I monopattini elettrici sono ormai una presenza abituale nelle strade di Roma, utilizzati quotidianamente sia dai residenti sia dai numerosi turisti che visitano la città.
Con l’aumento della diffusione di questi mezzi sono però cresciuti anche i problemi legati al rispetto delle regole di circolazione, alla sicurezza e, più recentemente, alla nuova assicurazione obbligatoria.
Un dato particolarmente significativo arriva dai controlli effettuati dai Carabinieri a Roma nella serata del 23 agosto 2026.
In appena sei ore sono state contestate 117 violazioni specifiche relative alla circolazione dei monopattini elettrici. Tra queste, 35 riguardavano il mancato utilizzo del casco, 24 la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, 19 l’assenza del contrassegno identificativo, oltre a violazioni per circolazione contromano, mancato rispetto del semaforo rosso e mancato utilizzo dei dispositivi ad alta visibilità.
Il problema non riguarda soltanto Roma. Anche in altre grandi città italiane i controlli e le sanzioni sono in aumento, a dimostrazione di come la circolazione dei monopattini sia ormai diventata una questione rilevante per la sicurezza urbana.
Ma cosa succede se il monopattino che ha provocato l’incidente è privo di assicurazione? Chi paga i danni?
Dal 16 luglio 2026 esiste una tutela specifica anche per questa situazione.
L’assicurazione è obbligatoria per i monopattini elettrici?
Sì. La legge n. 177/2024 ha introdotto nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici, prevedendo, tra gli altri, l’obbligo del casco, del contrassegno identificativo e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
L’obbligo relativo al contrassegno identificativo è diventato operativo nel maggio 2026.
Dal 16 luglio 2026 è invece operativo l’obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici che circolano sul territorio nazionale.
Il monopattino non può quindi essere posto regolarmente in circolazione senza una copertura assicurativa conforme alla normativa.
È inoltre importante chiarire che non è sufficiente possedere una generica polizza di responsabilità civile familiare.
La copertura assicurativa obbligatoria deve essere specificamente riferita al monopattino e riportare il codice del relativo contrassegno identificativo.
Cosa succede se il monopattino che causa l’incidente non è assicurato?
La mancanza dell’assicurazione del monopattino responsabile non significa che il danneggiato debba necessariamente rinunciare al risarcimento.
Dal 16 luglio 2026 trovano infatti applicazione anche per i monopattini elettrici le disposizioni relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada previste dagli articoli 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private.
Se il monopattino responsabile dell’incidente viene identificato ma risulta privo della copertura assicurativa obbligatoria, il danneggiato può richiedere il risarcimento attraverso il Fondo di Garanzia, secondo la procedura prevista dalla legge.
Si tratta di una tutela particolarmente importante.
Può riguardare, ad esempio:
- un pedone investito da un monopattino;
- un ciclista urtato da un monopattino;
- un motociclista coinvolto nel sinistro;
- un automobilista che subisce danni al proprio veicolo;
- qualsiasi altro soggetto che riporti danni a causa della condotta del conducente di un monopattino non assicurato.
Naturalmente, l’intervento del Fondo non comporta automaticamente il riconoscimento del risarcimento.
Devono comunque essere dimostrati il verificarsi dell’incidente, la responsabilità del conducente del monopattino e i danni effettivamente subiti.
Chi paga materialmente il risarcimento?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è gestito da Consap.
L’istruttoria della pratica e la liquidazione concreta del danno, tuttavia, non vengono effettuate direttamente da Consap.
Il risarcimento viene gestito da una Impresa Designata dall’IVASS, individuata sulla base della regione e dell’anno in cui è avvenuto il sinistro.
La richiesta di risarcimento deve quindi essere inoltrata all’Impresa Designata territorialmente competente e trasmessa anche a Consap secondo le modalità previste.
Per questo motivo è importante, prima di formulare la richiesta, individuare correttamente l’impresa competente e predisporre tutta la documentazione necessaria.
Quali danni vengono risarciti se il monopattino non è assicurato?
