Incidente con veicolo non assicurato o fuggito_come ottenere il risarcimento

Incidente con veicolo non assicurato o fuggito

Quando un incidente è causato da un veicolo non assicurato o da un veicolo che fugge senza essere identificato, il danneggiato può trovarsi in una situazione complessa.

Tuttavia, in determinati casi, è possibile ottenere tutela attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Lo Studio Legale Menghetti & partners assiste il danneggiato nella verifica dei requisiti, nella raccolta delle prove e nella presentazione della richiesta all’impresa designata.

Incidente con veicolo non assicurato o fuggito

Quando interviene il Fondo di Garanzia

Quando interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?

Per accedere all’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il danneggiato deve provare rigorosamente il sinistro, la sua dinamica, i danni subiti e la riconducibilità dell’evento alla condotta del veicolo responsabile.

In particolare, nel caso di un veicolo non identificato, spetta al danneggiato dimostrare:

  • le modalità con cui si è verificato il sinistro;
  • la responsabilità, esclusiva o concorrente, del conducente dell’altro veicolo;
  • l’impossibilità di identificare il mezzo responsabile.

Il verbale delle autorità intervenute rappresenta un elemento probatorio particolarmente rilevante, soprattutto quando contiene dichiarazioni testimoniali raccolte nell’immediatezza dei fatti, rilievi, fotografie e indicazioni sulla dinamica. Tuttavia, non è indispensabile che le autorità formulino un accertamento definitivo e inequivocabile delle responsabilità.

La prova può essere fornita anche attraverso testimonianze, registrazioni video, fotografie, documentazione medica e ulteriori elementi presuntivi.

In mancanza di una documentazione sufficientemente chiara, l’Impresa Designata potrebbe respingere la richiesta in sede stragiudiziale, rendendo necessario instaurare un giudizio per dimostrare i fatti e le responsabilità.

Il Fondo può intervenire esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Caso A: veicolo o natante non identificato

Il Fondo interviene quando il sinistro è stato causato da un veicolo o natante rimasto sconosciuto, come nel caso del cosiddetto pirata della strada.

Cosa risarcisce: i danni alla persona sono risarcibili, previa prova della dinamica e della responsabilità, entro i massimali di legge e tenendo conto dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato.

Danni alle cose, all’auto o agli oggetti: vengono risarciti soltanto quando il danneggiato abbia riportato gravi lesioni alla persona, ossia un’invalidità permanente superiore al 9%.

Franchigia: per i danni alle cose si applica una franchigia di € 500,00, che rimane a carico del danneggiato.

Caso B: veicolo o natante non assicurato

Il Fondo interviene quando il veicolo responsabile è stato identificato, ma risulta privo di una regolare copertura assicurativa R.C. Auto al momento del sinistro.

Cosa risarcisce: sia i danni alla persona sia i danni alle cose.

Franchigia: per i sinistri verificatisi dal 24 novembre 2007 non viene applicata alcuna franchigia. I danni vengono risarciti entro i massimali di legge, ferma restando la necessità di provare la responsabilità e l’entità del pregiudizio subito.

Caso C: veicolo o natante assicurato con una compagnia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa

Il Fondo interviene quando il veicolo responsabile è assicurato con un’impresa che, al momento del sinistro o successivamente, venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a una procedura equivalente di insolvenza.

Cosa risarcisce: sia i danni alla persona sia i danni alle cose, entro i massimali di legge.

L’intervento non riguarda esclusivamente le compagnie con sede legale in Italia. È tuttavia necessario distinguere in base alle modalità con cui l’impresa estera opera e alle caratteristiche del sinistro.

Compagnie estere operanti in Italia

Le compagnie con sede in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo che intendono esercitare l’assicurazione R.C. Auto in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, devono aderire al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e all’Ufficio Centrale Italiano. In caso di insolvenza trovano applicazione i meccanismi nazionali ed europei di tutela.

Veicolo con targa straniera

Quando il sinistro avviene in Italia ed è causato da un veicolo immatricolato all’estero, la gestione della richiesta rientra generalmente nelle competenze dell’U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano, secondo le regole del sistema internazionale della Carta Verde.

In caso di insolvenza della compagnia estera, occorre valutare:

  • il luogo in cui è avvenuto il sinistro;
  • lo Stato di immatricolazione del veicolo;
  • lo Stato di residenza del danneggiato;
  • lo Stato di origine della compagnia;
  • l’eventuale operatività dell’impresa in Italia;
  • la procedura di insolvenza concretamente avviata.

