Un incidente stradale mortale produce conseguenze umane e giuridiche estremamente delicate, che purtroppo sconvolgono la vita dei prossimi congiunti influenzandone in alcuni casi il tenore di vita.
I familiari della vittima possono avere diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, del danno patrimoniale e delle spese sostenute in conseguenza del decesso.
Lo Studio Legale Menghetti & partners assiste i familiari della vittima nella gestione della richiesta risarcitoria e nel coordinamento con eventuali profili penali collegati all’omicidio stradale.
Il danno da perdita del rapporto parentale riguarda la sofferenza e lo sconvolgimento della vita familiare conseguenti alla morte della persona cara. Può spettare, in base al caso concreto, al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli, ai nonni e altri familiari che dimostrino un legame effettivo.
Il danno “riflesso” e il danno iure proprio subito dai prossimi congiunti rientrano, nell’ambito della responsabilità civile italiana, tra i danni risarcibili.
Nella prassi forense, l’espressione “danno riflesso” viene spesso utilizzata per indicare i pregiudizi subiti dai prossimi congiunti in conseguenza della morte o della grave lesione di un soggetto, definito vittima primaria.
Sul piano dogmatico, tuttavia, il danno risarcibile in favore dei congiunti è più correttamente qualificato come danno diretto iure proprio, e non come danno meramente “riflesso”. Esso, infatti, incide su interessi propri del congiunto, quali l’integrità della sfera affettiva e relazionale, l’equilibrio delle abitudini di vita, la sofferenza interiore e l’eventuale perdita di utilità economiche, pur derivando causalmente dall’illecito che ha colpito la vittima primaria.
Tale precisazione non ha una valenza esclusivamente terminologica, poiché incide sull’autonomia della pretesa risarcitoria, sulla legittimazione ad agire, sull’onere della prova, sulla prescrizione, sul riparto del risarcimento e sui relativi criteri di liquidazione.
Il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta la principale voce risarcitoria nelle ipotesi di morte della vittima primaria.
Si tratta di un danno unitario, che può tuttavia essere articolato, per esigenze descrittive e motivazionali, nelle seguenti componenti:
Ai fini della liquidazione, i sistemi tabellari più evoluti, come le Tabelle di Milano e le tabelle nazionali ove applicabili, tendono a individuare un valore complessivo che ricomprende entrambe le componenti.
Resta comunque possibile una personalizzazione dell’importo, purché fondata su specifiche circostanze del caso concreto e adeguatamente motivata, senza duplicare voci di danno già comprese nella liquidazione complessiva.
Quando la vittima primaria sopravvive, ma riporta conseguenze invalidanti particolarmente gravi, anche i suoi congiunti possono subire un danno risarcibile iure proprio.
In tali ipotesi, possono essere richiesti:
Anche in questo caso, le diverse componenti devono essere descritte e provate, ma tendono a essere considerate unitariamente ai fini della liquidazione, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Il danno del congiunto deve essere distinto sia dal danno direttamente subito dalla vittima primaria sia dalle eventuali pretese patrimoniali derivanti dall’attività di assistenza e accudimento.
Uno degli aspetti più delicati riguarda la qualificazione della sofferenza morale del congiunto e, in particolare, la possibilità di considerarla:
L’impostazione maggioritaria tende a ricondurre la sofferenza interiore all’interno dell’unitaria categoria del danno non patrimoniale, pur mantenendola distinta, sul piano descrittivo e probatorio, dal pregiudizio dinamico-relazionale.
Le singole componenti devono quindi essere specificamente allegate e valutate, ma la liquidazione avviene generalmente in maniera complessiva, evitando la duplicazione di poste risarcitorie riferite al medesimo pregiudizio.
I danni patrimoniali subiti direttamente dai congiunti sono talvolta trascurati nella prassi, ma possono assumere notevole rilevanza.
Quando adeguatamente provati, devono essere risarciti secondo i criteri previsti dagli artt. 1223 e seguenti del Codice civile.
Possono rientrare nel danno emergente:
Può inoltre configurarsi un lucro cessante del congiunto, consistente:
La risarcibilità di tali pregiudizi richiede una prova adeguata dell’effettiva perdita economica, del nesso causale con l’illecito e della ragionevole prevedibilità degli apporti economici venuti meno.
Il cosiddetto danno da attività di cura, o caregiving, riguarda l’assistenza continuativa prestata dal familiare in favore di una persona non autosufficiente, gravemente malata o con disabilità.
La relativa pretesa risarcitoria può essere ricostruita:
L’inquadramento del sacrificio personale e del tempo dedicato all’assistenza è più complesso e richiede particolare attenzione, sia per evitare duplicazioni con le componenti non patrimoniali già riconosciute sia per accertare rigorosamente il nesso causale e la concreta quantificazione del danno.
L’art. 589-bis del Codice Penale disciplina l’omicidio stradale, cioè la morte causata per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Sul piano civilistico, i familiari possono agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
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