Quando il monopattino responsabile è stato identificato ma risulta privo della copertura assicurativa obbligatoria, il Fondo di Garanzia può intervenire per il risarcimento sia dei danni alla persona sia dei danni alle cose, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa.
A seconda delle conseguenze concretamente provocate dal sinistro, possono quindi rientrare nella richiesta risarcitoria:
- lesioni fisiche;
- invalidità temporanea;
- eventuali postumi permanenti;
- danno biologico;
- danno morale;
- spese mediche e riabilitative;
- spese per visite ed esami specialistici;
- conseguenze lavorative documentabili;
- danni all’autovettura;
- danni alla moto o alla bicicletta;
- danni a telefoni, abbigliamento e altri oggetti coinvolti nell’incidente.
Ogni voce di danno deve naturalmente essere provata e adeguatamente documentata.
È necessario dimostrare che il conducente del monopattino aveva torto?
Sì.
Il fatto che il monopattino sia privo di assicurazione non determina automaticamente la responsabilità del suo conducente per l’incidente.
Sono due questioni differenti.
Per ottenere il risarcimento è necessario ricostruire la dinamica del sinistro e dimostrare la responsabilità esclusiva o concorrente del conducente del monopattino.
Possono assumere particolare importanza:
- il verbale delle Forze dell’Ordine;
- le fotografie effettuate immediatamente dopo l’incidente;
- le testimonianze delle persone presenti;
- le riprese delle telecamere di videosorveglianza;
- la posizione dei mezzi;
- i danni riportati dai veicoli;
- ogni ulteriore elemento utile alla ricostruzione della dinamica.
È proprio per questo motivo che quello che viene fatto nelle prime ore successive al sinistro può risultare determinante per la successiva richiesta di risarcimento.
Cosa fare subito dopo un incidente con un monopattino non assicurato?
Quando si è coinvolti in un incidente con un monopattino è importante raccogliere immediatamente il maggior numero possibile di informazioni.
Se il conducente non fornisce i dati assicurativi oppure vi sono dubbi sulla regolarità del mezzo, è consigliabile chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.
È inoltre opportuno:
- fotografare il luogo dell’incidente;
- fotografare i mezzi coinvolti;
- fotografare il monopattino e il relativo contrassegno identificativo, se presente;
- acquisire i dati del conducente;
- acquisire, quando possibile, i dati del proprietario del monopattino se diverso dal conducente;
- raccogliere nominativi e recapiti degli eventuali testimoni;
- verificare immediatamente la presenza di telecamere pubbliche o private nella zona;
- fotografare i danni riportati dai veicoli e dagli altri oggetti;
- conservare eventuali ricevute, preventivi e fatture;
- richiedere copia del verbale redatto dalle autorità intervenute.
Se sono state riportate lesioni è inoltre fondamentale rivolgersi tempestivamente a una struttura sanitaria.
È consigliabile effettuare un primo accesso al Pronto Soccorso il giorno stesso dell’incidente o comunque nelle successive 24 ore, così da documentare le lesioni e il loro collegamento temporale con il sinistro.
Successivamente è importante proseguire il percorso sanitario in maniera coerente e conservare tutta la documentazione relativa a visite, esami, terapie e spese sostenute.
Come posso sapere se il monopattino è realmente assicurato?
La presenza del contrassegno identificativo, da sola, non deve essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di una copertura assicurativa valida alla data dell’incidente.
La piattaforma dedicata ai monopattini è interoperabile con quella relativa alle coperture assicurative, consentendo alle Forze dell’Ordine di effettuare le relative verifiche.
Ma anche il danneggiato può verificare la situazione.
In caso di incidente, è possibile presentare un’apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano presso Consap per conoscere la copertura assicurativa del monopattino coinvolto nel sinistro.
La richiesta può essere presentata telematicamente attraverso il Portale Unico Consap.
Accedi al Portale delle richieste Consap per verificare la copertura assicurativa.