La richiesta potrà quindi dover essere indirizzata all’U.C.I., al Fondo italiano, all’Organismo di Indennizzo o al competente organismo estero, in base al caso concreto.

Caso D: veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario

Il Fondo interviene quando il mezzo che ha causato il sinistro è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, come nel caso di un veicolo rubato.

L’intervento del Fondo decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità di pubblica sicurezza.

Cosa risarcisce: i danni alla persona e i danni alle cose subiti dai terzi trasportati e dagli altri soggetti estranei alla sottrazione del veicolo.

Il risarcimento non spetta all’autore del furto o agli eventuali compartecipi responsabili della circolazione illecita del mezzo.

Caso D-bis: veicolo spedito in Italia da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo

Il Fondo interviene quando il sinistro è causato da un veicolo non assicurato, spedito nel territorio della Repubblica italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, e l’incidente avviene nel periodo compreso tra la data di accettazione della consegna del veicolo e la scadenza dei successivi trenta giorni.

Cosa risarcisce: sia i danni alla persona sia i danni alle cose.

Caso D-ter: veicolo estero con targa non corrispondente

Il Fondo interviene quando il sinistro è causato da un veicolo immatricolato all’estero che circola in Italia con una targa non corrispondente o non più corrispondente al veicolo stesso.

La fattispecie può comprendere, a seconda delle circostanze, l’utilizzo di una targa contraffatta, alterata o appartenente a un altro veicolo.

Cosa risarcisce: sia i danni alla persona sia i danni alle cose.

Massimali di risarcimento

Il Fondo di Garanzia non risarcisce importi illimitati. Il suo intervento è circoscritto ai massimali minimi di legge vigenti al momento del sinistro.

Attualmente, i massimali applicabili per ciascun sinistro sono:

  • € 6.450.000,00 per i danni alle persone, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati;
  • € 1.300.000,00 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei beni danneggiati.

Quando sono presenti più danneggiati, tali importi rappresentano il limite complessivo disponibile per il singolo sinistro.

Prove decisive

Nei casi di veicolo pirata è fondamentale dimostrare che il sinistro è realmente avvenuto, individuare testimoni e fare intervenire le autorità sul luogo dell’evento, al fine di provare correttamente i fatti sostenuti. Perché il fondo gestendo soldi pubblici non pagherà mai, nella fase stragiudiziale, se non vengono fornite le giuste prove, ma sarà necessario ricorrere in giudizio per l’istruttoria del caso.

Domande frequenti sugli incidenti con veicoli non assicurati

Cosa succede se la compagnia del responsabile fallisce ed è un’assicurazione estera?

Sono previsti specifici meccanismi di tutela, ma il soggetto competente varia in base alla situazione concreta.

Se la compagnia estera commercializzava polizze in Italia, anche online e in regime di libera prestazione di servizi, in caso di insolvenza o liquidazione possono operare i meccanismi previsti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se, invece, l’incidente è avvenuto in Italia ed è stato causato da un veicolo con targa straniera, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano, nei casi rientranti nella sua competenza.

Esempio: il caso della compagnia bulgara DallBogg: Life and Health

Il caso della compagnia bulgara DallBogg: Life and Health rappresenta un esempio particolarmente attuale.

A seguito del provvedimento della Financial Supervision Commission bulgara del 9 giugno 2026, con il quale è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa di DallBogg, si è creata molta confusione in merito alla gestione delle polizze e dei sinistri.

La revoca dell’autorizzazione, tuttavia, non incide sulla validità delle polizze già stipulate, che rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. Allo stato attuale, DallBogg continua quindi a essere responsabile della gestione dei sinistri e del pagamento dei risarcimenti dovuti.

La sola revoca dell’autorizzazione non costituisce, di per sé, il presupposto per l’intervento del Fondo di Garanzia italiano. Quest’ultimo potrà intervenire soltanto in caso di formale assoggettamento della compagnia a una procedura di insolvenza o liquidazione.

Cosa succederà in futuro per i sinistri DallBogg?

Qualora non fosse possibile risanare la situazione e l’autorità bulgara certificasse formalmente lo stato di insolvenza o avviasse una procedura di liquidazione, troverebbero applicazione i meccanismi di tutela previsti dalla normativa europea per le insolvenze transfrontaliere.

