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Monopattini elettrici: cosa dice il nuovo Codice della Strada

Più di 100mila esemplari, tra quelli privati e quelli in sharing. Oltre 2 milioni di km percorsi, solo da questi ultimi, lo scorso anno. Quello dei monopattini elettrici è un successo indiscusso, ma dietro le luci ci sono anche molte ombre. Duemila feriti l’anno tra i conducenti, 77 tra i “passeggeri”, che su questo tipo di mezzo non sono consentiti. Incidenti quasi quadruplicati in soli 12 mesi. Per questo, il Governo ha promesso una stretta e norme più rigide per l’utilizzo di questo tipo di veicoli.
Tra le nuove norme del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) approvate dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa di essere discusse in Parlamento ce ne sono alcune che riguardano espressamente i monopattini elettrici. Vediamo quali sono i cambiamenti proposti, che dovranno essere votati da Camera e Senato prima di diventare effettivi.

Monopattini elettrici: cosa dice la legge attuale

Al momento, i guidatori dei monopattini elettrici devono rispettare le stesse regole dei ciclisti, perché questo tipo di veicolo è considerato alla stregua di una bicicletta. Questo significa che l’obbligo del casco è previsto solo per i minorenni e che la circolazione è limitata alle piste ciclabili, alle strade con limite di velocità inferiore a 50 km/h, sui marciapiedi e nelle zone pedonali con una velocità massima di 6 km/h. I conducenti sono obbligati anche al rispetto della segnaletica stradale e all’utilizzo del segnale acustico.

Ci sono, poi, alcune specifiche che riguardano solo questi mezzi: la potenza deve essere limitata ai 500 watt e il loro utilizzo è vietato ai minori di 14 anni.

Monopattini elettrici: come cambiano le regole con il nuovo Codice della strada

La bozza del disegno di legge che entrerà in vigore nel 2024 sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada approvata dal Cdm si compone di 18 articoli. Di questi, è il numero 7 che regola l’utilizzo dei monopattini elettrici, Modifica al CDS in materia di monopattini e altri dispositivi. Cosa prevede?

Innanzi tutto, l’estensione dell’obbligo del casco a tutti i conducenti, indipendentemente dall’età: i maggiorenni, così come i minori di 18 anni, dovranno indossarlo per non incorrere in sanzioni.

Il nuovo Codice della Strada, inoltre, introduce un nuovo obbligo: quello della targa e dell’assicurazione, finora non previste.

I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico.

I cambiamenti non finiscono qui. Se le modifiche verranno approvate dal Parlamento, infatti, i monopattini elettrici potranno essere guidati esclusivamente «su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h». Niente ciclabili, niente marciapiedi, niente zone pedonali. Sarà compito dei gestori delle compagnie di sharing prevedere un sistema automatico che blocchi il funzionamento dei mezzi al di fuori delle aree consentite.

A essere interdetta sui marciapiedi non sarà, però, solo la circolazione, ma anche la sosta, salvo specifiche eccezioni:

È vietato sostare sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, fermo restando che nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere attuato con la prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Sono infine previste multe per i monopattini che non rispettano le caratteristiche previste – freni, frecce – che falsificano i dati del proprietario o modificano la potenza del motore. Le sanzioni possono arrivare fino a 800€.

Riassumendo, spiega il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una presentazione che riepiloga i principali cambiamenti previsti dal Disegno di Legge, ecco le nuove norme per la circolazione dei monopattini elettrici, che se saranno approvate potrebbero entrare in vigore già entro la fine del 2023:

  • • Blocco del veicolo se circola in aree extraurbane o particolarmente pericolose;
  • Obbligo di targa e assicurazione;
  • Casco obbligatorio per tutti;
  • Divieto assoluto di circolazione contromano;
  • Divieto di sosta selvaggia e sui marciapiedi;
  • Sanzioni per: mancanza di frecce, freni, contraffazione dati del proprietario, potenziamento illegale del motore per modificare la velocità.

Inoltre, anche i monopattini saranno soggetti alle regole del risarcimento del danno da circolazione stradale in caso di sinistro, poiché trattasi di veicoli assicurati che circoleranno per le strada al pari degli scooter.

Comunque ad oggi dobbiamo attendere l’esito delle predette modifiche al Codice Della Strada.
29.09.2023

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