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Incidente stradale mortale: risarcimento ai familiari della vittima

Un incidente stradale mortale produce conseguenze umane e giuridiche estremamente delicate, che purtroppo sconvolgono la vita dei prossimi congiunti influenzandone in alcuni casi il tenore di vita.

I familiari della vittima possono avere diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, del danno patrimoniale e delle spese sostenute in conseguenza del decesso.

Lo Studio Legale Menghetti & partners assiste i familiari della vittima nella gestione della richiesta risarcitoria e nel coordinamento con eventuali profili penali collegati all’omicidio stradale.

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Danno da perdita del congiunto

Il danno da perdita del rapporto parentale riguarda la sofferenza e lo sconvolgimento della vita familiare conseguenti alla morte della persona cara. Può spettare, in base al caso concreto, al coniuge, ai figli, ai genitori,  ai fratelli, ai nonni e altri familiari che dimostrino un legame effettivo.

Danno riflesso ai prossimi congiunti

Il danno “riflesso” e il danno iure proprio subito dai prossimi congiunti rientrano, nell’ambito della responsabilità civile italiana, tra i danni risarcibili.

 

Premessa concettuale

Nella prassi forense, l’espressione “danno riflesso” viene spesso utilizzata per indicare i pregiudizi subiti dai prossimi congiunti in conseguenza della morte o della grave lesione di un soggetto, definito vittima primaria.

Sul piano dogmatico, tuttavia, il danno risarcibile in favore dei congiunti è più correttamente qualificato come danno diretto iure proprio, e non come danno meramente “riflesso”. Esso, infatti, incide su interessi propri del congiunto, quali l’integrità della sfera affettiva e relazionale, l’equilibrio delle abitudini di vita, la sofferenza interiore e l’eventuale perdita di utilità economiche, pur derivando causalmente dall’illecito che ha colpito la vittima primaria.

Tale precisazione non ha una valenza esclusivamente terminologica, poiché incide sull’autonomia della pretesa risarcitoria, sulla legittimazione ad agire, sull’onere della prova, sulla prescrizione, sul riparto del risarcimento e sui relativi criteri di liquidazione.

 

Principali fonti normative  – Responsabilità extracontrattuale
  • Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito: costituisce la clausola generale della responsabilità extracontrattuale.
  • Art. 2059 c.c. – Danno non patrimoniale: disciplina la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata.
  • Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni: richiama, anche in materia di responsabilità extracontrattuale, i criteri previsti dagli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
  • Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno: comprende il danno emergente e il lucro cessante, purché costituiscano conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
  • Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno: consente al giudice di procedere alla liquidazione equitativa quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
  • Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del danneggiato: disciplina la riduzione o l’esclusione del risarcimento in presenza di una condotta colposa del danneggiato. La disposizione può assumere rilievo anche con riferimento alla condotta della vittima primaria, con conseguenze sulle pretese iure proprio dei congiunti secondo le regole della causalità e dell’imputazione del danno.

 

 

Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in caso di decesso

Il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta la principale voce risarcitoria nelle ipotesi di morte della vittima primaria.

Si tratta di un danno unitario, che può tuttavia essere articolato, per esigenze descrittive e motivazionali, nelle seguenti componenti:

  • pregiudizio dinamico-relazionale, consistente nella definitiva perdita della relazione affettiva, nell’alterazione delle abitudini e dell’assetto di vita e nella compromissione della dimensione familiare e relazionale;
  • sofferenza interiore, tradizionalmente definita danno morale soggettivo, comprendente il dolore, lo sconvolgimento emotivo e il patema d’animo conseguenti alla perdita del congiunto.

Ai fini della liquidazione, i sistemi tabellari più evoluti, come le Tabelle di Milano e le tabelle nazionali ove applicabili, tendono a individuare un valore complessivo che ricomprende entrambe le componenti.

Resta comunque possibile una personalizzazione dell’importo, purché fondata su specifiche circostanze del caso concreto e adeguatamente motivata, senza duplicare voci di danno già comprese nella liquidazione complessiva.

 

Danno non patrimoniale del congiunto in caso di lesioni gravi

Quando la vittima primaria sopravvive, ma riporta conseguenze invalidanti particolarmente gravi, anche i suoi congiunti possono subire un danno risarcibile iure proprio.

In tali ipotesi, possono essere richiesti:

  • il danno da lesione del rapporto parentale, consistente non nella definitiva perdita della relazione, ma nella sua compromissione significativa, stabile e duratura;
  • la sofferenza interiore derivante dalle condizioni della vittima primaria;
  • il pregiudizio dinamico-relazionale, connesso alle modificazioni delle abitudini, dell’organizzazione familiare e del progetto di vita del congiunto.

