indennizzo diretto_come ottenere il risarcimento

Indennizzo diretto: come funziona

L’indennizzo diretto è una procedura che consente al danneggiato, in determinati casi, di chiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa invece che a quella del veicolo responsabile.

È uno strumento frequente negli incidenti tra veicoli assicurati, ma non si applica sempre.

Lo Studio Legale Menghetti & Partners assiste il danneggiato nella verifica dei presupposti, nella presentazione della richiesta e nella contestazione di eventuali offerte non congrue.

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Cosa prevede la legge

L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private disciplina il risarcimento diretto. La procedura opera in presenza di specifiche condizioni e non elimina la necessità di dimostrare responsabilità, danno e nesso causale.

Quando si applica

In generale si applica ai sinistri con urto diretto tra due veicoli identificati e assicurati. Ancora si applica per il risarcimento dei danni fisici con lesioni non superiori al 9% di Invalidità Permanente ( ovvero per micro invalidità residuali) . Infine si applica in caso di responsabilità Totale o Parziale purchè con i pregressi requisiti ( urto tra due veicoli e lesioni minori del 9% di IP).

 

Non è invece utilizzabile, invece, quando non sussiste l’urto tra i due veicoli ma una turbativa nella guida ( esempio per evitare un veicolo che non rispetta lo STOP, una moto sbanda e cade a terra) . In un sinistro con tre o più veicoli,  ci sono veicoli con assicurazioni estere che non aderiscono alla procedura di indennizzo direatto, i danni fisici riportati a causa dell’incidente stradale, superano il 9% di invalidità permanente . In tal caso si applica la vecchia procedura, ovvero quella ordinaria richiedendo quindi i danni non alla propria assicurazione ma a quella del responsabile del sinistro ( c.d. Responsabile Civile)

Perché controllare l’offerta

Anche quando la procedura è stata correttamente avviata e la richiesta di risarcimento è stata formulata in modo adeguato, l’offerta della compagnia assicurativa potrebbe non comprendere integralmente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali spettanti al danneggiato.

Ciò può accadere, ad esempio, perché alcune voci di danno non sono state espressamente richieste, documentate o correttamente quantificate.

Siete davvero sicuri di conoscere tutti i vostri diritti e tutte le voci di danno per le quali potreste ottenere un risarcimento?

Per tutelarvi al meglio, può essere opportuno rivolgersi a uno studio legale specializzato, anche solo per una prima consulenza gratuita e per verificare la congruità dell’offerta ricevuta.

Domande frequenti sull'indennizzo diretto

Che cos’è l’indennizzo diretto?

L’indennizzo diretto è una procedura che permette al danneggiato di chiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa, nei casi previsti dalla legge.

La propria assicurazione gestisce la pratica e liquida i danni per conto della compagnia del veicolo responsabile, salvo poi regolare i rapporti economici con quest’ultima secondo le procedure previste.

Qual è il fondamento normativo dell’indennizzo diretto e in cosa consiste?

L’indennizzo diretto è una procedura di liquidazione introdotta dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 209/2005, e regolamentata dal D.P.R. 254/2006.

Consiste nell’obbligo, per la propria compagnia di assicurazione, di gestire la pratica di sinistro e risarcire i danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Successivamente, le compagnie regolano i rapporti economici tra loro tramite una stanza di compensazione, il sistema CARD, gestita da Consap.

Quali sono i requisiti tassativi di applicabilità dell’art. 149?

Perché si possa applicare la procedura di risarcimento diretto, devono coesistere alcuni requisiti vincolanti.

Urto materiale: deve esserci stato un contatto diretto tra i veicoli. Sono quindi esclusi i sinistri da turbativa, ad esempio una manovra errata della controparte che fa finire fuori strada l’assicurato senza alcun contatto.

Numero di veicoli: il sinistro deve coinvolgere esclusivamente due veicoli a motore.

Immatricolazione e copertura assicurativa: entrambi i mezzi devono essere identificati, regolarmente assicurati per la responsabilità civile auto obbligatoria e immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Territorialità: l’incidente deve essere avvenuto sul territorio della Repubblica Italiana.

Gravità delle lesioni: le eventuali lesioni fisiche subite dal conducente non devono superare il 9% di invalidità permanente. Si tratta quindi di lesioni di lieve entità o micropermanenti, ai sensi dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

In quali casi il risarcimento diretto è escluso per legge?

La procedura ordinaria, con richiesta all’assicurazione del responsabile ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, torna a essere obbligatoria in diversi casi.

Sinistri multipli: tamponamenti a catena o collisioni che coinvolgono tre o più veicoli.

