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Risarcimento del terzo trasportato

Il passeggero coinvolto in un incidente stradale ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche quando non è immediatamente chiaro quale conducente abbia causato il sinistro.

Il risarcimento del trasportato è una tutela specifica prevista per chi viaggiava a bordo di un veicolo e ha riportato lesioni o danni a seguito dell’incidente.

Lo Studio Legale Menghetti & partners assiste il terzo trasportato nella richiesta di risarcimento, verificando la documentazione, i referti medici e l’esatta compagnia assicurativa da coinvolgere.

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Cosa prevede la legge

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private prevede una disciplina specifica per il terzo trasportato. In linea generale, salvo il caso fortuito, il danno subito dal passeggero viene richiesto all’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Chi può chiedere il risarcimento

Può agire il passeggero di un’auto, di una moto, di un taxi, di un autobus o di un altro mezzo coinvolto in un sinistro. La tutela riguarda sia le lesioni fisiche sia eventuali danni patrimoniali, come spese mediche o perdita di reddito.

 

Documenti necessari

  • documento di identità e codice fiscale;
  • dati del veicolo su cui si viaggiava;
  • dati assicurativi;
  • verbale o modulo CAI;
  • referti di pronto soccorso;
  • certificati medici successivi;
  • ricevute delle spese sostenute.

Domande frequenti sul risarcimento del trasportato

FAQ Risarcimento del Trasportato

Le risposte alle domande più frequenti sul risarcimento del passeggero,
sulla tutela del terzo trasportato, sulle assicurazioni coinvolte,
sulle lesioni personali e sul danno morale.

Il passeggero ha sempre diritto al risarcimento?

Il passeggero, o terzo trasportato, ha generalmente diritto al risarcimento, a prescindere da chi abbia causato l’incidente.

Il risarcimento viene di regola richiesto alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro.

Restano salve alcune ipotesi particolari previste dall’art. 1227 del Codice Civile. A seconda del comportamento del danneggiato, infatti, possono verificarsi due scenari: la riduzione proporzionale del risarcimento oppure l’esclusione totale dello stesso.

Riduzione del risarcimento – art. 1227, comma 1, c.c.

Il risarcimento può essere diminuito in percentuale se il comportamento colposo del danneggiato ha contribuito a causare l’evento dannoso o ad aggravarne le conseguenze.

Mancato uso dei sistemi di sicurezza: un caso tipico è quello del passeggero o del conducente che subisce lesioni in un incidente stradale mentre non indossava le cinture di sicurezza o il casco. In tali casi, la compagnia può ridurre il risarcimento applicando una percentuale di responsabilità alla vittima, spesso stimata intorno al 30-50%, a seconda del caso concreto.

Attraversamento pedonale imprudente: il pedone investito fuori dalle strisce pedonali, di notte, su una strada non illuminata o mentre guarda lo smartphone, può subire una riduzione del risarcimento per condotta imprudente.

Accettazione consapevole del rischio: salire a bordo di un’auto sapendo che il conducente è palesemente ubriaco o sta partecipando a una gara clandestina può configurare un concorso di colpa, anche se la valutazione dipende sempre dal caso concreto.

Esclusione totale del risarcimento – art. 1227, comma 2, c.c.

Il risarcimento può non essere dovuto quando la condotta del danneggiato interrompe totalmente il rapporto di causa-effetto con l’azione del responsabile.

Danni evitabili con l’ordinaria diligenza: la legge stabilisce che il responsabile non deve risarcire i danni che la vittima avrebbe potuto evitare comportandosi in modo ragionevole e corretto.

Condotta della vittima come caso fortuito: questo principio si applica soprattutto nei casi di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., come cadute su strade comunali o in centri commerciali. Se il pericolo era perfettamente visibile ed evitabile, il comportamento distratto o anomalo del danneggiato può assorbire l’intera responsabilità.

A quale assicurazione deve rivolgersi il trasportato?

Di regola, il trasportato deve rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Questa è la disciplina prevista per il terzo trasportato e consente al passeggero di richiedere il risarcimento senza dover attendere l’accertamento definitivo delle responsabilità tra i conducenti coinvolti.

Il passeggero deve dimostrare chi ha causato l’incidente?

La posizione del trasportato è agevolata rispetto a quella dei conducenti.

Tuttavia, è comunque importante fornire la prova di essere stato trasportato su quel determinato veicolo, documentare il sinistro, le lesioni subite e i danni riportati in generale.

Per questo motivo è utile raccogliere fin da subito documentazione medica, verbali, fotografie, testimonianze e ogni elemento utile alla ricostruzione dell’incidente.

Vale anche per taxi e autobus?

Sì. Il principio può riguardare anche i passeggeri di taxi, autobus o mezzi pubblici.

In questi casi, però, è sempre necessaria una valutazione specifica in base alla dinamica dell’incidente, al mezzo coinvolto, alla documentazione disponibile e al tipo di danno subito dal passeggero.

Posso chiedere anche il danno morale?

Sì. Il passeggero può chiedere anche il danno morale, se ne ricorrono i presupposti.

È necessario che il danno sia correttamente documentato e collegato all’incidente stradale, anche attraverso certificazioni mediche, valutazioni medico-legali e ulteriori elementi utili a dimostrare le conseguenze personali subite.

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