Questa verifica è particolarmente importante quando:
- il conducente sostiene di essere assicurato ma non fornisce i dati della polizza;
- vengono forniti dati incompleti;
- esistono dubbi sulla validità della copertura;
- il mezzo presenta il contrassegno ma non vengono forniti riferimenti assicurativi;
- il conducente dichiara di non avere alcuna assicurazione.
Accertare tempestivamente se il monopattino fosse assicurato alla data del sinistro consente di individuare la corretta procedura da seguire e il soggetto al quale indirizzare la richiesta di risarcimento.
Se esiste una polizza valida, la richiesta viene indirizzata all’assicurazione del responsabile.
Se invece il monopattino risulta privo della copertura obbligatoria, deve essere valutato l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Come funziona il risarcimento se il monopattino è assicurato?
Per i sinistri causati da monopattini regolarmente assicurati si applica, attualmente, la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
Questo significa che il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento all’assicurazione del responsabile del sinistro.
Non si applica quindi, allo stato attuale, il sistema del risarcimento diretto normalmente utilizzato in molti incidenti tra autoveicoli.
Una volta ricevuta una richiesta completa, l’assicurazione dispone dei termini previsti dalla normativa per formulare la propria offerta:
- 60 giorni per i danni alle cose;
- 90 giorni per i danni alla persona.
E se il conducente del monopattino scappa?
La situazione è più complessa quando, dopo l’incidente, il conducente del monopattino si allontana e non è possibile identificarlo.
Il Fondo di Garanzia può intervenire anche nei sinistri causati da un veicolo non identificato.
In questi casi, però, è particolarmente importante distinguere tra danni alla persona e danni alle cose.
Il Fondo prevede il risarcimento dei danni alla persona.
Per i danni alle cose, in caso di mezzo non identificato, la disciplina è più restrittiva: il risarcimento è previsto in presenza di gravi lesioni alla persona, con invalidità permanente superiore al 9%, e con applicazione della franchigia prevista dalla legge.
Per questo motivo, se il conducente del monopattino si dà alla fuga, è fondamentale cercare immediatamente di identificarlo.
È consigliabile:
- chiamare le Forze dell’Ordine;
- annotare ogni particolare utile;
- raccogliere testimonianze;
- fotografare la zona;
- verificare la presenza di videocamere;
- chiedere tempestivamente la conservazione delle eventuali registrazioni.
Le immagini provenienti da sistemi di video sorveglianza possono infatti essere cancellate o sovrascritte dopo un periodo relativamente breve.
Cosa succede se il monopattino non ha neanche il contrassegno?
L’assenza del contrassegno non comporta automaticamente la perdita del diritto al risarcimento.
È però necessario cercare di identificare il conducente e il proprietario del monopattino e verificare se esista effettivamente una copertura assicurativa.
Se il monopattino viene identificato ma risulta privo della RCA obbligatoria, può trovare applicazione la disciplina relativa al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
L’assenza contemporanea di contrassegno, dati assicurativi e collaborazione da parte del conducente rende però ancora più importante l’intervento delle autorità e la raccolta immediata delle prove.
Cosa succede al conducente che circola senza assicurazione?
Chi circola con un monopattino privo della copertura assicurativa obbligatoria è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa.
Per la circolazione senza la prescritta assicurazione è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
Ma, in caso di incidente, il problema economico per il responsabile può diventare molto più rilevante della semplice sanzione.
Quando il Fondo di Garanzia risarcisce un danno causato da un veicolo non assicurato, infatti, può successivamente esercitare l’azione di recupero delle somme corrisposte nei confronti dei soggetti responsabili.
In sostanza, il Fondo tutela innanzitutto la vittima del sinistro, ma ciò non significa che il responsabile privo di assicurazione venga liberato dalle conseguenze economiche dell’incidente.
In presenza di lesioni rilevanti o danni particolarmente elevati, le somme da recuperare possono essere molto consistenti.
Incidente con monopattino a noleggio: cosa cambia?
Un’altra situazione frequente, soprattutto nelle grandi città e nelle zone turistiche di Roma, riguarda i monopattini utilizzati attraverso servizi di sharing.
