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Ufficio Centrale Italiano: cosa fare in caso di incidente stradale con un’auto straniera

In estate, con l’arrivo di tanti turisti sulle nostre strade, ci sono statisticamente più probabilità di imbattersi in un incidente stradale con un veicolo a targa estera.

Ma, al di là del periodo, che ai nostri fini non riveste importanza, sappiamo cosa fare e a chi rivolgerci per richiedere e ottenere il risarcimento danni?

Per gestire i casi di sinistro stradale con un’auto immatricolata all’estero, in Italia è stato previsto un ente specifico, l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) con il compito di occuparsi delle procedure di liquidazione.

Approfondiamo la conoscenza di questo Ufficio, delle sue attività e delle sue aree di intervento nonché delle procedure per il risarcimento dei danni subiti da un autoveicolo estero.

Cos’è l’Ufficio Centrale Italiano

Conosciuto maggiormente con il suo acronimo UCI, l’Ufficio Centrale Italiano è l’organismo a cui la legge italiana ha affidato la gestione delle procedure di risarcimento danni nei casi di incidente stradale avvenuto su strade nazionali e che vede coinvolto un veicolo immatricolato in un paese estero e assicurato presso Compagnie assicuratrici straniere.

L’UCI, fondato nel 1953, nasce per semplificare gli adempimenti e la gestione burocratica in caso di incidente stradale che altrimenti ricadrebbero sul singolo cittadino, al fine di rendere la circolazione internazionale dei veicoli più facile.

Le funzioni dell’UCI sono regolamentate dagli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni, che riconosce all’Ufficio Centrale Italiano il ruolo di ufficio nazionale di assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale, compresi dunque i natanti.

Quando interviene l’Ufficio Centrale italiano

L’UCI interviene nei casi in cui il veicolo straniero, al momento dell’incidente, presenti una targa valida di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo o di Andorra, Serbia e Svizzera.

Nei casi in cui, invece, il veicolo abbia una targa appartenente a un paese non compreso nello Spazio Economico Europeo, ossia Albania, Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran e Ucraina, è necessario che sia munito di carta verde, il certificato di assicurazione internazionale.

Nei casi ancora in cui il veicolo provenga da un paese extracomunitario, affinché l’UCI possa intervenire, è necessario che il veicolo sia provvisto di polizza temporanea di frontiera.

Le attività dell’Ufficio Centrale Italiano

Nel settore assicurativo internazionale, l’UCI svolge importanti attività, tra cui la principale è appunto la gestione e liquidazione dei risarcimenti per i danni subiti a seguito di un sinistro stradale sul territorio italiano, compresi lo Stato del Vaticano e di San Marino. Inoltre:

  • Gestisce la richiesta di risarcimento del danno, in nome e per conto delle imprese aderenti, e redige l’assicurazione frontiera;
  • Assume il titolo di domiciliatario dell’assicurato e della sua impresa di assicurazione;
  • È legittimato a stare in giudizio, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti;
  • È abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia;
  • Individua la compagnia di assicurazioni che gestirà in Italia il sinistro per conto della mandante estera.

Richiesta di risarcimento danni per incidente stradale con un veicolo estero

Dunque, in caso di sinistro stradale, causato nel territorio italiano da un veicolo con targa e assicurazione estere, per richiedere il risarcimento dei danni subiti bisogna rivolgersi all’Ufficio Centrale Italiano.

I dati da fornire all’UCI nella richiesta di risarcimento dei danni sono:

  • Data e luogo dell’ incidente;
  • Nazionalità, targa del veicolo estero;
  • Tipologia, marca e modello del veicolo estero;
  • Descrizione sintetica dell’incidente;
  • Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CAI);
  • Informazioni sull’eventuale autorità intervenuta a seguito dell’incidente;
  • Eventuale nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
  • Eventuali dati del proprietario del veicolo estero (nome, cognome e indirizzo);
  • Eventuale copia della Carta Verde del veicolo estero;
  • Eventuale copia dei documenti forniti dal conducente estero.

Ricevuti i documenti, l’UCI si occuperà, attraverso la società indicata dalla Compagnia assicuratrice estera, di effettuare la perizia per la valutazione dei danni, determinare la responsabilità e quantificare l’offerta oppure motivare il rifiuto per il risarcimento.

Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non consentono di identificare la Compagnia assicuratrice del veicolo estero, sarà compito dell’Ufficio Centrale Italiano effettuare i dovuti accertamenti nel Paese di presunta immatricolazione del veicolo per controllare la possibilità di un suo intervento.

Resta inteso che le tempistiche del risarcimento si allungheranno e che la compagnia mandante estera sarà molto lenta nel comunicare con la compagnia di assicurazioni italiana e pertanto ciò potrà rendere difficoltoso definire pacificamente e velocemente il sinistro.

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