Anche in questo caso, le diverse componenti devono essere descritte e provate, ma tendono a essere considerate unitariamente ai fini della liquidazione, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

Il danno del congiunto deve essere distinto sia dal danno direttamente subito dalla vittima primaria sia dalle eventuali pretese patrimoniali derivanti dall’attività di assistenza e accudimento.

 

Danno morale del congiunto

Uno degli aspetti più delicati riguarda la qualificazione della sofferenza morale del congiunto e, in particolare, la possibilità di considerarla:

  • una componente interna del complessivo danno non patrimoniale;
  • una voce autonoma, suscettibile di separata liquidazione.

L’impostazione maggioritaria tende a ricondurre la sofferenza interiore all’interno dell’unitaria categoria del danno non patrimoniale, pur mantenendola distinta, sul piano descrittivo e probatorio, dal pregiudizio dinamico-relazionale.

Le singole componenti devono quindi essere specificamente allegate e valutate, ma la liquidazione avviene generalmente in maniera complessiva, evitando la duplicazione di poste risarcitorie riferite al medesimo pregiudizio.

 

Profili patrimoniali iure proprio dei congiunti

I danni patrimoniali subiti direttamente dai congiunti sono talvolta trascurati nella prassi, ma possono assumere notevole rilevanza.

Quando adeguatamente provati, devono essere risarciti secondo i criteri previsti dagli artt. 1223 e seguenti del Codice civile.

Possono rientrare nel danno emergente:

  • le spese funerarie;
  • le spese mediche e assistenziali;
  • i costi sostenuti per l’adattamento dell’abitazione;
  • le spese di trasporto;
  • i costi per il supporto psicologico, quando documentati e causalmente collegati all’illecito;
  • le ulteriori spese rese necessarie dalle condizioni della vittima primaria.

Può inoltre configurarsi un lucro cessante del congiunto, consistente:

  • nella perdita delle contribuzioni economiche stabili e prevedibili che la vittima deceduta avrebbe continuato a fornire;
  • nella perdita o riduzione della capacità di guadagno del familiare che, a causa delle gravi condizioni della vittima sopravvissuta, sia costretto a diminuire, interrompere o modificare la propria attività lavorativa.

La risarcibilità di tali pregiudizi richiede una prova adeguata dell’effettiva perdita economica, del nesso causale con l’illecito e della ragionevole prevedibilità degli apporti economici venuti meno.

 

Danno derivante dall’attività di cura e assistenza

Il cosiddetto danno da attività di cura, o caregiving, riguarda l’assistenza continuativa prestata dal familiare in favore di una persona non autosufficiente, gravemente malata o con disabilità.

La relativa pretesa risarcitoria può essere ricostruita:

  • come danno emergente, quando corrisponde al costo necessario per ricorrere a un’assistenza professionale o sostitutiva;
  • come pregiudizio economico derivante dal sacrificio lavorativo del familiare, quando l’attività di assistenza comporta la riduzione o la perdita di redditi;
  • come conseguenza non patrimoniale, qualora determini un’effettiva e significativa compromissione delle abitudini e dell’organizzazione di vita del congiunto.

L’inquadramento del sacrificio personale e del tempo dedicato all’assistenza è più complesso e richiede particolare attenzione, sia per evitare duplicazioni con le componenti non patrimoniali già riconosciute sia per accertare rigorosamente il nesso causale e la concreta quantificazione del danno.

Omicidio stradale e responsabilità

L’art. 589-bis del Codice Penale disciplina l’omicidio stradale, cioè la morte causata per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Sul piano civilistico, i familiari possono agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Documenti utili

  • Certificato di morte;
  • Verbali e atti relativi al sinistro;
  • Documenti che provano il rapporto familiare;
  • Spese funerarie;
  • Documentazione reddituale;
  • Eventuali atti del procedimento penale.
  • Documentazione medica, comprovante una particolare sofferenza psichica

 

 

 

Domande frequenti sugli incidenti stradali mortali

Chi può chiedere il risarcimento dopo un incidente mortale?

In genere possono chiedere il risarcimento i parenti che ritengono di aver subito un danno documentabile a seguito del decesso della vittima.

Più precisamente, possono agire i familiari della persona deceduta, in base al rapporto con la vittima e alla prova del danno subito.

Familiari strettissimi:

  • coniuge o parte dell’unione civile;
  • convivente more uxorio stabile;
  • figli;
  • genitori;
  • fratelli e sorelle;
  • nonni.

Altri soggetti possono essere risarciti, ma devono dimostrare con prove concrete, come testimoni, fotografie, frequentazioni continue, elargizioni periodiche o altra documentazione utile, l’esistenza di un rapporto solido e duraturo con la vittima.

