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Quando non si applica il risarcimento diretto

Tra le procedure per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un incidente stradale quella dell’indennizzo diretto è sicuramente un’alternativa, che dovrebbe rappresentare la soluzione più veloce e anche quella più semplice.

 

Il risarcimento diretto, introdotto con il Decreto Bersani a partire dal 1° febbraio del 2007, snellisce le procedure e le tempistiche con cui le Assicurazioni liquidano i danni subiti in un sinistro stradale, consentendo al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa.

 

Non sempre però è possibile ricorrere al risarcimento diretto.

 

La normativa prevede alcuni casi in cui non si applica il risarcimento diretto e l’unica opzione possibile per richiedere l’indennizzo è la via del risarcimento ordinario.

 

Essendo una procedura semplificata, in termini burocratici e nei tempi, l’indennizzo diretto non si applica nei casi di incidenti che risultano essere più complessi in termini di più di due veicoli coinvolti, in relazione alla condizione soggettiva del danneggiato e al tipo di lesioni dei quali si chiede il risarcimento.

 

In questo articolo, forniremo una disanima dell’indennizzo diretto e dei casi di applicazione ed esclusione, e cosa fare nelle diverse circostanze per vedersi garantito il proprio diritto al risarcimento dei danni.

Cos’è il risarcimento diretto

Prima dell’introduzione del risarcimento diretto, il danneggiato era obbligato a rivolgersi alla compagnia assicurativa dell’altro conducente per ottenere il pagamento dei danni. Questa modalità presentava dei tempi un po’ più lunghi e un iter più complicato.

Con la relativamente nuova procedura di indennizzo diretto, si vuole provare ad agevolare ed a ridurre i tempi per la liquidazione dei danni.

Inoltre, il risarcimento diretto è stato introdotto, almeno in via teorica, con lo scopo di ridurre i costi dei risarcimenti per le compagnie assicurative e di conseguenza abbassare i premi per gli assicurati.

Ma in realtà, non sempre tale procedura agevola l’assicurato in termini di attività, tempi e quantificazione del danno.

Il conducente che subisce il danno può denunciare il sinistro e formulare contestuale richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicuratrice. Sarà poi compito di quest’ultima rivalersi sull’impresa assicuratrice della controparte, che valutata l’attività svolta dalla “consorella” rimborserà gli importi risarciti dalla prima.

Pertanto, seppur in alcuni casi è la propria assicurazione a risarcire il danno, la stessa richiederà in seguito le somme erogate all’altra compagnia, la quale, nel caso reputerà che il risarcimento del proprio assicurato sarà stato “troppo generoso”, potrà opporsi alla restituzione.

Inoltre, è necessario specificare che non è obbligatorio ricorrere al risarcimento diretto, al contrario è facoltativo anche se in sede stragiudiziale le compagnie adottano automaticamente tale procedura.

Su questo punto, dopo diverse controversie, si è anche espressa la Corte Costituzionale, stabilendo, con la sentenza n. 180 del 2009, che

l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”.

 

Per potersi avvalere di questa procedura è però necessario che si verifichino alcune condizioni.

Quando si applica il risarcimento diretto

Per poter ricorrere all’indennizzo diretto è necessario che sussistano alcuni requisiti necessari:

  • L’incidente deve coinvolgere due veicoli a motore;
  • Deve essersi verificato un urto tra i veicoli (sono esclusi quindi i casi di sinistro da turbativa);
  • In presenza di danni alle persone coinvolte, l’entità deve essere lieve, ossia inferiore o uguale al 9% della invalidità permanente;
  • Il sinistro deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano;
  • I veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, identificati e assicurati;
  • Nel caso in cui il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve risultare immatricolato dopo il 14 giugno 2006 (deve cioè possedere una targa conforme al D.P.R. n.153 del 2006);
  • Le polizze RCA dei veicoli coinvolti devono essere stipulate con compagnie che hanno aderito alla convenzione C.A.R.D. (convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto).