In questo caso è importante individuare immediatamente:
- la società proprietaria o gestrice del mezzo;
- il numero identificativo del monopattino;
- il conducente che lo stava utilizzando;
- l’orario esatto della corsa;
- la relativa copertura assicurativa.
Quando possibile è utile conservare screenshot dell’applicazione, ricevute del noleggio, codice del mezzo e qualsiasi altra informazione relativa alla corsa.
La responsabilità dell’incidente deve comunque essere valutata sulla base della dinamica concreta.
Il semplice fatto che il monopattino appartenga a una società di sharing non significa automaticamente che la responsabilità del sinistro ricada sulla società stessa.
Se il conducente del monopattino è un turista cambia qualcosa?
No, non necessariamente.
A Roma i monopattini vengono utilizzati quotidianamente anche da migliaia di turisti e può quindi accadere che il conducente responsabile dell’incidente non sia residente in Italia.
La nazionalità o la residenza del conducente, tuttavia, non escludono di per sé il diritto del danneggiato al risarcimento.
È necessario verificare:
- dove è avvenuto il sinistro;
- chi era il conducente;
- chi è il proprietario del monopattino;
- se il mezzo fosse assicurato;
- quale copertura fosse operativa alla data dell’incidente.
Anche in questi casi è quindi fondamentale acquisire immediatamente un documento di identità del conducente e tutti i dati disponibili relativi al mezzo.
Perché è importante agire subito?
Nei sinistri che coinvolgono un monopattino, e soprattutto quando vi sono dubbi sulla copertura assicurativa, il tempo può avere un’importanza decisiva.
Alcune prove potrebbero infatti diventare difficili o impossibili da recuperare successivamente.
Le registrazioni delle telecamere possono essere sovrascritte.
I testimoni possono diventare difficili da rintracciare.
Il monopattino può non essere più reperibile.
La situazione dei luoghi può cambiare.
Le lesioni devono essere documentate tempestivamente per dimostrarne il collegamento con l’incidente.
Per questo motivo è importante non limitarsi a scambiarsi i recapiti con il conducente del monopattino, ma raccogliere e conservare fin dall’inizio tutti gli elementi che potrebbero risultare necessari per la successiva richiesta di risarcimento.
Per approfondire in generale come funziona il risarcimento dopo un incidente in monopattino” → https://studiolegalemenghettiroma.com/incidente-in-monopattino-risarcimento/
Domande frequenti sull’incidente
con monopattino senza assicurazione
Se il monopattino che mi ha investito non è assicurato posso essere risarcito?
Sì. Se il monopattino responsabile del sinistro risulta privo della
copertura assicurativa obbligatoria, può intervenire il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
attraverso l’Impresa Designata territorialmente competente.
È comunque necessario dimostrare la dinamica dell’incidente,
la responsabilità del conducente e i danni effettivamente subiti.
Chi paga se il monopattino non ha assicurazione?
Nei casi previsti dalla legge può intervenire il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La pratica viene gestita dall’Impresa Designata dall’IVASS competente
in base al luogo e all’anno in cui è avvenuto il sinistro.
Il Fondo è gestito da Consap, mentre l’istruttoria e la liquidazione
della singola pratica vengono effettuate dall’Impresa Designata.
Il Fondo risarcisce anche i danni alla mia auto?
Sì. Nel caso di un monopattino identificato ma non assicurato,
possono essere risarciti sia i danni alla persona
sia i danni alle cose, purché siano dimostrati
la responsabilità del conducente e l’effettivo danno subito.
Devo chiedere il risarcimento direttamente a Consap?
No. La pratica viene istruita e liquidata dall’Impresa Designata
territorialmente competente.
La richiesta deve essere presentata all’Impresa Designata e trasmessa
anche a Consap secondo la procedura prevista per l’intervento del
Fondo di Garanzia.
Come faccio a sapere se il monopattino è realmente assicurato?