La gestione dei sinistri e i rapporti tra il Fondo italiano e il competente Fondo di garanzia bulgaro dipenderanno dalla procedura formalmente adottata e dalle disposizioni applicabili al singolo caso.

Se vengo investito da un pirata della strada, il Fondo mi paga i danni all’auto?

Se ci sono soltanto danni materiali: no. Se il veicolo responsabile rimane del tutto sconosciuto, il Fondo non risarcisce i danni all’auto o alle altre cose.

Se ci sono gravi lesioni fisiche: sì. Se il danneggiato riporta lesioni gravi, con un’invalidità permanente superiore al 9%, il Fondo risarcisce sia i danni alla persona sia quelli materiali subiti dall’auto, applicando però una franchigia di € 500,00 sul danno alle cose.

Quanto tempo ci vuole per essere risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?

I termini previsti per la formulazione dell’offerta di risarcimento decorrono dalla data di ricezione della richiesta completa.

60 giorni: per i soli danni alle cose, come nel caso di un’auto danneggiata da un veicolo identificato ma non assicurato.

90 giorni: per i danni alla persona, comprese le lesioni fisiche e il decesso.

Nota: se la documentazione è incompleta, l’Impresa Designata può richiedere le necessarie integrazioni, con conseguenze sul decorso dei termini.

Devo fare necessariamente denuncia ai Carabinieri se il veicolo scappa?

Non è sempre obbligatorio, ma è fortemente raccomandato.

Per ottenere il risarcimento in caso di veicolo non identificato, il danneggiato deve dimostrare la dinamica dell’incidente e la fuga del responsabile.

L’intervento delle autorità sul luogo del sinistro e le dichiarazioni testimoniali raccolte nell’immediatezza dei fatti possono costituire elementi di prova particolarmente importanti.

Cosa succede se vengo tamponato da un’auto non assicurata?

In questo caso, il veicolo responsabile è identificato, perché se ne conosce la targa, ma risulta privo di copertura assicurativa.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada interviene risarcendo sia i danni fisici sia i danni materiali subiti dall’auto, senza applicare alcuna franchigia.

La pratica viene gestita dall’Impresa Designata competente per la regione in cui è avvenuto l’incidente.

Posso chiedere il risarcimento direttamente alla Consap?

No. Anche se il Fondo è gestito da Consap, la richiesta di risarcimento non deve essere inviata esclusivamente a quest’ultima.

La domanda deve essere trasmessa sia alla compagnia assicurativa individuata come Impresa Designata, competente per la regione in cui è avvenuto l’incidente, sia a Consap, secondo le modalità indicate nella relativa modulistica.

La richiesta può essere inviata mediante PEC agli indirizzi ufficiali dell’Impresa Designata e di Consap.

Chi paga se vengo tamponato da un’auto rubata?

Il Fondo di Garanzia risarcisce i danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

Sono risarcibili sia i danni alla persona sia i danni alle cose, senza che sia necessario il verificarsi di gravi lesioni fisiche.

L’intervento del Fondo decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità di pubblica sicurezza, momento dal quale perde efficacia la copertura assicurativa del veicolo.

Ci sono limiti massimi agli importi che il Fondo può pagare?

Sì. Il Fondo risarcisce i danni entro i limiti dei massimali minimi di legge applicabili al momento del sinistro.

Attualmente, i limiti massimi risarcibili per ciascun incidente sono:

  • € 6.450.000,00 complessivi per i danni alle persone;
  • € 1.300.000,00 complessivi per i danni alle cose.
È necessario chiamare le autorità di Polizia al momento del sinistro?

Sì, è fortemente consigliabile, soprattutto ai fini della prova del fatto.

Questo vale in particolare nei casi in cui il sinistro sia stato causato da un veicolo pirata o non identificato.

L’intervento delle autorità consente di documentare la dinamica, raccogliere dichiarazioni, individuare eventuali testimoni e cristallizzare lo stato dei luoghi nell’immediatezza dell’incidente.

Posso essere assistito nella richiesta al Fondo?

Sì. L’assistenza legale può essere utile per evitare errori nella presentazione della domanda, individuare correttamente l’Impresa Designata competente e predisporre tutta la documentazione necessaria per ottenere il risarcimento.

Un avvocato può inoltre verificare la corretta applicazione della procedura, monitorare i termini, gestire i rapporti con Consap e con l’Impresa Designata e contestare eventuali dinieghi o offerte non congrue.

Hai avuto un incidente con un veicolo non assicurato o non identificato?

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