In merito all’ultimo punto, bisogna specificare che l’adesione alla Convezione C.A.R.D. era  applicata, finora, per le imprese assicuratrici italiane, ma con l’approvazione della Legge per il Mercato e la Concorrenza n. 118 del 5 agosto 2022, è stata esteso a partire dal primo gennaio 2023 l’ambito di applicazione del risarcimento diretto anche alle assicurazioni estere che operano in Italia.

La ratio alla base di questa decisione è quella di evitare distorsioni sul mercato delle assicurazioni, ma non risolve il problema delle condotte liquidative non sempre corrette di alcune compagnie, seppur si può ritenere il contrario quando ci si rivolge alla propria assicurazione.

Consiglio: affidarsi all’assistenza specializzata di un avvocato o uno Studio legale significa evitare la possibilità, di poter ricevere un risarcimento inferiore a quello al quale si ha diritto e comunque avere la certezza di aver fatto tutto il possibile per evitare che ciò accada.

Consiglio: essere seguiti da un esperto della materia consente di vedersi riconoscere laddove presenti anche i danni accessori, particolari oppure connessi, spesso anche di elevata entità, che se non espressamente richiesti non saranno mai risarciti.

Consiglio: inoltre, l’assistenza legale in moltissimi casi è totalmente gratuita e, comunque, vale la pena richiedere una prima consulenza gratuita per effettuare con consapevolezza l’effettiva convenienza.

Quando non si applica il risarcimento diretto

Se non si è in presenza delle condizioni indicate sopra, la richiesta di risarcimento andrà effettuata alla compagnia assicurativa della controparte.

Infatti, non si applica il risarcimento diretto quando:

  • Sono coinvolti più di due veicoli:
  • Non si è verificato un impatto fra i veicoli;
  • Sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili;
  • Uno dei veicoli coinvolti sia un ciclomotore sprovvisto di una targa a sei caratteri, come previsto dal D.P.R. n. 153/2006 in merito al nuovo sistema di targatura;
  • I danni alle persone coinvolte nel sinistro sono gravi (superiori al 9% di invalidità permanente);
  • Uno dei veicoli non è regolarmente assicurato;
  • Uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia;
  • Uno dei veicoli coinvolti è una macchina agricola o un veicolo speciale.

Quindi, ad esempio, possiamo affermare che non si applica il risarcimento diretto in un tamponamento a catena oppure in un incidente con una bicicletta o ancora con un’auto immatricolata all’estero oppure con un’auto non assicurata.

Quali sono i danni risarcibili con il risarcimento diretto

Con la procedura del risarcimento diretto sono risarcibili solo:

  • I danni al veicolo;
  • I danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
  • Il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se si tratta di lesioni di lieve entità (entro cioè i 9 punti percentuali di invalidità).

Come funziona il risarcimento diretto?

Nel risarcimento diretto riveste un’importanza decisiva la compilazione del modulo di constatazione amichevole da presentare alla propria compagnia assicurativa contestualmente alla denuncia di sinistro.

Questo semplice passaggio è sufficiente per avviare la procedura di risarcimento diretto.

Per quanto semplice può comunque mostrarsi insidioso, perché se la documentazione inviata alla compagnia è incompleta o mancante di alcune informazioni, oppure le dichiarazioni rese all’assicuratore sono imprecise e comunque tali da determinare un concorso di colpa per responsabilità parziale nel sinistro.

Ecco perché è importante compilare in modo attento e scrupoloso il modulo di constatazione amichevole, come anche pesare le parole quando si formula la richiesta danni da inviare alla propria assicurazione perché influenzerà l’esito del risarcimento.

Per un approfondimento preciso e dettagliato sulla compilazione del modulo CAI rimandiamo alla guida preparata dai professionisti del nostro Studio legale, nella quale sono indicati tutti i passi da seguire per evitare per non compromettere l’ottenimento del giusto risarcimento.

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