Il danneggiato può richiedere informazioni sulla copertura assicurativa
del mezzo coinvolto nel sinistro attraverso il
Centro di Informazione Italiano presso Consap.
La richiesta può essere effettuata telematicamente attraverso il
Portale Unico Consap
.
La verifica è particolarmente importante quando il conducente non
fornisce i dati della polizza o quando vi siano dubbi sull’effettiva
validità della copertura alla data dell’incidente.
Basta vedere il contrassegno per sapere che il monopattino è assicurato?
No. La presenza del contrassegno consente di identificare il
monopattino, ma è opportuno verificare che alla data dell’incidente
fosse effettivamente presente una copertura assicurativa valida.
In caso di dubbi, il danneggiato può richiedere informazioni attraverso
il Centro di Informazione Italiano presso Consap.
Cosa devo fare se il conducente del monopattino vuole andare via?
È consigliabile richiedere immediatamente l’intervento delle
Forze dell’Ordine e raccogliere, senza esporsi a rischi,
tutti gli elementi utili all’identificazione del conducente e del mezzo.
È inoltre importante acquisire i dati degli eventuali testimoni,
fotografare il monopattino e verificare tempestivamente la presenza
di telecamere nella zona.
Se il monopattino non ha il contrassegno posso comunque essere risarcito?
L’assenza del contrassegno non esclude automaticamente il diritto
al risarcimento.
Occorre però cercare di identificare il conducente e il mezzo e
verificare l’esistenza della copertura assicurativa. Se il monopattino
viene identificato ma risulta non assicurato, può intervenire,
ricorrendone i presupposti, il Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada.
Cosa succede se il conducente scappa e non riesco a identificarlo?
Il Fondo di Garanzia può intervenire anche quando il mezzo responsabile
non viene identificato, ma la disciplina è differente rispetto al caso
del monopattino identificato ma privo di assicurazione.
Diventa quindi fondamentale cercare immediatamente eventuali testimoni,
riprese delle telecamere o altri elementi che possano consentire
l’identificazione del responsabile.
Posso essere risarcito se il conducente del monopattino era un turista?
Sì. Il fatto che il conducente sia un turista o non risieda in Italia
non esclude automaticamente il diritto al risarcimento.
Devono però essere verificati l’identità del conducente, la proprietà
del mezzo, la copertura assicurativa e le circostanze concrete
dell’incidente.
Se il monopattino è assicurato devo rivolgermi alla mia assicurazione?
Non necessariamente. Per i sinistri causati da monopattini assicurati
si applica attualmente la procedura risarcitoria ordinaria.
La richiesta di risarcimento deve quindi essere indirizzata
all’assicurazione del responsabile del sinistro.
Quanto tempo ha l’assicurazione per formulare un’offerta?
Una volta ricevuta una richiesta di risarcimento completa,
sono previsti termini differenti a seconda della tipologia di danno:
ordinariamente 60 giorni per i danni alle cose e
90 giorni per i danni alla persona.
È quindi importante che la richiesta venga formulata correttamente
e corredata dalla documentazione necessaria.
È necessario rivolgersi a un avvocato?
Non è obbligatorio, ma rivolgersi tempestivamente a un avvocato
esperto in infortunistica stradale è consigliabile e può risultare
determinante per tutelare correttamente il proprio diritto al
risarcimento.
Nei sinistri con un monopattino non assicurato è infatti necessario
verificare la copertura del mezzo, individuare l’Impresa Designata
competente, ricostruire correttamente la dinamica, raccogliere le prove
e formulare la richiesta risarcitoria secondo la procedura prevista.
Agire tempestivamente può inoltre evitare la perdita di elementi
importanti come registrazioni delle telecamere, testimonianze,
fotografie dello stato dei luoghi e dati identificativi del conducente
e del monopattino.
Soprattutto in presenza di lesioni personali, di un conducente non
identificato o di dubbi sulla copertura assicurativa,
è consigliabile richiedere assistenza fin dalle prime fasi
successive all’incidente, senza attendere un eventuale diniego
o un’offerta di risarcimento non congrua.
