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Il mantenimento dei figli maggiorenni tra diritti e doveri

Esistono dei limiti al mantenimento dei figli maggiorenni, anche se economicamente non ancora autosufficienti?

Secondo gli orientamenti recenti della Corte di Cassazione sul dovere di versare un assegno in favore di questi: assolutamente si.

Cerchiamo di fare chiarezza presentando le più attuali pronunce della Suprema Corte sull’argomento, dalle quali emerge chiaramente la nuova direzione che si vuole far prendere alle questioni relative al diritto al mantenimento dei figli maggiorenni.

Il principio di autoresponsabilità

I figli, anche dopo aver raggiunto la maggiore età, hanno diritto a ricevere forme di sostentamento che gli consentano di continuare gli studi e i propri percorsi formativi, seguendo le loro inclinazioni e aspirazioni.

Ma questo diritto non può essere preteso a oltranza.

Gli orientamenti espressi negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione in materia infatti richiamano spesso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale il figlio dopo il percorso di studi deve iniziare a cercare attivamente un lavoro.

Il principio di autoresponsabilità, inoltre, presuppone che si sia in grado di adattare le proprie ambizioni alle possibilità concrete presenti sull’attuale mercato del lavoro.

I mutamenti avvenuti negli ultimi anni nel mondo professionale e la crisi occupazionale non facilitano di certo l’inserimento del giovane in un’occupazione all’altezza della sua professionalità.

Ciò però non può ricadere sulle spalle dei genitori, obbligandoli a elargire l’assegno di mantenimento ben oltre la fine degli studi e il conseguimento della capacità lavorativa.

Diversamente a quanto avveniva in passato, il figlio non ha il diritto di essere mantenuto fino a quando non trova un lavoro che soddisfi le sue aspettative, ma fino a che dimostri di non riuscire a trovare un impiego «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».

ATTENZIONE: raggiunta l’autosufficienza economica, il figlio perde il diritto al mantenimento anche nel caso in cui dovesse perdere il lavoro, ritornando a essere disoccupato.

Cessazione del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni

L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni può essere revocato nei casi in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • L’avvio da parte del figlio di un’attività lavorativa che gli consenta di raggiungere l’indipendenza economica;
  • L’assenza di un’attività lavorativa è riconducibile all’inerzia o al rifiuto ingiustificato al lavoro da parte del figlio.

A stabilire la cessazione dell’obbligo di mantenimento è il giudice, che, caso per caso, deve valutare la sussistenza del diritto in base all’età del figlio, al conseguimento delle necessarie competenze professionali e all’impegno nella ricerca di un’occupazione.

I giudici chiamati a esprimersi sul diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne sembrano quindi spingere verso una cessazione del diritto oltre ragionevoli limiti di età, indicativamente individuati tra i 30 e i 35 anni.

L’intento è quello di sostituire a una logica, maggiormente diffusa in passato, assistenzialista del mantenimento, una concezione improntata alla sensibilizzazione all’autoresponsabilità dei figli.

Le più recenti pronunce giurisprudenziali sul diritto al mantenimento

La Corte di Cassazione inizia a dare importanza al principio dell’autoresponsabilità a partire dall’Ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020 nella quale afferma che:

“Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere altresì curato, con impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, e di essersi adoperato nella ricerca di un lavoro.”

 

Sempre nel 2020, chiamata a esprimersi sul permanere dell’obbligo di mantenimento del figlio studente universitario con un lavoro part-time, la Corte, dopo aver premesso la necessità di valutare caso per caso “con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età”, ritiene che la sola iscrizione all’università non è sufficiente a mantenere il diritto al mantenimento del figlio (Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, n.11186)

Segue la stessa filosofia la recentissima Ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021, nella quale i giudici della Suprema Corte si esprimono nel caso in esame a favore della revoca dell’obbligo al mantenimento per la figlia di 26 anni mostratasi poco incline agli studi e che si rifiuta di proseguire l’attività del padre.

Per l’ennesima volta, quindi, la Corte di Cassazione ribadisce che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento viene meno quando il raggiungimento dell’indipendenza economica è procrastinato dall’inezia e dal poco impegno del figlio nell’attuare un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di competenze professionali.

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