico deriva dall’impossibilità di utilizzare la propria auto per l’intervallo di tempo in cui è in riparazione in seguito a un incidente stradale causato da terzi.

 

In questi casi, le spese dell’autovettura sostitutiva rientrano pienamente nell’accezione di danno da fermo tecnico e sono rimborsabili a prescindere dalla prova di necessità: è così che ha statuito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 21789 del 28 ottobre 2016, Sez. III Civile.

 

La lotta al comportamento in mala fede delle Compagnie di Assicurazioni ogni tanto ottiene i suoi risultati.

 

Vediamo nello specifico come funziona il rimborso delle spese per l’auto sostitutiva.

Il risarcimento del danno da fermo tecnico

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21789 del 28 ottobre 2016, Sez. III Civile, ha risolto un dibattito acceso tra privati e Compagnie di Assicurazione sulla possibilità di ottenere il rimborso totale delle spese sostenute per l’utilizzo di un’auto sostitutiva, per svolgere le mansioni quotidiane nel periodo di riparazione dell’autovettura danneggiata.

In particolare, le Assicurazioni riconoscevano il rimborso per le spese dell’auto sostitutiva solo a fronte della dimostrazione che quell’auto venisse utilizzata per questioni lavorative, ma soprattutto se era fonte di reddito.

Tale prova era davvero eccessiva e potremmo dire anche incostituzionale in quanto si configuravano due situazioni:

  • Il caso di colui che ne aveva diritto perché utilizzava l’autovettura per lavoro;
  • Il caso di colui che non aveva accesso al rimborso in quanto l’autovettura non era un mezzo strumentale per la professione.

L’automobilista, infatti, che subisce un sinistro stradale, per la sola privazione del veicolo fermo in officina per le riparazioni, viene a trovarsi in uno stato di necessità, a prescindere dall’uso che lo stesso fa della sua autovettura, riconoscendo quindi allo stesso il diritto di rimborso dei costi di noleggio.

Le spese di noleggio di un’auto sostitutiva rientrano infatti nella più ampia accezione di danno da fermo tecnico che è tout court il danno in senso stretto relativo al mancato godimento del bene durante il tempo che occorre per la riparazione dell’autovettura danneggiata e, quindi, per la sosta forzata del veicolo.

L’onere della prova per il danno da fermo tecnico

La Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte sulla risarcibilità del danno da fermo tecnico e sul regime probatorio.

La Sentenza n. 6907 del 2012 della Suprema Corte ammette la possibilità del risarcimento del danno da fermo tecnico in via equitativa anche in assenza di una prova specifica, essendo sufficiente la semplice condizione di privazione dell’uso del proprio veicolo.

A seguito della suddetta sentenza di Cassazione del 2016, quindi, il danneggiato avrà diritto non solo a una valutazione equitativa del danno da fermo tecnico in re ipsa, ma avrà l’opportunità di fornire agevolmente la prova del danno da fermo tecnico mediante la semplice esibizione della fattura di noleggio che riporti in maniera specifica il periodo ed il costo giornaliero.

La Cassazione civile, sez. III, ha infatti precisato con la recente ordinanza 04/04/2019 n° 9348 come il danno da fermo tecnico possa essere provato mediante l’esibizione della fattura per il noleggio dell’auto sostitutiva.

Il risarcimento per danno da fermo tecnico spetta a tutti coloro che siano stati privati della disponibilità del proprio veicolo a prescindere dall’utilizzo o meno dell’auto per attività economiche. a cui lo stesso era destinato.

Potremmo quindi spingerci ad affermare come finalmente il danno da fermo tecnico sia una voce unitaria del danno materiale subito dal danneggiato.

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