Altri familiari e terzi:

  • nipoti;
  • zii e cognati;
  • altre persone non legate da parentela che vivevano con la vittima o la accudivano;
  • convivente more uxorio;
  • creditore, se documenta il proprio credito.
Che cos’è il danno da perdita del congiunto?

Il danno da perdita del congiunto è il danno legato alla perdita del rapporto familiare e alla sofferenza conseguente al decesso della persona cara.

Riguarda il dolore, il vuoto affettivo, la perdita della relazione familiare e le conseguenze personali subite dai familiari superstiti.

Il procedimento penale blocca il risarcimento civile?

Non necessariamente. Il procedimento penale e la richiesta di risarcimento civile possono seguire percorsi distinti, pur essendo collegati.

Le valutazioni penali riguardano la responsabilità del conducente sotto il profilo del reato, mentre la richiesta risarcitoria riguarda il danno subito dai familiari della vittima.

È comunque importante monitorare il procedimento penale, perché gli atti e le risultanze investigative possono essere rilevanti anche ai fini della tutela civile e risarcitoria.

Quanto può essere risarcito alla famiglia?

L’importo del risarcimento dipende da diversi fattori, tra cui l’età della vittima, il rapporto familiare, la convivenza, l’intensità del legame, l’eventuale presenza di danni patrimoniali e tutte le altre circostanze del caso concreto.

La quantificazione richiede una valutazione specifica, basata sulla documentazione disponibile, sulle prove del rapporto affettivo e sulle conseguenze economiche e personali subite dai familiari.

Serve un avvocato in questi casi?

Sì. Nei casi di incidente mortale, la quantificazione del danno e la gestione del sinistro con le assicurazioni richiedono competenza specifica.

È inoltre necessario valutare il procedimento penale, l’eventuale procedimento civile, le prove disponibili, le consulenze tecniche, la documentazione familiare e patrimoniale e tutte le voci di danno risarcibili.

Chi viene risarcito se la vittima non era sposata ma conviveva?

La moglie e la convivente stabile hanno pari dignità sotto il profilo della tutela risarcitoria, se viene dimostrata la stabilità del rapporto.

Il convivente di fatto, o convivente more uxorio, può avere lo stesso diritto al risarcimento del coniuge sposato, purché venga provato il legame stabile, duraturo e affettivamente significativo con la vittima.

Cosa fa lo Studio Legale in caso di incidente mortale?

Lo Studio si occupa di raccogliere, predisporre e produrre tutta la documentazione e gli elementi di prova necessari a dimostrare sia il diritto al risarcimento del danno sia la corretta quantificazione dello stesso, con l’obiettivo di ottenere il massimo ristoro previsto dalla legge.

A titolo esemplificativo, l’attività comprende:

  • acquisizione della documentazione idonea a dimostrare la stabilità e l’intensità del legame affettivo con il defunto, come stato di famiglia storico, certificazioni anagrafiche, conti correnti cointestati e altra documentazione utile;
  • raccolta della documentazione medica attestante le conseguenze psicofisiche e lo stato di sofferenza patiti dal congiunto superstite;
  • acquisizione di documentazione fotografica e di ogni altro elemento utile a comprovare il rapporto affettivo con il de cuius;
  • predisposizione e invio della formale messa in mora nei confronti della compagnia di assicurazione e degli eventuali responsabili;
  • gestione della fase stragiudiziale e conduzione delle trattative con la compagnia di assicurazione, finalizzate al conseguimento del giusto risarcimento;
  • accesso e monitoraggio del procedimento penale, con analisi degli atti e delle risultanze investigative rilevanti ai fini della tutela risarcitoria;
  • conferimento di incarichi a consulenti tecnici per ricostruzioni cinematiche della dinamica del sinistro, ove necessario;
  • nomina di consulenti medico-legali per la valutazione e la quantificazione del danno;
  • calcolo e quantificazione di tutte le voci di danno risarcibili, sia iure proprio sia iure hereditatis, secondo i più aggiornati criteri giurisprudenziali;
  • assistenza negli adempimenti relativi ai minori aventi diritto al risarcimento, con predisposizione e deposito del ricorso al Giudice Tutelare per l’autorizzazione alla riscossione delle somme spettanti e al compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  • gestione dei rapporti con il Giudice Tutelare fino all’ottenimento del provvedimento autorizzativo e assistenza nelle successive attività necessarie per la liquidazione e la corretta amministrazione delle somme riconosciute al minore.
Possono chiedere il risarcimento anche i fratelli non conviventi?

Assolutamente sì. La mancata convivenza non cancella il legame familiare né l’intensità del dolore per la perdita.

