Cosa succede in caso di danni alla barca ormeggiata in porto?
Si ha diritto al risarcimento dei danni e chi lo paga?
Il contratto di ormeggio tutela anche in caso di danni provocati da eventi eccezionali?
L’assicurazione risarcisce anche i danni alla barca ormeggiata in porto?
Cerchiamo di fare chiarezza su questi aspetti, che tuttora presentano lati poco chiari e di consigliare le azioni da intraprendere nel caso in cui dovesse capitare di riscontrare danneggiamenti alla vostra imbarcazione mentre si trova ormeggiata in porto.
Indice
Il contratto di ormeggio
Il contratto di ormeggio si stipula fra il proprietario o possessore dell’imbarcazione che vuole ottenere uno spazio acqueo in un porto o un approdo turistico per il proprio natante e il concessionario gestore del porto.
Questo tipo di contratto, però non è espressamente disciplinato dal diritto civile o dal codice della navigazione, essendo creato ad hoc dalle parti.
Il contratto di ormeggio rappresenta un contratto atipico, detto anche innominato, e dunque secondo quanto dispone l’articolo 1322 c.c.
“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.”
Contratto di deposito o di locazione?
Per poter però comprendere quali sono i diritti e gli obblighi in capo ai contraenti che scaturiscono dalla stipula di un contratto di ormeggio, si rende necessario inquadrare correttamente la disciplina giuridica da applicare in caso di controversia.
Per diverso tempo, la giurisprudenza si è interrogata se far rientrare il contratto di ormeggio nella disciplina del contratto di deposito o in quella del contratto di locazione, con differenze significative in termini di responsabilità del concessionario in caso di furto o danni alla barca ormeggiata.
Si è superato questo scoglio con la Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 1° giugno 2004, n. 10484) che ha stabilito che:
“Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo.
Il suo contenuto può, peraltro, del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinallagmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell’oggetto e del contenuto.”
In sostanza, il contratto di ormeggio va valutato a seconda che comprenda o meno la custodia del mezzo, che il proprietario o possessore dell’imbarcazione danneggiata dovrà provare per poter procedere con la richiesta di risarcimento dei danni.
ATTENZIONE: Essendo una tipologia di contratto che non richiede necessariamente la forma scritta, la prova che l’accordo comprenda la custodia può essere fornita anche attraverso testimoni e può, eventualmente essere tratta da presunzioni, come ad esempio l’erogazione di servizi accessori tipo servizi di controllo o videosorveglianza dell’imbarcazione.
Risarcimento danni alle barche ormeggiate in base alla tipologia di porto
Danni alla barca ormeggiata in porti provati
Se una barca è ormeggiata in un porto privato significa che è in essere un contratto di ormeggio e, dunque, vale il discorso fatto in precedenza.
Precisiamo inoltre che, al di là della presenza o meno dell’obbligazione di custodia dell’imbarcazione, nel caso in cui si riesca a provare che da parte del gestore del porto ci sia stato dolo, il danneggiato ha sempre diritto al risarcimento dei danni subiti.
Danni alla barca ormeggiata in porti pubblici
Se avete subito dei danni alla vostra imbarcazione a seguito di un evento eccezionale come una calamità naturale, mentre questa sostava in uno spazio acqueo pubblico non attrezzato, l’ente pubblico non è tenuto a risarcirvi.
L’unico caso in cui è possibile ottenere un risarcimento danni è se si riesce a dimostrare un dolo oggettivo da parte dell’ente preposto alla gestione della banchina.
Danni alla barca ormeggiata in porti a capitale diffuso
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di porti in concessione demaniale e i concessionari sono obbligati a sottoscrivere polizze assicurative di garanzia in caso di calamità.
In molti casi, inoltre, le strutture di gestione sottoscrivono polizze assicurative che coprono eventuali danni alle barche ormeggiate.
In questa circostanza, non esiste un vero e proprio contratto di ormeggio, perché il proprietario della barca ormeggiata che decide di investire nel posto barca ha un diritto d’uso dell’ormeggio, in qualità di “socio” della società di gestione.
Il diritto al risarcimento gli è riconosciuto solo se viene riscontrato un dolo o colpa grave da parte del porto.
Polizza Corpi
Sappiamo già che le imbarcazioni hanno l’obbligo di assicurazione da responsabilità per danni da circolazione.
Esiste, però, per la navigazione una copertura assicurativa specifica dedicata ai danni di diversa natura che il natante può subire e si chiama Polizza Corpi.
Può essere paragonata alla polizza kasko dell’auto, anche se garantisce una copertura più ampia, intervenendo in diverse situazioni, come ad esempio per i danni da cattivo tempo o altri eventi naturali durante la giacenza in porto.
Essendo la Polizza Corpi un contratto fra privati, è opportuno, in fase di sottoscrizione, studiare nel dettaglio le clausole contenute nel documento.
Ad esempio, per il nostro caso in esame sui danni alla barca ormeggiata, esiste una clausola di rinuncia da parte dell’assicurazione al diritto di rivalsa nei confronti della struttura nella quale si trova l’imbarcazione.
Se questa clausola non viene sottoscritta, in caso di danni imputabili al concessionario del porto, l’assicurazione può rivalersi su quest’ultimo, ma ciò significa per il danneggiato un allungamento dei tempi e una minore certezza dell’ottenimento del risarcimento.