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Risarcimento danni da Incidente stradale con lesioni gravi

Quando si tratta di un incidente stradale, purtroppo si parla in buona parte dei casi di risarcimento oltre che dei danni materiali, delle cose, anche delle lesioni personali; ambito nel quale trova applicazione l’articolo 2054 del Codice Civile.

 

La norma di cui sopra, composta di 4 commi, al primo espressamente recita

 

 “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

 

Il 2054 cc rientra nella cosiddetta responsabilità aquiliana, ovvero extracontrattuale, fondata sul principio generale del neminem ledere.  Tale principio obbliga a chiunque provoca un danno a terzi, doloso o colposo, all’altrui risarcimento.

 

Inoltre, il danneggiato deve dare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, diversamente sarà ritenuto corresponsabile nell’evento ai sensi e per gli effetti della predetta norma del Codice Civile.

 

Ovviamente, tale prova relativa al fatto storico, può essere fornita a mezzo di un filmato, di una dichiarazione testimoniale, del verbale delle autorità intervenute oppure con la confessione del responsabile del sinistro stradale.

 

Quanto, invece, alla prova delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato ha l’onere di documentarle con scrupolosa precisione! Ciò vuol dire che deve eseguire tutti gli accertamenti del caso e con le dovute tempistiche, anche al fine di provare che le stesse sono conseguenza diretta dell’evento traumatico subito nel sinistro e non lasciare spazio a dubbi in sede di liquidazione delle lesioni.

 

Nello specifico, si possono riportare nel sinistro danni da lesioni personali lievi, detti micropermanenti con postumi sotto il 9% di Invalidità oppure per lesioni gravi, gravissime dette macropermanenti ovvero con postumi sopra il 10% di Invalidità.

 

Infatti, per la quantificazione delle lesioni lievi si fa riferimento alla Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, istituita dal Ministero della Salute con decreto del 3 luglio 2003.

 

In merito alle lesioni gravi ovvero tra 10 e 100 punti di invalidità, invece, si è ancora in attesa che il legislatore predisponga una Tabella unica nazionale per la liquidazione del risarcimento dei danni per lesioni biologiche personali gravi o gravissime da incidente stradale.

 

Attualmente e fino alla emanazione della Tabella nazionale, si utilizzano le tabelle redatte dall’Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Milano e di quello del Tribunale di Roma, le quali in alcuni casi possono creare disparità di trattamento.

 

Nel seguito dell’articolo, vedremo cosa si intende per lesione grave e gravissima da incidente stradale e come fare per ottenere il risarcimento del danno.

Cosa si intende per lesioni stradali gravi, gravissime o macropermanenti?

Si tratta di lesioni che causano un danno permanente alla salute e quindi all’integrità psicofisica della persona.

Le lesioni gravi, possono anche comportare una riduzione permanente della capacità lavorativa o funzionale del danneggiato, come anche la perdita della propria autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane.

L’entità della lesione si valuta, dal punto di vista medico legale, nel momento in cui essa si può considerare stabilizzata con postumi permanenti e non si ravvedono altri miglioramenti o peggioramenti possibili.

Si potrà così stabilire con precisione, a mezzo di una o più perizie medico-legali oltre che con l’applicazione degli attuali Barèmes medico legali, la percentuale di riduzione dell’integrità psico-fisica alla quale sarà seguirà l’attribuzione di un congruo punteggio per la subita invalidità permanente e quindi il risarcimento.

Successivamente occorrerà sottoporsi a visita medico legale dal fiduciario della compagnia di assicurazioni il quale accerterà ed attribuirà l’invalidità subita a seguito del sinistro, che sarà elaborata in risarcimento di natura economica in sede di liquidazione.

Tale risarcimento, sarà influenzato ovviamente dall’età, dall’attività ecc., ed ha il compito, soprattutto in caso di lesioni gravi, di garantire alla vittima la possibilità di poter vivere in modo dignitoso, nonostante le limitazioni causate dalle lesioni subite.

La Tabella Unica Nazionale per il calcolo delle lesioni gravi da incidente stradale

Come accennato sopra, l’entità dell’invalidità permanente dovrebbe essere quantificata secondo quanto predisposto nella Tabella nazionale dei risarcimenti per le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti rapportate al valore monetario assegnato a ogni singolo punto e all’età della persona danneggiata.

Il problema è che, nonostante la predisposizione di tale Tabella sia stata prevista nel Codice delle Assicurazioni con il D.Lgs. n. 209/2005, non è ancora stata emanata, ma si applicano discrezionalmente le due tabelle del Tribunale di Roma o Milano.

L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private, infatti, così come modificato con la Legge n. 124 del 2017 (Legge Concorrenza) stabilisce al primo comma che

“Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori…si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica

  1. delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  2. del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.”

 

Nei commi successivi, la norma fissa i criteri e le regole da rispettare nella predisposizione di tale tabella.

Risarcimento danni per lesioni gravi da incidente stradale

Il risarcimento del danno per lesioni gravi da incidente stradale è quantificato tramite l’utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano o di Roma, che consentono di assegnare un valore pecuniario al punteggio di invalidità permanente ed inabilità temporanea subite dal danneggiato.

Questa quantificazione si realizza in via equitativa e, per tutte le situazioni che presentano peculiarità proprie del singolo caso, lascia aperta la possibilità al giudice di poter disporre una personalizzazione del danno non patrimoniale, ossia un aumento in misura percentuale del risarcimento.

Ad esempio, la lesione all’organo uditivo per un soggetto che fa il tenore genera sicuramente conseguenze peggiori per il danneggiato che si ritrova nella condizione di non poter più svolgere il proprio lavoro rispetto ad altri soggetti la cui perdita dell’udito non modifica la propria capacità lavorativa.

Infine, tali lesioni influenzano la vita non soltanto del macroleso, ma anche dei parenti prossimi congiunti i quali potrebbero di riflesso vedere la propria vita sconvolta dall’assistenza al proprio caro.

Per quanto sopra, corre l’obbligo di dimostrare e quantificare nel dovuto modo tutti i danni subiti pertanto soprattutto in caso di lesioni gravi è consigliato oggettivamente farsi assistere da chi si occupa nello specifico della materia al fine di avere la certezza di riuscire ad ottenere il più congruo dei risarcimenti.

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Conseguenze penali in caso di lesioni gravi da incidente stradale

Se la prognosi della malattia ha un decorso tra i 21 e 40 giorni, la procedibilità è a querela di parte, mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi nell’ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni, anche se le lesioni sono state involontarie, come prescritto dall’articolo 590 del Codice penale. Infatti, “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi… Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi…se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni”.

Fino a poco tempo fa, questa possibilità si realizzava d’ufficio, ossia il procedimento penale aveva inizio automaticamente, senza che fosse necessaria una querela da parte del danneggiato. Con l’introduzione della cosiddetta Riforma Cartabia, è cambiata la procedibilità del reato di lesioni personali stradali.

Con l’entrata in vigore della Legge 134 del 27 settembre 2021, le lesioni stradali personali gravi o gravissime sono diventate procedibili solo a querela di parte e si procede d’ufficio soltanto nei casi in cui siano presenti circostanze aggravanti.

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