Macrolesioni: lesioni al conducente che determinano un’invalidità permanente superiore al 9%.

Assenza di controparte a motore: impatti contro ostacoli fissi, pedoni, ciclisti o veicoli privi di motore, come biciclette tradizionali.

Veicoli speciali o esteri: coinvolgimento di macchine agricole, ciclomotori non dotati della nuova targa a sei caratteri oppure veicoli con targa estera. In quest’ultimo caso la competenza è dell’Ufficio Centrale Italiano, UCI.

Come viene risarcito il terzo trasportato, cioè il passeggero?

Il passeggero non rientra nella procedura dell’art. 149.

Il terzo trasportato è tutelato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede il risarcimento diretto da parte della compagnia del veicolo vettore, cioè il mezzo su cui viaggiava al momento dell’impatto.

Questo diritto spetta al passeggero a prescindere dalla responsabilità dei conducenti nella dinamica dell’incidente, salvo il caso fortuito.

Il passeggero può ottenere il risarcimento sia per i danni fisici sia per la distruzione o il danneggiamento di oggetti personali trasportati.

Quali sono i termini legali per l’offerta di risarcimento?

La compagnia ha l’obbligo di formulare un’offerta congrua e motivata, oppure comunicare i motivi del diniego, entro scadenze precise che decorrono dalla ricezione della richiesta inviata con raccomandata A/R o PEC.

30 giorni: per i danni alle cose e al veicolo, se la richiesta è corredata dal modulo CAI, ex CID, sottoscritto da entrambi i conducenti.

60 giorni: per i danni alle cose e al veicolo, se il modulo CAI è firmato dal solo danneggiato o in assenza del modulo stesso.

90 giorni: per i danni alla persona, cioè per le lesioni del conducente.

Il termine può essere sospeso se il danneggiato rifiuta di sottoporsi alla visita del medico legale nominato dalla compagnia.

L’assicurato è obbligato a riparare l’auto presso le carrozzerie convenzionate?

No, non esiste un obbligo normativo di riparare l’auto presso una carrozzeria convenzionata.

L’assicurato conserva il diritto di rivolgersi al proprio riparatore di fiducia.

Tuttavia, alcune polizze possono contenere clausole contrattuali, spesso collegate a sconti sul premio assicurativo, in cui l’assicurato accetta limitazioni, penali o franchigie se non utilizza la rete di officine e carrozzerie convenzionate con la compagnia.

È quindi importante prestare attenzione a ciò che si sottoscrive.

Se non sono presenti tali clausole, l’assicurazione deve risarcire integralmente il costo della riparazione documentato da regolare fattura, purché congruo rispetto ai valori di mercato.

Come incide il concorso di colpa nell’indennizzo diretto?

Se dall’accertamento della dinamica emerge una responsabilità condivisa, ad esempio un concorso di colpa paritario al 50% ai sensi dell’art. 2054 c.c., la propria compagnia liquiderà il danno in misura proporzionale alla percentuale di ragione riconosciuta.

Ad esempio, in caso di responsabilità al 50%, verrà risarcita solo la metà dei danni subiti dall’assicurato.

Nota bene: se il concorso di colpa imputato all’assicurato è superiore al 50%, può essere applicato il malus sulla polizza, con lo scatto di due classi di merito nell’attestato di rischio.

Se uso l’indennizzo diretto sto facendo causa alla mia assicurazione?

No. Nella fase iniziale si presenta una richiesta risarcitoria alla propria compagnia assicurativa.

La causa è solo eventuale e diventa necessaria quando la compagnia non formula un’offerta congrua, contesta il sinistro o non riconosce correttamente tutti i danni documentati.

Posso contestare l’offerta della mia assicurazione?

Sì. L’offerta della compagnia può essere contestata se l’importo non copre correttamente tutti i danni documentati.

La contestazione può riguardare i danni al veicolo, i danni alle cose, le lesioni fisiche, le spese mediche, il danno biologico, il danno morale o ulteriori voci risarcitorie non considerate o sottostimate.

Serve comunque l’avvocato?

Non è obbligatorio, ma può essere molto utile, soprattutto in presenza di lesioni, contestazioni sulla dinamica, concorso di colpa o offerte basse da parte della compagnia.

L’assistenza di un avvocato consente quantomeno di verificare che il risarcimento ottenuto sia congruo e comprensivo di ogni voce di danno spettante al danneggiato.

Inoltre, un professionista specializzato può impostare correttamente la richiesta danni, monitorare i termini di legge, valutare la documentazione medica e contestare eventuali offerte non adeguate.

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