The car got into a skid and crashed into a tree on a snowy road.

Risarcimento incidente stradale per maltempo: a chi spetta?

Ghiaccio, neve, grandine, piogge intense, allagamenti, vento: in inverno i rischi di incidenti stradali legati al maltempo aumentano. Ma cosa succede in caso di sinistro dovuto agli agenti atmosferici? Vediamo in quali casi è previsto un risarcimento e come (e a chi) richiederlo.

L’assicurazione copre i danni da incidente stradale per maltempo?

I danni da maltempo non rientrano nella copertura base dell’RC Auto, che non include questo tipo di casistica, per cui è necessario prevedere delle clausole accessorie prima di sottoscrivere il contratto.

Questo vale anche per i danni alla vettura da eventi atmosferici: è necessario assicurarsi che la compagnia con cui si sta stipulando l’assicurazione preveda la copertura.

Stessa cosa vale per la polizza “Kasko”, anche qui occorre una garanzia aggiuntiva per gli eventuali danni alla vettura da evento atmosferico: è necessario assicurarsi che la compagnia con cui si sta stipulando l’assicurazione preveda la copertura anche per tali specifiche circostanze.

Danni da sinistro stradale per maltempo: chi è responsabile?

Anche chi non ha una copertura assicurativa specifica per gli incidenti stradali legati ai fenomeni atmosferici, in alcuni casi può richiedere un risarcimento. In che casi, e a chi? Dipende.

I gestori del tratto stradale –i Comuni, Province, Regioni, Stato e Autostrade per l’Italia S.p.A. – hanno il dovere di garantire la sicurezza alla circolazione e l’obbligo di manutenzione, messa in sicurezza e pulizia dei tratti stradali, soprattutto se interessati da neve e ghiaccio, e sono responsabili dei danni provocati da omessa o cattiva conservazione.

Secondo l’articolo 2051 del Codice Civile (Danno cagionato da cosa in custodia) infatti,

ciascuno è responsabile del danno causato a terzi dalle cose che ha in custodia.

Questo a meno che non venga dimostrato dall’assicuratore che si è trattato di un “caso fortuito”, ovvero “un evento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce all’improvviso nell’azione del soggetto”.

Le amministrazioni pubbliche sono quindi responsabili della sorveglianza e della manutenzione delle strade, delle alberature e, in generale, di tutte le strutture presenti sul territorio che potrebbero cagionare danni in seguito al maltempo: se il danno è stato causato da una mancata ottemperanza di questi doveri, è possibile chiedere un risarcimento.

Non sono invece responsabili dei danni causati da un evento inevitabile a causa della sua imprevedibilità.

Cosa succede, ad esempio, nel caso di un’auto che è andata fuori strada per colpa del ghiaccio? Gli Enti responsabili della strada devono assicurarsi che il manto stradale sia privo di ghiaccio, garantendo ad esempio il passaggio di spazzaneve o spargisale. Non sempre, però, possono essere ritenuti responsabili di incidenti legati alla sua presenza sulla strada, in particolare nei casi in cui potesse essere prevista ed evitata prestando maggiore attenzione da parte del conducente.

Quindi non sarà sicuramente facile ottenere il giusto risarcimento danni bonariamente dal gestore del tratto stradale.

Per poter chiedere il risarcimento è fondamentale che il peggioramento delle condizioni meteo fosse prevedibile e l’automobilista deve poter dimostrare che era provvisto di catene o pneumatici da neve, di aver guidato in maniera particolarmente prudente in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche e di non aver violato le norme del Codice della Strada.

All’ente che ha in custodia il tratto stradale spetta invece l’onere di provare che a causare il sinistro sia stato il comportamento del conducente o cause imprevedibili, non immediatamente segnalabili o eliminabili.

Anche in caso di forti piogge e allagamenti la responsabilità può essere a capo degli enti pubblici se la causa è una dimostrata mancata manutenzione della rete idrica e fognaria.

L’articolo 14 del Codice della Strada (“poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”) stabilisce, infatti, che

gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Come abbiamo visto, sul proprietario della strada pubblica grava l’obbligo di custodia delle strade in forza dell’articolo 2051 del Codice Civile. La responsabilità, però, è anche ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito), secondo cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno poiché in questo caso la strada ad esempio dissestata, rappresenta l’insidia che ha causato l’evento dannoso.

Diverso è il caso di incidenti legati alla presenza di forti piogge sul parabrezza: a esser responsabile è il conducente, che secondo l’articolo 141 del Codice della strada deve regolare la velocità del veicolo in presenza di visibilità limitata e che ha l’obbligo di compiere tutte le manovre in condizioni di sicurezza e garantire la tempestiva frenata dell’automobile entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

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Nel caso si disponga di un’assicurazione che copre i danni da fenomeni atmosferici, è possibile indirizzare la richiesta direttamente alla propria compagnia.

In caso contrario, la denuncia di sinistro deve essere rivolta all’ente che ha in gestione il tratto stradale interessato, descrivendo in maniera esatta e puntuale la dinamica dell’evento e i danni subiti dal veicolo.

È fondamentale allegare alla denuncia tutta la documentazione che possa comprovare il nesso causale tra la causa dell’incidente e i danni, oltre alla loro entità, tra cui:

  • Fotografie o video del danno subito e del luogo dell’incidente, avendo cura di includere il maggior numero di dettagli;
  • Perizia dei danni, preventivi e ricevute di pagamento che quantifichino l’ammontare totale dei danni patiti o della loro riparazione;
  • certificato medico che attesti la gravità delle lesioni fisiche;
  • eventuale verbale delle Forze dell’Ordine;
  • eventuali dichiarazioni di testimoni oculari presenti al momento dell’incidente.

Per quanto sopra, sarà fondamentale adempiere alla prova del fatto, fornire la giusta prova delle responsabilità altrui e gestire la questione possibilmente con l’aiuto di un esperto sin da subito, al fine di evitare errori che possono compromettere il risarcimento.

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