Road accident with smashed cars.

Risarcimento passeggero incidente stradale: come funziona? 

In caso di incidente stradale il passeggero che ha riportato lesioni fisiche ha diritto al risarcimento? Anche se è un parente del conducente? Se sì, chi deve pagare? Cosa succede se l’auto non ha l’assicurazione?

Se in un sinistro stradale viene coinvolta una persona diversa da quella che guida – in gergo tecnico definita “terzo trasportato” – non è sempre chiaro se e in che modo è possibile ottenere un indennizzo del danno. L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, però, è pensato proprio per garantire un risarcimento agevole e congruo a questo soggetto che necessita di tutele particolari.

Cerchiamo di capire meglio cosa dice e come è possibile, in accordo con le sentenze della Corte di Cassazione in materia, richiedere il risarcimento per il passeggero in un incidente stradale.

Sinistro stradale: chi è il “terzo trasportato”?

Il termine “terzo trasportato” viene utilizzato per indicare la persona a bordo, ma non alla guida, di uno dei due veicoli coinvolti in un sinistro.

Può rientrare in questa categoria anche il proprietario del veicolo, se era a bordo al momento dell’incidente ma non alla guida. Tutti i passeggeri, escluso il conducente, possono dunque essere considerati terzo trasportato, anche se hanno rapporti di parentela con il conducente.

Risarcimento passeggero per incidente stradale: chi ne ha diritto?

Il passeggero coinvolto in un sinistro stradale ha sempre diritto a un risarcimento, salvo alcuni casi specifici. Secondo la sentenza n. 15982 della Corte di Cassazione del 7 giugno 2023, infatti,

la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l’assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, oppure è consapevole che il conducente era alterato da sostanze stupefacenti, alcool o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n. 13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. 34788).

L’onus probandi ad esempio della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma Eurounitaria, in capo all’assicuratore.

Il risarcimento, aveva già stabilito un’altra sentenza della Cassazione (la 16477 del 5 luglio 2017) deve essere elargito sia nel caso che la responsabilità del sinistro sia dell’auto su cui viaggiava il passeggero sia in caso contrario, e a prescindere dal fatto che i veicoli siano assicurati o meno. 

Al passeggero che è stato coinvolto in un incidente e ha subito lesioni può essere corrisposto un indennizzo per danni patrimoniali – come le spese mediche o il mancato guadagno – e non patrimoniali, ovvero il danno biologico e quelli morali.

Il passeggero dovrà mostrare di essere stato presente a bordo del veicolo e di aver subito danni derivanti dal sinistro. È importante anche poter dimostrare che le cinture di sicurezza erano correttamente indossate, anche se si viaggiava nei sedili posteriori; lo stesso vale per il casco in caso di un incidente che coinvolge un motociclo. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata una corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno, infatti, l’indennizzo potrebbe non essere corrisposto integralmente.

Danni al passeggero: chi paga?

Secondo l’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209),

Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Attenzione però alla causa di esclusione della colpa e quindi del diritto al risarcimento, nell’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, ovvero un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza richiesta nella guida.

Riassumendo quindi, il risarcimento del danno da sinistro stradale è quindi corrisposto dalla RCA dell’auto in cui si trovava il passeggero, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, ad eccezione dei sinistri dovuti a quello che viene definito “caso fortuito”, ovvero quegli avvenimenti imprevedibili ed eccezionali che non dipendono dalla volontà di chi sta guidando.

Si tratta di un concetto di difficile interpretazione (poiché non esiste un elenco puntuale delle casistiche) tra cui rientrano, ad esempio, malori improvvisi, presenza di materiali (come olio di motore rilasciato dal veicolo che precede) sull’asfalto, eventi meteorologici particolarmente importanti, l’attraversamento di un animale selvatico o lo scoppio di uno pneumatico…

Nella sentenza n. 35318 del 2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che

il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.

Risarcimento incidente stradale: come richiederlo per il passeggero?

A prescindere dalla dinamica e dalle cause del sinistro, fatti salvi gli incidenti dovuti a casi fortuiti, quindi, il passeggero può richiedere il risarcimento diretto alla compagnia che ha assicurato il mezzo su cui viaggiava. Non è tenuto a dimostrare la colpa, né ad accertare la dinamica dell’incidente o la responsabilità dei conducenti coinvolti, ma deve semplicemente provare di essere stato a bordo del veicolo e di aver subito dei danni.

Questo, però, è possibile però solo negli incidenti che coinvolgono almeno due veicoli: come stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 25033 del 2019, se nel sinistro è coinvolta una sola vettura (che, ad esempio, è andata fuori strada) il terzo trasportato dovrà agire nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo ai sensi dell’art. 2043 e 2054 del Codice Civile.

Il passeggero può chiedere il risarcimento per un incidente stradale direttamente alla compagnia assicuratrice anche se il sinistro coinvolge un veicolo non assicurato o non identificato, senza dover agire nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005.

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