In questi casi è importante dimostrare la costanza del rapporto, la frequentazione, il legame affettivo e la concreta vicinanza tra fratelli o sorelle.

La valutazione del legame consente di richiedere il risarcimento previsto dalle tabelle e dai criteri applicabili al caso concreto.

Se i genitori sono divorziati, il risarcimento per la perdita del figlio cambia?

Ogni genitore ha un diritto di credito autonomo e indipendente rispetto all’altro.

La separazione, il divorzio o la diversa situazione personale dei genitori non escludono automaticamente il diritto al risarcimento per la perdita del figlio.

La condotta o la lontananza passata di un genitore non comportano di per sé una penalizzazione automatica, ma occorre valutare il vincolo affettivo, la relazione concreta e le prove disponibili.

Quanto tempo ci vuole per incassare il risarcimento?

In via stragiudiziale: se il danno è di grave entità, come nel caso di lesioni gravissime o decesso di un prossimo congiunto, tra proposte, offerte e accordo può trascorrere un periodo compreso mediamente tra 8 e 18 mesi.

In via giudiziale: se la compagnia nega la responsabilità o formula offerte irrisorie, può essere necessario avviare una causa in Tribunale. Un giudizio di primo grado può durare mediamente dai 2 ai 4 anni.

Se invece il problema riguarda soltanto il quantum, cioè la differenza tra la proposta della compagnia e la richiesta di parte, si può procedere con un ATP, Accertamento Tecnico Preventivo, che generalmente è più veloce e può avere una durata media tra 8 e 12 mesi.

È possibile ottenere un anticipo di denaro prima della fine della causa?

Sì. In presenza di gravi difficoltà economiche della famiglia, di evidente responsabilità della controparte e di danni gravissimi, è possibile richiedere un anticipo all’assicurazione.

Nel corso del giudizio può inoltre essere richiesta un’ordinanza provvisionale, cioè una somma parziale erogata prima della decisione definitiva.

Questa somma può servire a sostenere la famiglia nelle spese più urgenti e nelle necessità immediate collegate alle conseguenze dell’incidente.

Come si calcola la perdita dello stipendio del defunto per la famiglia?

La perdita dello stipendio del defunto rientra nel cosiddetto lucro cessante, cioè il reddito che la vittima avrebbe presumibilmente percepito nel corso della propria vita lavorativa.

Il calcolo viene effettuato attraverso criteri tecnici e calcoli attuariali, tenendo conto dell’età della vittima, del reddito percepito, della prospettiva lavorativa e dell’aspettativa di vita.

Al reddito futuro viene sottratta la quota che il defunto avrebbe destinato a sé stesso, mentre la parte restante può essere considerata a favore dei familiari superstiti, secondo le specifiche circostanze del caso concreto.

Cosa succede se il parente è morto dopo diversi giorni di agonia?

In questi casi può configurarsi un duplice risarcimento.

Oltre al danno per la perdita del rapporto parentale subito dai familiari, può essere richiesto anche il danno subito direttamente dalla vittima prima del decesso, come il danno biologico terminale e il danno catastrofale.

Questo risarcimento entra nel patrimonio ereditario della vittima e viene liquidato agli eredi secondo le quote di successione.

Se il parente era trasportato su un’auto senza assicurazione, viene risarcito?

Il terzo trasportato è una figura particolarmente tutelata dalla legge, a prescindere dalle responsabilità nella dinamica del sinistro.

Se il passeggero era a bordo di un veicolo senza assicurazione, può essere attivata la procedura contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere la copertura dei danni.

Occorre tuttavia valutare se il trasportato fosse consapevole dell’assenza di copertura assicurativa e avesse accettato il rischio, circostanza che potrebbe essere utilizzata dalla compagnia o dal Fondo per contestare o ridurre il risarcimento.

Cosa rischia a livello penale il conducente che ha causato l’incidente?

Il conducente responsabile può rispondere del reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589-bis c.p.

La pena può andare da 2 a 7 anni di reclusione e può aumentare in presenza di aggravanti, come guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nei casi più gravi sono previste anche sanzioni accessorie, tra cui la revoca della patente di guida e ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Quanto costa avviare la pratica di risarcimento con lo Studio?

Il primo colloquio preliminare è gratuito.

Per l’avvio della pratica viene fornito un preventivo di spesa chiaro e dettagliato, in base all’attività da svolgere e alla complessità del caso.

Il compenso viene determinato secondo quanto concordato con il cliente e in relazione all’attività necessaria per ottenere il risarcimento.

Nei casi di difficoltà economica, i costi di consulenti medico-legali e specialisti possono essere anticipati dallo Studio e successivamente rimborsati al momento del risarcimento ottenuto, secondo gli accordi presi con il cliente.

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