Quando un incidente è causato da un veicolo non assicurato o da un veicolo che fugge senza essere identificato, il danneggiato può trovarsi in una situazione complessa.
Tuttavia, in determinati casi, è possibile ottenere tutela attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Lo Studio Legale Menghetti & partners assiste il danneggiato nella verifica dei requisiti, nella raccolta delle prove e nella presentazione della richiesta all’impresa designata.
Per accedere all’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il danneggiato deve provare rigorosamente il sinistro, la sua dinamica, i danni subiti e la riconducibilità dell’evento alla condotta del veicolo responsabile.
In particolare, nel caso di un veicolo non identificato, spetta al danneggiato dimostrare:
Il verbale delle autorità intervenute rappresenta un elemento probatorio particolarmente rilevante, soprattutto quando contiene dichiarazioni testimoniali raccolte nell’immediatezza dei fatti, rilievi, fotografie e indicazioni sulla dinamica. Tuttavia, non è indispensabile che le autorità formulino un accertamento definitivo e inequivocabile delle responsabilità.
La prova può essere fornita anche attraverso testimonianze, registrazioni video, fotografie, documentazione medica e ulteriori elementi presuntivi.
In mancanza di una documentazione sufficientemente chiara, l’Impresa Designata potrebbe respingere la richiesta in sede stragiudiziale, rendendo necessario instaurare un giudizio per dimostrare i fatti e le responsabilità.
Il Fondo può intervenire esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Il Fondo interviene quando il sinistro è stato causato da un veicolo o natante rimasto sconosciuto, come nel caso del cosiddetto pirata della strada.
Cosa risarcisce: i danni alla persona sono risarcibili, previa prova della dinamica e della responsabilità, entro i massimali di legge e tenendo conto dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato.
Danni alle cose, all’auto o agli oggetti: vengono risarciti soltanto quando il danneggiato abbia riportato gravi lesioni alla persona, ossia un’invalidità permanente superiore al 9%.
Franchigia: per i danni alle cose si applica una franchigia di € 500,00, che rimane a carico del danneggiato.
Il Fondo interviene quando il veicolo responsabile è stato identificato, ma risulta privo di una regolare copertura assicurativa R.C. Auto al momento del sinistro.
Cosa risarcisce: sia i danni alla persona sia i danni alle cose.
Franchigia: per i sinistri verificatisi dal 24 novembre 2007 non viene applicata alcuna franchigia. I danni vengono risarciti entro i massimali di legge, ferma restando la necessità di provare la responsabilità e l’entità del pregiudizio subito.
Il Fondo interviene quando il veicolo responsabile è assicurato con un’impresa che, al momento del sinistro o successivamente, venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a una procedura equivalente di insolvenza.
Cosa risarcisce: sia i danni alla persona sia i danni alle cose, entro i massimali di legge.
L’intervento non riguarda esclusivamente le compagnie con sede legale in Italia. È tuttavia necessario distinguere in base alle modalità con cui l’impresa estera opera e alle caratteristiche del sinistro.
Le compagnie con sede in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo che intendono esercitare l’assicurazione R.C. Auto in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, devono aderire al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e all’Ufficio Centrale Italiano. In caso di insolvenza trovano applicazione i meccanismi nazionali ed europei di tutela.
Quando il sinistro avviene in Italia ed è causato da un veicolo immatricolato all’estero, la gestione della richiesta rientra generalmente nelle competenze dell’U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano, secondo le regole del sistema internazionale della Carta Verde.
In caso di insolvenza della compagnia estera, occorre valutare:
La richiesta potrà quindi dover essere indirizzata all’U.C.I., al Fondo italiano, all’Organismo di Indennizzo o al competente organismo estero, in base al caso concreto.
Il Fondo interviene quando il mezzo che ha causato il sinistro è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, come nel caso di un veicolo rubato.
L’intervento del Fondo decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
Cosa risarcisce: i danni alla persona e i danni alle cose subiti dai terzi trasportati e dagli altri soggetti estranei alla sottrazione del veicolo.
Il risarcimento non spetta all’autore del furto o agli eventuali compartecipi responsabili della circolazione illecita del mezzo.
Il Fondo interviene quando il sinistro è causato da un veicolo non assicurato, spedito nel territorio della Repubblica italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, e l’incidente avviene nel periodo compreso tra la data di accettazione della consegna del veicolo e la scadenza dei successivi trenta giorni.
Cosa risarcisce: sia i danni alla persona sia i danni alle cose.
Il Fondo interviene quando il sinistro è causato da un veicolo immatricolato all’estero che circola in Italia con una targa non corrispondente o non più corrispondente al veicolo stesso.
La fattispecie può comprendere, a seconda delle circostanze, l’utilizzo di una targa contraffatta, alterata o appartenente a un altro veicolo.
Cosa risarcisce: sia i danni alla persona sia i danni alle cose.
Il Fondo di Garanzia non risarcisce importi illimitati. Il suo intervento è circoscritto ai massimali minimi di legge vigenti al momento del sinistro.
Attualmente, i massimali applicabili per ciascun sinistro sono:
Quando sono presenti più danneggiati, tali importi rappresentano il limite complessivo disponibile per il singolo sinistro.
Nei casi di veicolo pirata è fondamentale dimostrare che il sinistro è realmente avvenuto, individuare testimoni e fare intervenire le autorità sul luogo dell’evento, al fine di provare correttamente i fatti sostenuti. Perché il fondo gestendo soldi pubblici non pagherà mai, nella fase stragiudiziale, se non vengono fornite le giuste prove, ma sarà necessario ricorrere in giudizio per l’istruttoria del caso.
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