Diciamo danno da insidia stradale e subito pensiamo alle buche, che spesso sarebbe più corretto chiamare voragini, di cui le nostre strade cittadine sono piene. Infatti, è un problema frequente e ricorrente quello dei danni causati da una buca stradale, o meglio, causati da una cattiva manutenzione del manto stradale.
Un problema per il quale è possibile richiedere il risarcimento del danno da insidia stradale all’ente proprietario della strada, secondo quanto dispostone l’art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 1992).
Può essere una buca stradale, ma anche trattarsi di una macchia d’olio, un marciapiede dissestato, materiale pericoloso sull’asfalto, vegetazione che impedisce una buona visibilità, guardrail non in sicurezza, tombini rotti o assenza di segnaletica stradale. In pratica, tutto ciò che può causare danni fisici e materiali agli automobilisti.
Dunque, in ogni caso in cui si resti vittima di un danno da insidia stradale, è possibile chiedere il risarcimento al Comune. L’importante, però, in queste circostanze, è prestare attenzione fin da subito ad alcune accortezze che potranno rivelarsi estremamente utili nella procedura di richiesta di indennizzo.
Quando una buca è un’insidia stradale da risarcire?
Esistono dei presupposti specifici che la buca stradale, o qualsiasi altra anomalia della strada, deve presentare per poter dare diritto al risarcimento per danni da insidia stradale subiti.
In linea generale, i danni da insidie stradali sono risarcibili quando sono inquadrabili in un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Dunque, il danneggiato deve dimostrare che:
- La presenza della buca stradale non era prevedibile;
- Non è stato possibile, nonostante la diligente condotta del danneggiato, evitare l’ostacolo.
Sostanzialmente non deve sussistere la concreta possibilità per il danneggiato di percepire il pericolo, come ad esempio un marciapiede dissestato e non segnalato, ricoperto di fogliame, che non consente di scorgere l’insidia stradale oppure la cui visibilità è limitata da altri pedoni dinnanzi al suo cammino.
Per quanto attiene l’onere della prova, la giurisprudenza è stata, per lungo tempo, divisa e non era chiaro se spettasse all’automobilista dover dimostrare che la buca stradale, o in generale l’insidia, non era visibile oppure, al contrario, fosse l’amministrazione a dover dare prova che l’ostacolo poteva essere evitato dall’automobilista.
A chiarire la situazione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3640 del 14 febbraio 2013, la quale afferma la responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione per i beni in custodia.
In sostanza, secondo quanto afferma anche la Sentenza n.79637/12, il danneggiato si farà carico di fornire la prova dell’incidente e dovrà provare che questo si è verificato a seguito e a causa di una condizione di oggettivo pericolo. La Pubblica Amministrazione, per sottrarsi alla propria responsabilità, dovrà provare che l’incidente è frutto del caso e del comportamento del danneggiato.
Sulla base di questa premessa, in caso di incidente stradale causato da un dissesto del manto stradale, “in teoria” il danneggiato deve fornire soltanto la prova dell’evento in cui è stato coinvolto. In linea di massima, è sempre bene fotografare l’insidia stradale al momento dell’accaduto.
Di fatto capita molto spesso che la P.A. e la compagnia di assicurazioni rifiutino totalmente il risarcimento senza addurre particolari motivazioni se non si è in presenza di un caso accertato dalle autorità intervenute e anche in caso di intervento delle stesse, il danneggiato è costretto ad andare in Giudizio per veder riconosciuti i propri diritti. Ovviamente più del 50% dei danneggiati rinuncia alla richiesta di risarcimento danni.
Quando il danno da insidia stradale non è risarcito?
Nei casi in cui, invece, il danno è stato procurato da un “caso fortuito”, ossia un evento improvviso e imprevedibile, non è possibile attribuire la responsabilità all’ente proprietario della strada. In sostanza, il Comune o l’amministrazione non ha colpe se la causa dell’incidente è dovuta all’inevitabilità e all’imprevedibilità di un elemento esterno, come ad esempio una calamità naturale.
Resta, comunque, fermo il punto che la presenza di una buca stradale non è qualificabile come “caso fortuito”, essendo responsabilità della pubblica Amministrazione la manutenzione ordinaria della strada.
Ulteriore requisito indispensabile per il riconoscimento integrale del danno da insidia stradale è la condotta diligente del danneggiato. Infatti, di seguito, presentiamo alcuni casi in cui la richiesta di risarcimento sarà negata o limita:
- Casi in cui la buca era di grosse dimensioni, illuminata ed al centro della carreggiata, in quanto si presuppone che una grossa buca sia decisamente visibile all’automobilista;
- Casi in cui il danneggiato è consapevole della presenza di pericoli poiché segnalati o risiede in prossimità;
- Casi in cui la strada è in condizioni di evidente dissesto, presuppone una maggior accortezza nella guida;
- Casi in cui l’automobilista sia distratto o non rispetti i limiti di velocità.
Resta comunque inteso che tali casi possono ridurre la responsabilità della P.A., ma non possono totalmente escluderla. Sarà necessario comunque un giudizio al fine di veder attribuite le giuste responsabilità e pertanto il risarcimento danni da insidia stradale, seppure in modo parziale.