Se si è rimasti coinvolti in un incidente stradale, è opportuno sapere che esiste un termine di tempo preciso per poter chiedere il risarcimento dei danni, trascorso il quale il proprio diritto non potrà più essere esercitato.
Infatti, anche le richieste di risarcimento da incidenti stradali sono soggette a prescrizione, la quale estingue il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.
La prescrizione è l’istituto giuridico che prevede che un diritto, se non esercitato in un determinato lasso di tempo, si estingue.
Il nostro ordinamento fissa il termine ordinario di prescrizione in 10 anni, ma ci sono dei diritti per cui i tempi sono molto più brevi ed il risarcimento danni da incidenti stradali rientra tra questi.
Nello specifico, l’articolo 2947 del codice civile, che regola i tempi per la prescrizione del risarcimento in base alla condotta che ha causato l’incidente stradale, stabilisce che:
- Per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni;
- Per il risarcimento del danno da incidente stradale derivante da fatto illecito, il termine di prescrizione è di 5 anni.
Di seguito analizziamo nello specifico i diversi limiti temporali entro cui poter godere del diritto al risarcimento prima della sua prescrizione nei casi di sinistri stradali.
Indice
Prescrizione biennale del risarcimento danni da sinistro stradale
Secondo il comma 2 dell’articolo 2947, per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni.
Generalmente, la prescrizione biennale si applica alle richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indipendentemente se sia applicabile o meno la procedura di indennizzo diretto o meno ovvero, sia in caso di scontro tra due o più veicoli, senza badare alla dinamica dell’accaduto.
In merito alla ratio che sottostà alla prescrizione breve si è espressa recentemente anche la Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 novembre 2018 n. 31003, chiarendo che:
“è quella di garantire che l’accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta”.
Prescrizione “lunga” del risarcimento danni da sinistro stradale
Diverso è invece il caso in cui il danno subito derivi da un fatto illecito, ossia da un comportamento doloso o colposo, ossia messo in atto con intenzionalità o con imprudenza e disattenzione.
Il nostro ordinamento prevede che il diritto al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito si estingua dopo 5 anni a partire dal giorno in cui si è verificato il fatto.
Si applica la prescrizione lunga, per esempio, nei casi di danni derivanti non da circolazione stradale ma causati da un’insidia stradale, come ad esempio una buca nel manto stradale.
Secondo il terzo comma dell’articolo 2947, il termine di prescrizione più lungo di 5 anni vale anche nel caso in cui il fatto, non annesso sempre alla circolazione stradale, sia considerato reato dalla Legge.
Sull’aspetto della prescrizione per i sinistri stradali causati da reato si è espressa diverse volte anche la Corte di Cassazione anche con la Sentenza n. 16037 del 2 agosto 2016, la quale ribadisce infatti che:
“in tema di risarcimento danni derivante per lesioni subite a seguito di sinistro stradale qualora l’illecito civile sia considerato dalla Legge come reato all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947, 3° comma, c.c., l’eventuale più lunga prescrizione (quinquennale) prevista per il reato”
La prescrizione più lunga è valida anche nei casi in cui la richiesta di risarcimento è proposta:
- Nei confronti del responsabile indiretto, anche se non è l’autore del reato;
- Da chi ha subito danni conseguenti dal fatto, pur non essendo vittima del reato.
Anche su questi aspetti si è pronunciata la Suprema Corte che, con la Sentenza n. 16481 del 2017, ha sostenuto che il diritto al risarcimento del danno che derivi da reato è soggetto al termine di prescrizione più lungo, non solo quando a richiederlo sia la vittima, ma anche quando la richiesta parta da persone che hanno risentito del danno pur non essendo i diretti titolari dell’interesse protetto.
Interruzione e sospensione della prescrizione per sinistri stradali
I tempi della prescrizione per sinistri stradali possono essere interrotti con un’azione da parte del danneggiato come ad esempio una richiesta danni a mezzo lettera raccomandata.
In tal modo, si azzera il tempo trascorso e la prescrizione riparte dal principio, iniziando a decorrere dalla data dell’ultima raccomandata ad esempio.
Tale diffida è consigliabile sia redatta da un avvocato, che avrà cura di inserire tutti gli elementi necessari per la costituzione in mora e che la recapiterà all’assicurazione attraverso lettera raccomandata oppure tramite PEC.
Inoltre, attraverso il confronto con un professionista esperto nella materia è possibile ridurre i rischi di formulare un’errata richiesta danni e non tralasciare nulla a cui si potrebbe aver diritto e non saperlo, oltre ad evitare la perdita anche parziale del proprio diritto.