Chi si trova nella posizione di dover recuperare un credito, se non ha ottenuto risultati positivi con i tentativi stragiudiziali di recupero del credito quali una lettera di sollecito, una diffida al pagamento o una messa in mora, può ricorrere al Giudice del Tribunale competente per ottenere il cosiddetto decreto ingiuntivo di pagamento.
Il decreto ingiuntivo, non opposto, costituisce il titolo per poter richiedere le somme dovute al debitore e successivamente attivare la procedura esecutiva, ovviamente sia che si tratti di una persona fisica oppure di un’impresa.
Si tratta di un provvedimento attraverso il quale il Giudice, su richiesta del creditore, qualora si ravvisi un importo dovuto certo, liquido ed esigibile fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere.
Requisiti per ricorrere al decreto ingiuntivo di pagamento
Il decreto ingiuntivo è un procedimento sommario che differisce da un procedimento ordinario per la sua natura semplificata e documentale ed è emanato in assenza di contraddittorio fra le parti (inaudita altera parte), salvo che venga opposto dal debitore. In virtù di questa natura particolare, il decreto ingiuntivo per essere ammissibile deve rispettare determinati condizioni e requisiti:
- La prova scritta;
- L’ingiunzione è attuabile soltanto per la tutela di diritti di credito;
- Il credito deve essere certo (i diritti di credito devono avere un determinato oggetto);
- Il credito deve essere liquido (espresso in misura determinata);
- Il credito deve essere esigibile (ossia il credito deve essere scaduto).
Quando si ricorre al decreto ingiuntivo di pagamento?
Lo strumento del decreto ingiuntivo di pagamento, o procedimento di ingiunzione (art. 633 c.p.c.) è un modo veloce per ottenere le somme dovute, purché il creditore sia in grado di dimostrare attraverso una documentazione idonea l’effettiva esistenza del debito.
Per prova scritta idonea al ricorso al decreto ingiuntivo è da intendersi un qualsiasi documento in grado di dimostrare l’esistenza del credito, come ad esempio:
- Contratti;
- Ordini di acquisto controfirmati;
- Fatture non pagate;
- Bolle di accompagnamento sottoscritte;
- Pagamenti insoluti;
- Promessa di pagamento scritta dal debitore;
- Canoni di locazione scaduti;
- Stipendi non versati;
- Parcelle di professionisti;
- Assegni e cambiali;
- Telegrammi e lettere del debitore;
- Estratti autentici di libri contabili.
L’iter del Decreto Ingiuntivo di Pagamento
La procedura del decreto ingiuntivo di pagamento stabilisce che il ricorso sia presentato, insieme alla documentazione provante l’esistenza del credito, nella cancelleria del Tribunale competente. A questo punto, se il ricorso viene accolto, il Giudice emetterà un decreto motivato con il quale “ingiunge all’altra parte di pagare la somma o consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di 40 giorni”. Dopodiché il decreto ingiuntivo sarà notificato dal creditore al debitore.
Successivamente il debitore ha la possibilità di presentare opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla ricezione dello stesso, contestando le affermazioni del creditore e, di conseguenza, il pagamento della somma o la consegna della cosa , oppure può mettersi in contatto con il suo creditore o il suo avvocato e pagare il debito,
Se il debitore non propone opposizione, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo e non più impugnabile. In altri termini, il debitore che resta inerte e non si oppone entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo di pagamento, non potrà più contestarlo.
Nel caso in cui non sia riconosciuta la provvisoria esecutività e in caso di mancato pagamento entro i termini predetti, sarà notificato al debitore anche l’atto di precetto, che rappresenta l’ultima ingiunzione formale prima dell’esecuzione forzata a mezzo del pignoramento.
Pignoramento che può essere di tipo mobiliare, immobiliare o presso terzi, scelta da valutare a seconda delle circostanze, della situazione patrimoniale del debitore e degli importi dovuti.
Il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
È bene precisare che se a supporto delle pretese del Creditore sussiste il cosiddetto “riconoscimento del debito” da parte del debitore inadempiente, il Giudice può riconoscere la provvisoria esecutorietà e permettere di notificare il precetto senza attendere il decorso dei 40 giorni (termine comunque concesso per l’opposizione).
L’immediata esecutività del decreto ingiuntivo può essere richiesta al Giudice dal creditore nei casi in cui:
- Il credito si fondi su un assegno bancario, un assegno circolare o una cambiale;
- Il credito si basi su un atto ricevuto da notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato;
- Ci sia il rischio concreto che il debitore si disfi dei propri beni;
- Esista una prova scritta e firmata, in cui il debitore riconosce il proprio debito (anche una email in cui il debitore accetta l’importo dovuto senza contestarlo è ritenuta prova valida).
Inoltre, vi sono dei casi in cui è la legge a riconoscere automaticamente al decreto la provvisoria esecutività. Ciò avviene nelle ipotesi di decreto ingiuntivo:
- Per il recupero dei contributi e dei relativi oneri accessori, dovuti richiesto agli enti previdenziali;
- Per il pagamento dei tributi condominiali;
- Per i crediti di mantenimento dei figli;
- Per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal locatario moroso.